venerdì, Luglio 26, 2024
Di Robusta Costituzione

Evoluzione e possibili sviluppi futuri del referendum abrogativo

Evoluzione e possibili sviluppi futuri del referendum abrogativo

di Antonio De Angelis

Per la Rubrica “DI ROBUSTA COSTITUZIONE”: il contributo ripercorre brevemente l’evoluzione del referendum abrogativo nell’ordinamento italiano ed indaga sui  possibili sviluppi futuri dello stesso.

  1. Introduzione: un equivoco di lunga data

Il referendum abrogativo[1] è un istituto giuridico, previsto e regolato dall’articolo 75 della Costituzione, il quale fin dagli albori del costituzionalismo contemporaneo ha suscitato, e continua invero a suscitare, numerosi interrogativi sia d’ordine formale sia sostanziale in merito al proprio rilievo in seno ad un sistema di democrazia rappresentativa, e che in special modo oggigiorno ha assunto ormai la prevaricante funzione di espediente per affermare, ed istituzionalizzare, una determinata ideologia politica e sociale, sfruttandone in tal modo l’indubbia rilevanza normativa[2]. Inoltre, è infatti altrettanto innegabile come il referendum abrogativo abbia in assoluto ricevuto il maggior numero di riforme nel corso dell’ultimo cinquantennio, trovando delle opportune soluzioni, seppur non sempre lineari, ad un istituto riportante tuttora dei confini piuttosto ambigui. Le origini di tali incertezze sono riconducibili alla ratio originale secondo cui l’Assemblea costituente aveva formulato l’articolo 75 della Costituzione[3]: onde evitare un’eventuale egemonia del potere legislativo da parte del Parlamento, e al contempo per sottolineare ancora una volta il carattere fondamentale della sovranità popolare all’interno del neonato ordinamento giuridico, si decise di mantenerlo affinché i cittadini potessero avere un mezzo tramite il quale interagire direttamente con i propri rappresentanti politici, o figure di riferimento, ponendo l’attenzione su una legge, od atto avente forza equivalente, ritenuta evidentemente iniqua o comunque meritevole di essere cambiata in modo più o meno radicale. Nondimeno, i diversi limiti d’ambito esplicitamente riportati nel suddetto articolo 75, assieme a dei requisiti essenziali del progetto referendario nient’affatto agevoli da soddisfare, l’iniziale difficoltà ad inquadrare quest’ultimo entro l’ordinamento, un equivoco poi risolto con l’assegnazione del sindacato di ammissibilità delle proposte alle competenze della Corte Costituzionale con la riforma del 1953[4], ed infine un dettato costituzionale in sé per sé alquanto peculiare, e divisivo nelle proprie parole, sono tutti elementi che denotano la genesi compromissoria del referendum abrogativo e al tempo stesso spiegano come i Padri costituenti fossero consapevoli del suo pericoloso potenziale, e di come cercarono dunque di limitarne fin da subito l’applicabilità, temendone eventuali e futuri usi impropri.

 

  1. Potestà normativa del referendum come fonte atipica del diritto

Come si diceva poc’anzi, uno degli aspetti del referendum abrogativo che suscitarono maggiormente perplessità, alimentando così un dibattito che in parte continua ancora oggi, fu proprio l’inusuale contenuto del primo comma dell’articolo 75, dove l’aspetto puramente normativo di tale istituto viene ricondotto alla facoltà di poter proporre al corpo elettorale «l’abrogazione, totale o parziale di una legge o di un atto avente valore di legge», una formulazione curiosa dalla quale si possono immediatamente trarre alcune osservazioni iniziali. Innanzitutto, e quest’ultimo rappresenta uno dei punti meno controversi, l’esplicito riferimento alle leggi esclude che possano essere oggetto di referendum i regolamenti ovvero qualunque altra fonte normativa subordinata che non sia un atto legislativo[5], mentre si è sempre discusso molto circa l’effettiva portata e significato del termine abrogazione, considerando come esso rappresenti l’unico esempio di una potestà popolare esercitabile esclusivamente in negativo, per giunta di assoluto tenore normativo, pertanto i cittadini chiamati ad esprimersi presso i seggi non potranno mai fare diritto in senso positivo, immettendo direttamente nell’ordinamento un atto legislativo ex novo che abbia valenza equivalente rispetto all’attività parlamentare, ovvero innovare la normativa rispetto al passato, bensì soltanto espungere una legge in modo integrale o finanche determinati passaggi oppure singole parole contenute in essa, nel caso dell’abrogazione parziale.

