lunedì, Aprile 29, 2024
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Trust e tutela nella Legge sul “Dopo di Noi”

Come visto nel precedente articolo[1], lo strumento del Trust presenta una funzionalità poliedrica e si adatta efficacemente alle esigenze di coloro che intendano tutelare patrimoni, gestirne il passaggio generazionale, assistere soggetti deboli.

In tale ottica la legge n. 112/2016 sul “dopo di noi”[2], entrata in vigore il 25 giugno 2016, ha introdotto una serie di misure che rispondono al bisogno di tutelare persone con disabilità grave accertata medicalmente ai sensi della legge n. 104 del 1992.

L’obiettivo prefissato dal legislatore è quello di consentire agevolmente ai genitori di persone disabili di provvedere al “dopo”, ovvero al momento in cui gli stessi non potranno più assistere il figlio gravemente incapace.

I presupposti affinché possa trovare applicazione la legge sono quindi:

  1. la disabilità grave del beneficiario;
  2. l’assenza del sostegno familiare.

In particolare, la citata legge disciplina le misure di assistenza, cura e protezione nel superiore interesse delle persone con disabilità grave – che non sia determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità – e che siano prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori, o perché gli stessi non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare[3].

Con riguardo al trust, la legge n. 112 del 2016 agevola la costituzione dello stesso per gli scopi ed interessi superiori del figlio (art. 1, comma 3), e prevede altresì incentivi fiscali, posto che i beni e i diritti conferiti in trust ed istituiti in favore delle persone con grave disabilità sono esenti dall’imposta sulle successioni e donazioni (art. 6, comma 1)[4].

Questa esenzione, che evidentemente mira ad incentivare le operazioni in trust in tali casi, è ammessa alle seguenti condizioni.

Innanzitutto, il trust deve perseguire l’esclusiva finalità di inclusione sociale, cura e assistenza delle persone con disabilità grave, in favore delle quali sono istituiti e la suddetta finalità deve essere espressamente indicata nell’atto istitutivo (art. 6, comma 2).

Inoltre, il comma 3, lett. a) dell’art. 6 richiede che il negozio di costituzione del trust sia concluso necessariamente per atto pubblico e che quindi sia rispettata la forma solenne, e che l’atto presenti un contenuto minimo obbligatorio.

Riguardo il contenuto, l’art. 6, comma 3, lett. b) stabilisce che l’atto istitutivo deve:

– identificare in maniera chiara e univoca i soggetti coinvolti e i rispettivi ruoli (disponente, trustee-gestore, beneficiario, controllore);

– descrivere la funzionalità e i bisogni delle persone gravemente disabili, in favore delle quali il trust è istituito;

– indicare le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni dei beneficiari.

L’atto istitutivo del trust deve, inoltre, individuare gli obblighi del trustee-gestore con riguardo al progetto di vita e agli obiettivi di benessere che lo stesso deve promuovere in favore dei beneficiari, adottando ogni misura idonea a salvaguardarne i diritti; deve indicare gli obblighi e le modalità di rendicontazione a carico del trustee (art. 6, comma 3, lett. c).

Il gestore o fiduciario può essere una persona di fiducia vicina alla persona con grave disabilità beneficiaria del trust, o una associazione-Onlus, che operi però operante prevalentemente nel settore della beneficenza.

Le lett. d) ed e) dell’art. 6, comma 3 prevedono che gli esclusivi beneficiari del trust devono essere le persone gravemente disabili; i beni – di qualsiasi natura e genere – conferiti nel trust devono essere destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali del trust ovvero dei fondi speciali o del vincolo di destinazione adottati nel caso concreto.

Importante evidenziare che il rapporto scaturente dal trust deve essere individuato nel tempo e così anche la sua durata.

Infatti, l’atto istitutivo del trust deve indicare il termine finale corrispondente alla data della morte della persona con disabilità grave (art. 6, comma 3, lett. g) e deve stabilire la destinazione del patrimonio residuo (art. 6, comma 3, lett. h).

Infine, lo stesso articolo alla lett. f) prevede che l’atto istitutivo del trust deve individuare il soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte al trustee e tale soggetto deve essere individuabile per tutta la durata del trust.

[1] Per riferimenti all’istituto del trust si rimanda al seguente articolo: https://www.iusinitinere.it/il-trust-con-funzione-successoria-e-un-atto-inter-vivos-44398

[2] La  legge  disciplina  misure  di  assistenza,  cura  e protezione nel superiore  interesse  delle  persone  con  disabilità grave, non determinata dal naturale  invecchiamento  o  da  patologie connesse alla  senilità,  prive  di  sostegno  familiare  in  quanto mancanti di entrambi i genitori o perché  gli  stessi  non  sono  in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale,  nonché’  in  vista del venir meno del  sostegno  familiare,  attraverso  la  progressiva presa in carico della persona interessata già durante l’esistenza in vita  dei   genitori. https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-06-22;112!vig=2023-01-31; legge consultabile qui: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/06/24/16G00125/sg; https://www.camera.it/leg17/561?appro=disabili__gravi_privi_di_sostegno_familiare

[3] Rif. https://www.ratioiuris.it/il-trust-nella-legge-sul-dopo-di-noi-e-gli-special-needs-trust/

[4] L’imposta prevista dall’articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni

Sofia Giancone

Avvocato e Dottoranda di Ricerca in diritto privato presso l'Università Tor Vergata - Roma Sofia Giancone fa parte di Ius In Itinere da maggio 2020. Ha conseguito la laurea magistrale in Giurisprudenza nel 2019 con Lode presso l'Università di Roma Tor Vergata, discutendo la tesi in Diritto Commerciale dal titolo: "Il software: profili strutturali, tutela giuridica e prospettive". Ha svolto la pratica forense in ambito civile e il tirocinio formativo in magistratura ex art. 73 d.l. 69/2013 presso la Corte d'appello civile di Roma. Successivamente ha approfondito i temi legati all'IP & IT e si è specializzata in Tech Law & Digital Transformation con TopLegal Academy. Si è occupata di consulenza e assistenza legale nell'ambito del Venture Building, innovazione e startup, contrattualistica di impresa. Ad ottobre 2022 ha conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense e ad oggi esercita la professione di Avvocato. Dal 2022 svolge inoltre il Dottorato di ricerca in diritto privato presso l'Università di Roma Tor Vergata. Profilo LinkedIn: linkedin.com/in/sofia-giancone-38b8b7196

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