Movida notturna, il proprietario del locale non è responsabile per chi si intrattiene negli spazi esterni
La piaga dei locali notturni, caotici e rumorosi in piena zona residenziale, è sempre più diffusa nelle città italiane. Negli anni, infatti, non sono mancate le pronunce sul punto da parte dei vari Tribunali; ciò che occorre fare è, senza dubbio, bilanciare gli interessi coinvolti, da una parte quello dei gestori dei bar a non vedere limitata eccessivamente la propria attività, dall’altra quello dei residenti a non sopportare immissioni e rumori protratti ad oltranza e sino a tarda notte, soprattutto a causa del continuo stazionare dei clienti dei locali negli ambienti esterni.
Ciò su cui spesso ci si è interrogati è, peraltro, su chi ricada la responsabilità di vigilare sulla condotta tenuta dai frequentatori del locale, quando gli stessi si intrattengono negli spazi esterni. A tal proposito è intervenuta una chiarificatrice sentenza del Tar Lombardia, sezione Brescia, n. 1255 dell’11 ottobre 2017.
I giudici, pronunciandosi sul ricorso effettuato da parte di una società titolare di un bar, avverso l’ordinanza del Comune con cui si intimava alla predetta di far cessare i rumori degli avventori, hanno affermato la carenza di responsabilità in capo al gestore del locale relativamente alla condotta tenuta da terzi negli ambienti collocati al di fuori dell’attività.
Infatti, i magistrati del Tar Lombardia, hanno chiarito che in nessun caso il dovere di controllo naturalmente riconducibile al Comune, può essere trasposto e fatto gravare sul proprietario della struttura e, dunque, sul soggetto privato. “La misura imposta con specifico riferimento al divieto di stazionamento degli avventori del locale negli spazi esterni appare irrazionale”, si legge nella sentenza “nella parte in cui trasferisce sulla ricorrente oneri che graverebbero sull’Amministrazione locale” [1].
Pertanto, è pienamente evidente che l’orientamento del Tar sia rivolto unicamente a precludere al proprietario del locale notturno di favorire l’intrattenersi dei frequentatori all’esterno dello stesso, per esempio attraverso il servizio e la predisposizione di tavoli e sedute negli ambienti in questione; nulla prevedendo, però, a carico del titolare, in merito al dovere di vigilanza che incontestabilmente è rimesso al Comune, non godendo i soggetti privati di alcun potere di coercizione nei riguardi di chi non rispetti il predetto divieto di stazionamento.
In conclusione, auspicando un maggiore controllo da parte delle Amministrazioni all’uopo preposte e sperando in una concreta collaborazione da parte dei gestori dei locali, è opportuno invitare gli avventori a tenere comportamenti civili e rispettosi della collettività, proprio nell’ottica di contemperare gli interessi in gioco.
[1] Tar Lombardia, sezione Brescia, n. 1255 dell’11 ottobre 2017.
Chiara Svampa nasce a Napoli nel novembre del 1993.
Dopo aver conseguito la maturità classica presso il liceo Umberto I di Napoli, si iscrive al Dipartimento di Giurisprudenza presso l’università Federico II di Napoli dove attualmente frequenta l’ultimo anno.
Sin da subito animata da grande passione, con il progredire degli studi si interessa in particolar modo al Diritto Amministrativo.
A conclusione del suo percorso universitario è infatti impegnata nella redazione della tesi in Diritto Amministrativo relativa alle nuove modalità di conclusione del procedimento amministrativo, seguita dalla Prof. Spagnuolo Vigorita.