martedì, Marzo 19, 2024
Criminal & Compliance

Chi non conosce la storia è condannato a ripeterla: il reato del negazionismo

Cosa si intende per negazionismo ?

Il negazionismo è una corrente storica che non si limita a reinterpretare determinati fatti della storia in modo contrario a quello comunemente accettato dagli storici (“revisionismo”), ma si spinge fino a negare la realtà storica di alcune vicende. Si usa principalmente riguardo ad avvenimenti legati al fascismo e al nazismo.

Tale corrente è rappresentata da alcuni studiosi di spicco come Robert Faurisson, professore di letteratura francese all’università di Lione, il quale concentrò il suo lavoro soprattutto sul diario di Anna Frank, da sempre oggetto di particolare attenzione dei negazionisti che lo considerano un falso, e sulla cosiddetta teoria “dell’impossibilità tecnica” delle camere a gas. In Italia esponente di spicco è Carlo Mattogno.

Facendo un passo indietro, si cerca di capire cosa abbia spinto molti studiosi e di conseguenza molti individui a negare quanto accaduto tra il 1939 e il 1945.

L’Olocausto – genocidio perpetrato dalla Germania nazista e dai suoi alleati nei confronti degli ebrei e più in generale nei confronti di tutte le categorie reputate indesiderabili – fu trattato come un segreto di stato nella Germania nazista e i Tedeschi cercarono di lasciare il minor numero possibile di documenti scritti tant’è vero che ancora prima della fine della guerra cominciarono a distruggerli lasciando ben poco. Nonostante gli sforzi dei Nazisti di tenere segreto l’Olocausto le informazioni cominciarono a diffondersi; i sopravvissuti agli stermini furono in grado di diffondere le notizie sui piani di massacro. La resistenza ebraica e quella polacca fecero uno sforzo enorme per far conoscere al mondo esterno ciò che i Tedeschi stavano facendo nell’Est europeo ed il quadro generale della politica nazista e degli eventi che l’accompagnavano divenne chiaro solo nella seconda parte del 1942. L’Olocausto non aveva precedenti ed era totalmente irrazionale e forse questo, insieme ad una permanenza di odio raziale e di convinzioni di superiorità, ha spinto molti a negarne l’esistenza e addirittura a inneggiare all’odio.

Moltissimi sono gli stati dell’unione che puniscono penalmente il negazionismo tra cui possiamo menzionare la Francia, il Belgio, la Spagna, il Portogallo e persino la Germania che grazie all’introduzione di tale legge dal 1985, nel 1992 condannò l’ex ufficiale nazista Otto Ernst Remer.

In Italia il negazionismo ha trovato finalmente riconoscimento il 28 giugno 2016, con  la legge 16 giugno 2016, n. 115.

Il negazionismo è divenuto penalmente rilevante in virtù della modifica dell’art. 3, legge n. 654/1975, cui è apposto un comma 3-bis, che commina «la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l’istigazione e l’incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7, 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232». Questo sarà quindi considerata circostanza aggravante dei delitti di propaganda razzista e di istigazione o incitamento alla commissione di atti razzisti, puniti dalla Legge Mancino del ’75.

La littera legis stabilisce che il quid pluris di offesa che giustifica l’aggravio sanzionatorio, si realizzi nel momento in cui la propaganda di idee razziste, l’istigazione o l’incitamento alla discriminazione «si fondano in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra…». Quindi è da ritenersi che sia penalmente apprezzabile non qualsiasi discorso negazionista, ma solo quello che “si articoli” su di una comunicazione che già manifesti i tratti caratterizzanti del c.d. hate speech, ponendo in pericolo la pacifica convivenza sociale. Il congegno legislativo punta a sanzionare anche la condotta di chi susciti in altri il desiderio e l’intento di veicolare idee negazioniste di tragici eventi. In questo senso la norma evoca a seguire l’istigazione e l’incitamento.