Trattasi dunque di un esercizio fortemente atipico le cui interpretazioni desunte hanno, nel corso del tempo, portato all’affermazione di diverse scuole di pensiero. Per lungo tempo furono ritenute largamente condivisibili le acute ed ancora attuali osservazioni di Vezio Crisafulli, il quale affermava come abrogare fosse solamente un modo di «disporre diversamente»[6], sottolineando in tal modo il carattere sostanzialmente positivo della volontà popolare e riconducendo così il risultato del referendum andato a buon fine (conclusosi, quindi, con l’abrogazione della norma impugnata) nel novero delle fonti del diritto, ancorché non avente le medesime caratteristiche formali di una legge ordinaria normalmente ricavabili, ad esempio, dalla presenza tra le fonti indicate nelle disposizioni preliminari del codice civile[7] od altrimenti, in materia di entrata in vigore e decorrenza degli effetti degli atti-fonte, dall’obbligo di promulgazione da parte del Presidente della Repubblica, iter tipico delle leggi,  ad oggi disciplinato, per il referendum, da un generico «decreto» dalla legge n.352 del 1970[8]. A tal proposito, Crisafulli sostiene che tali differenze siano di fatto inevitabili e che anzi debbano in ogni caso sussistere al fine di preservare l’unicità di ciascun istituto giuridico, alla luce del fatto che già in passato nella pratica si era fatto sovente confusione tra l’ambito di applicabilità del referendum abrogativo e tra quello di revisione costituzionale[9], oltreché ovviamente di garantire la sovranità dell’organo Parlamento, il quale sostanzia il proprio potere principalmente nell’attività di formazione delle leggi, e che peraltro è vincolato a colmare eventuali vuoti legislativi sorti in seguito all’avvenuta caducazione della normativa oggetto della richiesta referendaria, nel corso del periodo di vacatio legis, estendibile fino a sessanta giorni, seguente l’entrata in vigore del risultato di quest’ultima, in considerazione dello stretto legame di logicità presente tra una norma e l’altra. Inoltre, siccome Il Parlamento rimane sovrano dei propri atti anche quando questi ultimi vengono ad essere contestati, e poiché il referendum deve inerire esclusivamente leggi od atti di egual valore in corso di validità e non già colpiti in precedenza da illegittimità costituzionale[10], le Camere possono agire in salvaguardia della normativa oggetto della proposta referendaria apportandovi delle modifiche, finanche minime, tuttavia sufficienti ad impedire la convocazione del corpo elettorale alle urne, neutralizzando così totalmente il referendum. L’espediente in questione, chiaramente iniquo, fu fortemente condannato dalla Corte Costituzionale all’interno della sentenza n.68 del 1978, dove venne stabilito che, in caso di ius superveniens, ossia di promulgazione di una nuova disciplina riguardante la materia oggetto di un referendum in corso che «non modifichi né i principi ispiratori della complessiva disciplina preesistente né i contenuti normativi essenziali dei singoli precetti»  questo si debba effettuare ugualmente «sulle nuove disposizioni legislative[11]». Nonostante ciò, permasero comunque alcune incertezze in merito all’entità delle presunte modificazioni sostanziali che determinerebbero la decadenza automatica del procedimento referendario, sia perché spesso anche il cambiamento di una singola parola può stravolgere il significato complessivo di un atto legislativo, sia per via dell’ampia facoltà di scelta rimessa all’Ufficio centrale per il referendum nel valutare la novità apportata dalla norma sopravvenuta.

