martedì, Marzo 19, 2024
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Obblighi di pubblicità in capo ai titolari di direzione e di incarichi dirigenziali

obblighi di pubblicità

La pubblica amministrazione ha l’obbligo di trasparenza e pubblicità. Tale obbligo si esplica, tra l’altro, attraverso le pubblicazioni «concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» [1]. Il primo comma dell’art. 14 d. lgs. 33/2013 sancisce in capo a Stato, regioni ed enti locali l’obbligo di pubblicazione di taluni documenti ed informazioni, tra i quali: atto di nomina o di proclamazione con l’indicazione della durata dell’incarico o del mandato elettivo; curriculum; compensi connessi all’assunzione della carica, importi di viaggi di servizio e missioni; dati relativi all’assunzione di altre cariche e relativi compensi; eventuali incarichi con oneri relativi ala finanza pubblica; dichiarazioni relative al soggetto stesso, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Relativamente a tale ultimo obbligo, si fa rinvio alla legge del 5 luglio 1982 n. 441, nello specifico agli articoli 2, 3 e 4 [2].
Il decreto legislativo n. 97 del 25 maggio 2016, relativo alla “revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza” correttivo della legge anti-corruzione (n. 190/2012) e del decreto legislativo n. 33/2013, apporta, talune modifiche all’articolo 14 del decreto legislativo n. 33 del 2012. Infatti, l’articolo 13 del d. lgs. 97/2016 prevede, alla lettera c), che: «Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione» ed inoltre che «Ciascun dirigente comunica all’amministrazione presso la quale presta servizio gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, anche in relazione a quanto previsto dall’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. L’amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale l’ammontare complessivo dei suddetti emolumenti per ciascun dirigente». Queste due previsioni formano i commi 1 bis ed 1 ter dell’articolo 14 della legge 33/2013 che hanno così riguardo all’obbligo di pubblicità in capo a taluni soggetti.
A tal riguardo, il Consiglio dell’ANAC ha approvato nella seduta dell’8 marzo 2017 (con la delibera n. 241) le Linee guida sull’applicazione dell’art. 14 del d. lgs. 33/2013 alla luce delle modifiche introdotte dal d. lgs. 97/2016. Le Linee guida forniscono indicazioni sull’attuazione delle sopramenzionate misure di trasparenza. Con tali linee guida l’ANAC chiede alle amministrazioni destinatarie della normativa una valutazione “caso per caso”, finalizzata all’individuazione dei titolari di incarichi o cariche di amministrazioni, di direzioni o di governo che sono tenuti ai suddetti obblighi di pubblicità.
Il TAR (TAR Lazio, sez. I quater, ordinanza 19 settembre 2017, n.9828) è stato investito di una articolata controversia. Le parti in causa sono stati i privati, l’AGCOM ed il CODACONS; i primi avevano chiesto di dichiarare l’illegittimità dei provvedimenti amministrativi con cui l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali aveva richiesto agli stessi di comunicare i dati richiesti dall’articolo 14, comma 1, lett. c) [3] ed f) [4] del d. lgs. n. 33/2013. L’impugnazione innanzi al Tar del Lazio aveva lo scopo di chiedere l’annullamento degli obblighi di trasparenza dettati dalla norma in questione e la disapplicazione della normativa italiana ritenuta in contrato con i principi del diritto comunitario e nazionale (si riteneva infatti vi fossero dei contrasti con gli artt. 117, 3 e 2 Cost.; artt. 7 , 8 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea; art. 6 del Trattato sull’UE; art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali; art. 6 della direttiva 95/46/CE; art. 5 del Regolamento 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016). In subordine i ricorrenti chiedevano il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia o la remissione di legittimità innanzi alla Corte Costituzionale. Il TAR ritiene che la questione non sia manifestamente infondata e sia inoltre rilevante. Il Tribunale Amministrativo Regionale sostiene che l’obbligo di trasparenza di cui all’art. 14 del d. lgs. 33/2013 sacrifichi il diritto dei dirigenti a non rendere note a terzi i dati personali richiesti; nonostante sia raggiunto in talo modo il fine di evitare fenomeni di corruzione amministrativa. Gli atti, in virtù della sospensione del giudizio da parte della Sezione Prima Quater del TAR Lazio, sono infine rimessi alla Corte Cost. cui spetta decidere se la normativa in questione sia in contrasto con gli artt. 117, 3, 2 e 13 Cost.

[1] Così è rubricato l’articolo 14 del decreto legislativo 33/2013.
[2] A tal riguardo si segnala che gli articoli 2, 3 e 4 della legge 441/1982 impone l’obbligo di presentazione, entro tre mesi dalla proclamazione, ai membri del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati di depositare presso l’ufficio di presidenza della Camera di appartenenza talune dichiarazioni concernenti la sitazione patrimoniale.
[3] Art. 14, co. 1, lett. c), d. lgs. 33/2013: «c) i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;»
[4] Art. 14, co. 1, lett. f) d. lgs. 33/2013: «f) le dichiarazioni di cui all’articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell’organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7».

Rossella Santonicola

Rossella Santonicola, nasce a Napoli nel 1994, é studentessa di giurisprudenza dell'ateneo federiciano attualmente iscritta al suo ultimo anno. Conseguita la maturità classica, ad indirizzo linguistico a Nocera inferiore (provincia di Salerno), città dove vive fin dalla nascita, segue poi la sua passione per lo studio del diritto. L'ammirazione per il diritto e per le lingue e culture europee la portano a studiare per un semestre diritto e Amministrazione delle Imprese all'Università cattolica di Pamplona (Spagna), grazie alla vincita di una borsa del progetto europeo ‘Erasmus’. Questa esperienza le apre nuovi orizzonti fino a farle sviluppare propensione per le materie che riguardano la Pubblica Amministrazione e la comparazione tra ordinamenti giuridici, che la conduce ad uno studio critico e ragionato del diritto. A conclusione del suo percorso universitario è attualmente impegnata a scrivere la tesi in diritto amministrativo comparato dal titolo "La prevenzione e il contrasto della corruzione. Prospettive di diritto comparato tra Italia e Francia". Da sempre amante della lettura, nel tempo libero si dedica a classici e romanzi. Ama viaggiare, scoprire posti nuovi, conoscere nuove culture e relazionarsi con persone sempre diverse. email: rossella.santonicola@iusinitinere.it

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