La legge 115/2016  ha riscosso diverse opposizioni tecnico-formali:

  • in primis si discute del fatto che la legge avrebbe dovuto disciplinare l’aggravante, al comma 3-bis, non in riferimento a qualsiasi discorso negazionista ma esclusivamente a quello che tende a perseguire il fine di giustificare un genocidio, un crimine contro l’umanità o un crimine di guerra; così come sottolineato anche dalla Corte Edu nel 2007 nella vicenda sul negazionismo armeno che ha coinvolto l’attore satirico Dieudonné M’Bala M’Bala e l’intellettuale francese Faurisson.
  • altra critica è la possibile violazione dell‘art. 21 della Costituzione che al comma 1 recita : “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”. Sembrerebbe quindi dubbia l’apposizione di questo comma 3-bis in quanto si andrebbe a limitare la possibilità per gli individui di esprimere il proprio punito di vista liberamente e senza timore di essere, severamente e penalmente, puniti

Ma è davvero giusto esprimere opinioni che neghino o incitino l’odio verso il prossimo e peggio ancora neghino quanto milioni di persone hanno patito? Questo “sacrificio” dell’art. 21, a parere di chi scrive, potrebbe in realtà essere letto in funzione di uno dei principi fondamentali della nostra carta costituzionale nonché della CEDU quale appunto il principio di non discriminazione. Nessuno dovrebbe prendersi la briga di poter negare, discriminare, giudicare quanto un popolo o anche solo un singolo individuo abbia sofferto o tutt’oggi soffra cercando riscatto. La Libertà, intesa in questo campo come libertà di pensiero, e la dignità dell’uomo devono essere sempre bilanciate.

Valeria D'Alessio

Valeria D'Alessio è nata a Sorrento nel 1993. Sin da bambina, ha sognato di intraprendere la carriera forense e ha speso e spende tutt'oggi il suo tempo per coronare il suo sogno. Nel 2012 ha conseguito il diploma al liceo classico statale Publio Virgilio Marone di Meta di Sorrento. Quando non è intenta allo studio dedica il suo tempo ad attività sportive, al lavoro in un'agenzia di incoming tour francese e in viaggi alla scoperta del nostro pianeta. È molto appassionata alla diversità dei popoli, alle differenti culture e stili di vita che li caratterizzano e alla straordinaria bellezza dell'arte. Con il tempo ha imparato discretamente l'inglese e si dedica tutt'oggi allo studio del francese e dello spagnolo. Nel 2017 si è laureata alla facoltà di Giurisprudenza della Federico II di Napoli, e, per l'interesse dimostrato verso la materia del diritto penale, è stata tesista del professor Vincenzo Maiello. Si è occupeta nel corso dell'anno di elaborare una tesi in merito alle funzioni della pena in generale ed in particolar modo dell'escuzione penale differenziata con occhio critico rispetto alla materia dell'ergastolo ostativo. Nel giugno del 2019 si è specializzata presso la SSPL Guglielmo Marconi di Roma, dopo aver svolto la pratica forense - come praticante avvocato abilitato - presso due noti studi legali della penisola Sorrentina al fine di approfondire le sue conoscenze relative al diritto civile ed al diritto amministrativo, si è abilitata all'esercizio della professione Forense nell'Ottobre del 2020. Crede fortemente nel funzionamento della giustizia e nell'evoluzione positiva del diritto in ogni sua forma.

Un pensiero su “Chi non conosce la storia è condannato a ripeterla: il reato del negazionismo

  • Secondo me è una debolezza delle istituzioni considerare il revisionismo un reato; se un ricercatore non è libero di documentare che qualcosa non è accaduta come viene narrata…sa tanto di mancanza di libertà di pensiero, di opinione et simila. Se le documentazioni saranno poi inattendibili ci penseranno gli accademici a scartarle, perchè e a che titolo deve farlo un giudice ? Un esempio ? Il processo di Norimberga fù una farsa, una tragica farsa, e mi torna in mente l’accusa degli inglesi a Karl Dönitz per “guerra scorretta”, ovvero pretendevano che i sommergibili tedeschi prestassero soccorso ai naufraghi inglesi delle navi silurate quando gli stessi inglesi hanno metodicamente mitragliato con i loro aerei i naufraghi italiani nel Mediterraneo. “Incongruenze”, se vogliamo chiamarle così, ce ne sono per ogni persona che fù condannata a morte da quella farsa di tribunale. Se uno studioso si cimentasse a smontare quanto accaduto a Norimberga ora rischierebbe il carcere, anzi senza rischio, ci andrebbe e basta. Siamo sicuri che questa sia la cosa giusta ? Ripeto, a me pare più una debolezza delle Istituzioni il fatto che si ricorra a sanzioni penali verso chiunque provi a mettere in dubbio la narrazione ufficiale dei fatti. Giordano Bruno pare che ce lo siamo dimenticati 🙁

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