  1. Sulla giurisprudenza evolutiva della Corte costituzionale

Dunque, avendo chiarito gli aspetti fondamentali del referendum abrogativo, gli interrogativi sorti in relazione al secondo comma dell’articolo 75, riguardo i limiti d’ammissibilità di tale istituto, si presentano invero ancor più molteplici e diversificati, frutto di una lungo, e quantomai tortuoso, processo di elaborazione giurisprudenziale in parte mai davvero conclusosi. In origine, le uniche materie sottratte alla revisione referendaria erano «le leggi tributarie e di bilancio[12], di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali[13]», tutte leggi che, sebbene in ambiti molto diversi, sono accomunate, oltreché dallo spiccato carattere tecnico, anche dall’avere come oggetto argomenti di enorme importanza per l’equilibrio istituzionale ed internazionale dello Stato, ergo ritenuti da sempre fin troppo delicati per poter essere eventualmente caducati dal sempre volubile popolo, nonché solitamente di scarso interesse nella vita politica di tutti i giorni. Tale dettato costituzionale, in sé limpido, restò invariato per diverse legislature, complice un utilizzo pressoché nullo del referendum, finché non conobbe un primo periodo di crisi nel corso degli anni Settanta, epoca di profonde trasformazioni sociopolitiche, e, conseguentemente, anche di innovazioni giuridiche: nel giro di pochi anni vennero presentati dinanzi alla Corte infatti iniziative molto specifiche e dal notevole impatto sociale, come lo scioglimento del vincolo matrimoniale nel 1974, il finanziamento pubblico dei partiti nel 1978 e l’interruzione volontaria di gravidanza nel 1981[14], tre eventi decisivi che scandirono l’apertura della grande stagione, tuttora in corso, dei referendum abrogativi, la quale raggiunse il proprio apice nel 2000 con l’esorbitante cifra di 43 richieste, su cui poi la Corte si pronunciò con 21 sentenze differenti[15]. In particolare, a cavallo tra il vecchio e il nuovo millennio furono proposte ingenti riforme in fatto di leggi elettorali, argomento che produsse numerosissime pronunce da parte della Corte, e che più di recente sembra essere tornato nuovamente in auge a causa della propria incerta collocazione teorica all’interno del novero delle materie in seguito escluse dalla competenza referendaria, i cosiddetti limiti impliciti e logici del secondo comma dell’articolo 75[16]. Infatti, come si era detto in precedenza, ed ivi si osserva la genesi delle maggiori controversie, il forte impatto delle prime proposte di referendum, giunte dopo lunghi anni di torpore, portò la Corte a rivalutarne in negativo i limiti di applicazione originari, ora giudicati fin troppo generici e ben poco protettivi nei confronti del testo costituzionale, e quindi contestualmente a pronunciarsi sulla questione, con la storica sentenza n.16 del 1978, ridefinendo una volta per tutte un nuovo modello interpretativo. Attraverso un’attenta integrazione del dettato originario, la Corte fissò ulteriori limiti all’ammissibilità dei referendum abrogativi: leggi a contenuto costituzionalmente vincolato, ossia quelle leggi per le quali la Costituzione indica l’unica disciplina possibile non lasciando spazio d’interpretazione al legislatore, sicché una loro eventualmente eliminazione si tradurrebbe nell’abrogazione indiretta di una norma costituzionale[17], leggi a contenuto comunitariamente vincolato, cioè quegli atti normativi per i quali la discrezionalità del legislatore è condizionata dal rispetto del diritto comunitario[18], atti legislativi ordinari aventi forza passiva rinforzata, ovverosia fonti dal contenuto fortemente specializzato e particolare per la cui abrogazione, in virtù della propria copertura costituzionale, è indispensabile un procedimento più aggravato rispetto alle leggi ordinarie[19], altre leggi obbligatorie, necessarie o comunque collegate logicamente ai limiti iniziali ex articolo 75, perciò disposizioni legislative che non possono essere soppresse senza ledere anche dei principi costituzionali[20], ed infine l’esclusione delle richieste contenenti una pluralità di domande eterogenee, non chiare ovvero contradditorie, e soprattutto mancanti di «una matrice razionalmente unitaria[21]», per semplicità noto come limite ontologico. Nella prassi, quest’ultimo principio risulta essere il più richiamato dalla Corte in caso di dichiarazione di inammissibilità del referendum, in quanto esso concerne in modo trasversale tutti i progetti nei quali vengono avanzate pretese non congrue alla funzione dell’istituto, magari proponendo per l’abrogazione più di una legge o più sezioni di una stessa legge, ovvero nei casi in cui non venga rispettato l’aut-aut tipico dei referendum (sì o no, favorevole o contrario) a causa della presentazione di domande che impediscono al cittadino votante una scelta secca ed univoca, una tendenza che con il passare del tempo si è fatta sempre più diffusa[22].

  1. La disciplina in fatto di leggi elettorali e il ruolo dell’Ufficio centrale per il referendum nella formulazione della decisione finale

A tal proposito, in quanto ai recenti sviluppi dello strumento referendario, occorre senz’altro considerare tutte le numerose iniziative di revisione delle leggi elettorali, argomento il quale, come si era anticipato in precedenza, ha prodotto una quantità non indifferente di sentenze da parte della Corte costituzionale. Beninteso, il tema in questione, rapportato ai meccanismi della democrazia rappresentativa, si presenta  come molto controverso, poiché figlio di trasformazioni sociali che sarebbe soverchio affrontare in tale sede, tuttavia, è indiscutibile come ciò abbia concorso a deviare lo spirito originario del referendum abrogativo in una dimensione quasi totalmente politica, con serie conseguenze sulla stabilità logico-sistemica e sull’affidabilità, di loro già precarie, del modello interpretativo istituito dalla Corte nel 1978, che difatti all’alba delle nuove proposte in materia elettorale fu progressivamente abbandonato, inflazionato da un’interpretazione fin troppo estensiva dei criteri di ammissibilità allora aggiunti[23]. In verità, la difficoltà di coniugare la natura del referendum abrogativo con la rilevanza di determinati istituti costituzionali era già stata manifesta in una sentenza posteriore circa l’abrogazione totale della legge d’elezione del Consiglio Superiore di magistratura, dichiarata chiaramente inammissibile in quanto «gli organi costituzionali o di rilevanza costituzionale non possono essere esposti alla eventualità, anche soltanto teorica, di paralisi di funzionamento[24]», un orientamento giurisprudenziale che in qualche modo anticipò l’esito dei successivi giudizi in merito alle leggi elettorali. Invero, esse furono classificate da parte della Corte tra le leggi a contenuto libero, potendo il legislatore optare per molteplici sistemi di elezione, bensì comunque obbligatorie o necessarie per il funzionamento degli organi costituzionali, perciò teoricamente escluse dall’ipotesi di revisione, giacché un’eventuale abrogazione totale delle medesime andrebbe a determinare una lesione del principio della costante operatività degli organi costituzionali, di cui sarebbe così impedito il rinnovo, nonché causare un’illegittima e più o meno prolungata paralisi del sistema, certamente uno scenario non auspicabile. Nondimeno, a differenza di quanto decretato in precedenza per la legge d’elezione del CSM, la Corte, dopo aver escluso a priori la possibilità di un’abrogazione totale delle leggi elettorali, ne ha ammesso l’abrogazione parziale, a patto però che la disciplina residuale dell’atto in oggetto, lasciata illesa dalla richiesta referendaria (cosiddetta normativa di risulta), sia comunque sufficiente per garantire l’ottimale funzionamento degli organi istituzionali e non abbia bisogno di successive integrazioni[25]. Tale orientamento venne poi ripreso e confermato con particolare fermezza nella sentenza n. 32/1993 (e seguenti), nelle quali la Corte peraltro ammise, sempre al fine di garantire la costante operatività delle leggi elettorali, l’ipotesi di referendum di natura manipolativo-propositiva e non strettamente abrogativa, ossia dove i promotori dell’iniziativa, ritagliando e cucendo assieme frammenti della norma contestata, finanche privi, presi singolarmente, di significato autonomo, possono in potenza arrivare a riscrivere una legge dal contenuto completamente diverso rispetto a prima[26]. Nonostante susseguenti ripensamenti da parte della Corte[27], vista le pericolose implicazioni di una legittimazione del genere, ormai il danno era stato compiuto, e ciò fu motivo di ulteriori criticità, specie se messo in relazione anche con la contemporanea ascesa, a livello di rilevanza durante l’iter di formazione del quesito referendario, dell’Ufficio centrale per il referendum, di cuialle ampie latitudini di intervento riservatevi in materia di ius superveniens. Infatti, tale organo istituzionale, una sezione specializzata della Corte Suprema di Cassazione composta da un totale di sei giudici (tre presidenti e tre consiglieri tra i più anziani della suddetta Corte), venne ideato già nel 1970[28] al fine di risolvere celermente il giudizio riguardo gli aspetti meramente tecnici delle proposte pervenenti, dacché la Corte costituzionale aveva, fin dalle primissime pronunce sulla questione[29], escluso di poter sindacare su risvolti meramente burocratici che non inerissero la giuridicità dei progetti referendari, onde evitare altresì inutili ingolfamenti delle già ridotte tempistiche. Pertanto, l’Ufficio centrale venne preposto ad un primo controllo preliminare sulla cosiddetta «procedibilità[30]» di ciascun disegno di revisione, eppure, in parallelo a quanto successo in fatto di ammissibilità dei referendum grazie alla giurisprudenza evolutiva della Corte, anche il semplice accertamento del rispetto dei criteri tecnici, come il rispetto delle scadenze per la raccolta delle firme, ha parimenti cominciato progressivamente ad estendersi sempre di più fino ad andare a riguardare sia il valore intrinseco delle leggi esaminate, sia le ragioni di un’eventuale inammissibilità della proposta, che invece sarebbe teoricamente una competenza appannaggio della Corte costituzionale. Tutto ciò ha ovviamente portato a nuovi interrogativi in seno al diritto costituzionale, in special modo riguardo l’inquadramento dottrinale di tali pronunce, oscillante tra provvedimenti amministrativi o prettamente giurisdizionali, tuttavia è innegabile come l’espansione continua della discrezionalità dell’Ufficio centrale, ora non più solo limitata a meri controlli procedurali, abbia avuto come risultato principale la delegittimazione parziale di una delle competenze fondamentali della Corte, nonché la critica sovraesposizione politica dei singoli giudici costituzionali di fronte all’opinione pubblica, testimoniata anche dalla possibilità da parte del Governo di intervenire durante le valutazioni della Corte costituendosi in giudizio attraverso l’Avvocatura dello Stato. Considerato come il sindacato di ammissibilità si svolga in ultima fase, alla vigilia del confronto popolare e quando solitamente è già cominciato da tempo lo scontro politico tra i fautori ed i detrattori della richiesta referendaria, con tutte le polemiche e tumulti che ne conseguono, è arduo per i giudici costituzionali non ritrovarvisi coinvolti[31]. Tempistiche spesso contingentate, come spesso avviene oggigiorno, una giurisprudenza nient’affatto lineare, ed una politica sempre più esperta nello strumentalizzare il diritto per scopi impropri hanno ulteriormente aggravato il quadro complessivo di un istituto, quale il referendum abrogativo, riportante inequivocabili segnali di declino, testimoniati dai ripetuti fallimenti di gran parte delle proposte più recenti[32], e la cui collazione sistemica sembra tuttora una materia complicata ed ondivaga da conciliare con l’attuale democrazia rappresentativa a base maggioritaria, malgrado i numerosi tentativi fatti in tal senso nel corso degli anni.

  1. Conclusione: attualità e propositi per il futuro

La storia recente del referendum abrogativo è piuttosto nota: le ultime iniziative popolari si sono tutte arenate di fronte al sindacato della Corte costituzionale, e in particolare hanno suscitato parecchio scalpore, nonché numerose polemiche, le due recentissime dichiarazioni di inammissibilità elaborate rispettivamente in merito alla coltivazione della cannabis[33] ed in merito alla legalizzazione dell’eutanasia[34]. Anche senza approfondire le motivazioni e gli aspetti giuridici di entrambe le decisioni, quali sarebbero certamente meritevoli di una trattazione a parte, la sensazione di generale sconforto ed indignazione che ha accompagnato il rigetto delle due proposte in questione testimonia ancor di più l’oramai quasi completo abbandono dell’indirizzo originario dell’istituto referendario in luogo di una dimensione diffusamente politica, la quale col tempo ha senza dubbio notevolmente banalizzato, se non addirittura annullato, l’importanza e la chiarezza del rapporto dialettico stante tra il Parlamento e il proprio corpo elettorale. Benché talune decisioni giurisprudenziali non si siano certo rivelate fauste, come esposto nel corso di tale analisi, non si deve comunque giungere alla una condanna definitiva di un istituto il quale, pur certamente sfiduciato, rimane tutt’oggi l’unico strumento pubblico rispondente il fine di sollecitare l’attenzione delle istituzioni su problematiche giudicate socialmente rilevanti.   Furono emblematici, in tal senso, le numerose riforme attuale negli anni settanta dello scorso secolo[35], quando il referendum rappresentò un ponte in favore delle minoranze e di avvicinamento del corpo elettorale alle battaglie per i diritti civili, un periodo storico che rimane tutt’oggi quello di maggior successo per lo strumento referendario. Nondimeno, queste sono tematiche quantomai delicate, controverse e potenzialmente sterminate, pertanto è necessario limitarci, per così dire, ad individuare possibili soluzioni alle ataviche problematiche affliggenti l’attuale meccanismo referendario ed eventualmente proporre delle idee per il futuro, sempre rimanendo sul versante del diritto pubblico. Innanzitutto, una delle maggiori criticità riscontrate, ovverosia la vulnerabilità politico-istituzionale dei giudici costituzionali in sede valutativa potrebbe essere risolto anticipando il sindacato di ammissibilità ad una fase precedente in cui non si sia ancora ultimato il complicato percorso referendario[36], come potrebbe anche essere utile rivedere il numero totale delle firme richieste, talvolta ritenuto troppo alta, più frequentemente troppo basso, e prevedere una quota massima di referendum sottoponibili al voto nella medesima tornata[37]. Inoltre, potrebbero essere parimenti revisionati gli obblighi sostanziali del vincolo legislativo nei confronti del Parlamento affinché venga rispettato l’esito positivo dei referendum, con il contestuale mantenimento della normativa di risulta, un dovere non sempre rispettato[38] e la riduzione del quorum strutturale, spesso fonte di indebito vantaggio per coloro che si oppongono alla domanda referendaria, tanto più in un contesto di partecipazione elettorale in forte diminuzione rispetto al passato.

 

 

Antonio De Angelis

Parole chiave: referendum, Corte, giustizia costituzionale, evoluzione, socialità

 

[1]Nei riguardi delle lunghe vicissitudini normative della fattispecie del referendum abrogativo, ovvero sul referendum in generale, si consiglia la lettura di altri articoli già presenti sul sito di Ius in Itinere, ad opera dei miei colleghi: Redazione, “Le ragioni del «no» della Corte costituzionale al referendum sull’eutanasia in Italia”, aprile 2022, disponibile qui: https://www.iusinitinere.it/le-ragioni-del-no-della-corte-costituzionale-al-referendum-sulleutanasia-in-italia-42099; V. A. Lovero, “Referendum eutanasia legale: profili giuridici e politici”, novembre 2021, qui: https://www.iusinitinere.it/referendum-eutanasia-legale-profili-giuridici-e-politici-40349; G. Barbetti, “Il referendum costituzionale 2020: analisi del quesito referendario e confronto con il referendum abrogativo”, settembre 2020, qui: https://www.iusinitinere.it/il-referendum-costituzionale-2020-analisi-del-quesito-referendario-e-confronto-con-il-referendum-abrogativo-30362.

[2]La potestà normativa del referendum abrogativo, un tempo contestata, è oggi comunemente accettata in dottrina, secondo quanto già anticipato da V. Crisafulli in Lezioni di diritto costituzionale, V edizione, 1984.

[3]Il testo integrale dell’articolo 75 è facilmente consultabile sul sito Normattiva al link https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione o su qualsivoglia manuale di diritto costituzionale.

[4]Gazzetta Uff., legge costituzionale n.1, 11 marzo 1953; in merito si consiglia il contributo di L. Conti, nel volume L’accesso alla giustizia costituzionale nel procedimento referendario come problema, 2000.

[5] V. Crisafulli, Lezioni di diritto costituzionale, V edizione, 1984.

[6] V. Crisafulli, Lezioni di diritto costituzionale, V edizione, 1984, pp. 94 e seguenti; così ricordato anche da A. Morrone, La sentenza n. 13 del 2012: un’inammissibilità non scontata, in http://www.osservatoriosullefonti.it/, 2012, n. 1.

[7]Nelle disposizioni preliminari al Codice civile sono indicate come fonti del diritto «le leggi, i regolamenti, le norme corporative (abrogato), gli usi». Tale dettato è liberamente consultabile in qualunque edizione del Codice civile oppure online presso Normattiva.

[8]Parlamento, legge ordinaria n. 352 del 25 maggio 1970, art. 37.

[9]Corte Cost., sentenza n.16, 2 febbraio 1978.

[10]V. Crisafulli, Lezioni di diritto costituzionale, V edizione, 1984, pp. 96-97.

[11]Corte Cost., sentenza n. 68 del 16 maggio 1978.

[12]L’ambito delle leggi tributarie e di bilancio è stato progressivamente esteso dalla giurisprudenza della Corte costituzionale anche a tutte quante le disposizioni che disciplinano il rapporto tributario (secondo la sentenza n. 51 del 3 febbraio 2000), ed a tutti i provvedimenti logicamente collegati alle leggi finanziarie (sentenza n. 2 del 23 maggio 1994).

[13]Parimenti a quanto accaduto agli altri limiti espliciti, anche il parametro delle leggi di autorizzazione ha incluso ulteriori atti legislativi comunitari in quanto necessari (sentenza n. 41 del 7 febbraio 2000).

[14]Rispettivamente, il referendum del 12-13 maggio 1974, promosso dalla Democrazia Cristiana, proponeva di abrogare la legge istitutiva n. 898 del primo dicembre 1970 sui casi di scioglimento del matrimonio, il referendum sul finanziamento pubblico dei partiti venne invece proposto dal Partito Radicale per depennare la legge n. 152 del 22 maggio 1975, comunemente denominata Legge Reale per la tutela dell’ordine pubblico; infine, nel 1981 vennero indetti ben quattro referendum (fermo di polizia, ergastolo, aborto e porto d’armi), dei quali il più sentito dall’opinione pubblica fu ovviamente quello in merito all’interruzione volontaria di gravidanza tramite l’abrogazione della legge n. 194 del 1978. L’esito fu negativo per ciascuno di essi, così come anche per i referendum delle due stagioni politiche precedenti.

[15]A. Celotto, Il giudizio di ammissibilità del referendum abrogativo in La Corte costituzionale, 2004, pp. 113-117.

[16]G. Azzariti, Appunti per le lezioni. Parlamento, Presidente della Repubblica, Corte costituzionale, 2021, pp. 212-219.

[17]Vennero considerate come tali sia la richiesta diretta di abrogare l’intera disciplina della giurisdizione militare in tempo di pace, poiché ciò sarebbe imposto dal terzo comma dell’articolo 103 della Costituzione, ex sentenza 16/1978), sia la proposta di revisione della legge sull’aborto in quanto così facendo verrebbe a mancare la tutela minima necessaria per il diritto alla salute (sentenza n. 35/1997).

[18]Ad esempio, la Corte giudicò inammissibili un’iniziativa referendaria in merito alla disciplina dell’immigrazione dei cittadini extracomunitari, ritenendola imposta dal diritto comunitario e in special modo dagli accordi di Schengen (vedasi la sentenza 31/2000).

[19]A riguardo si ricordano importanti dibattiti dottrinali su iniziative di revisione delle leggi modificative dei Patti Lateranensi, stante la copertura costituzionale ex articolo 7 della Costituzionale (all’interno della già citata sentenza 16/1978), e sulle leggi di regolazione mediante intese tra lo Stato e confessioni religiose diverse da quella cattolica (articolo 8).

[20]Tale categoria protetta di atti legislativi, talvolta confuso concettualmente con le leggi a contenuto costituzionalmente vincolato (sentt. 17/1997 e 42/2000), è divenuto negli anni particolarmente noto per le proprie implicazioni teoriche in materia di leggi elettorali, di cui dopo. Ad ogni modo, per approfondire in modo critico: A. Chiappetti, L’ammissibilità del referendum abrogativo, Giuffré Editore, 1974, C. Mortati, Istituzioni di diritto pubblico, 1976 e F. Modugno, Rassegna critica delle sentenze sul referendum, in Giur. Cost. 1980, pp. 2090 e seguenti.

[21]G. Azzariti, Appunti per le lezioni. Parlamento, Presidente della Repubblica, Corte costituzionale, 2021, pp. 215.

[22]A. Barbera, C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, 2001, pp. 212-219.

[23]G. Azzariti, Appunti per le lezioni. Parlamento, Presidente della Repubblica, Corte costituzionale, 2021 e Celotto, Il giudizio di ammissibilità del referendum abrogativo, in La Corte costituzionale, 2004, pp. 113-117.

[24]Cort. Cost., sentenza n. 29 del 3 febbraio 1987.

[25]A. Barbera, C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, 2001, pp. 212-219.

[26]Sempre secondo quanto espresso da G. Azzariti, op. cit e dal contenuto della sentenza n. 32/1993.

[27]Sul punto in questione la giurisprudenza della Corte è particolarmente copiosa e ricca di spunti di riflessione: sentt. n. 36 del 1997, n. 13 del 1999; nn. 33 e 50 del 2000, n. 43 del 2003; molto recenti la n. 26 del 2017 e la n. 10 del 2020.

[28]Parlamento, legge ordinaria n. 352 del 25 maggio 1970, art. 37.

[29]Corte Cost., sentenza n. 10 del 25 gennaio 1972.

[30]Corte Cost., sentt. 251/1975 e 68/1978 in merito all’estensione dei parametri valutativi dell’Ufficio centrale per il referendum, così come riportato anche da A. Cerri, Il giudizio di ammissibilità del referendum abrogativo, in Corso di giustizia costituzionale, IV edizione del 2004, pp. 401-410.

[31]Nel senso della politicità della valutazione: A. Cariola, Referendum abrogativo e giudizio costituzionale, Milano, 1994, p.315; M. Luciani, Art. 75. Il referendum abrogativo, cit., 677; si vedano anche P. Carnevale e A. Celotto, Il parametro «eventuale», Torino, 1998.

[32]Basti pensare al reiterato fallimento delle campagne referendarie nel 1997, 1999, 2000 e 2003, dopoché negli anni precedenti si era registrato una sola respinta per mancato raggiungimento del quorum, nel 1990.

[33]Corte Cost., sentenza n. 50 del 15 febbraio 2022.

[34]Corte Cost., sentenza n. 51 del 16 febbraio 2022.

[35]Oltre ai già citati referendum su divorzio, aborto e finanziamento pubblico dei partiti, si ricorda anche la storica riforma sul diritto di famiglia (leggi n.39 e n.151/1975).

[36]G. Azzariti, Appunti per le lezioni. Parlamento, Presidente della Repubblica, Corte costituzionale, 2021 e A. Barbera, C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, 2001.

[37]Ibidem, pp. 212-217.

[38]A. Barbera, C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, 2001.

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