venerdì, Ottobre 4, 2024
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Il patto di migliore offerta nel contratto di compravendita

 

 

Tra i numerosi accordi che si suole applicare alla vendita ve n’è uno che ha delle caratteristiche peculiari: il patto di migliore offerta.

Esso viene anche definito pactum addictionis in diem ed è il patto tramite cui le parti di un contratto di compravendita convengono che la vendita stessa caduchi nel caso in cui, entro un certo termine, l’alienante riceva da un terzo l’offerta di un maggior prezzo.

Tale accordo viene considerato come una limitazione alla proposta ferma ex art. 1329 c.c.
In relazione alla clausola dell’in diem addictio si ritiene che il termine non possa mancare: se questo non è previsto dai contraenti è applicabile per analogia l’art. 1331 c.c. (in tema di opzione) che ne prevede la fissazione da parte del giudice.

Trattasi, dunque, di una vendita sottoposta alla condizione, sospensiva o risolutiva, che un terzo offra al venditore una maggiorazione sul prezzo.

Nel caso in cui si voglia considerare l’addicitio in diem come condizione sospensiva, l’evento sarebbe rappresentato dal fatto che entro un certo termine un terzo non offra condizioni migliori, o, se questa offerta avviene, dal fatto che l’acquirente adegui la propria originaria offerta a quella formulata dal terzo.

Configurando invece la clausola come condizione risolutiva dovrebbe verificarsi una situazione tale per cui entro un certo lasso di tempo un terzo offra un prezzo maggiore e, al contempo, l’originario compratore non voglia adeguarsi a questa offerta.

Dunque, il primo compratore può sempre evitare la risoluzione della vendita modificando la propria offerta originaria ed adeguandola a quella del terzo miglior offerente.

In conclusione, occore operare una distinzione tra la clausola di cui si tratta ed il patto di riscatto: nel primo caso la risoluzione del contratto dipende dalla volontà del venditore, da quella del terzo che offre condizioni migliori e da quella dell’acquirente che non si adegua a questa offerta maggiore, mentre nel caso di vendita con patto di riscatto l’alienazione perde efficacia a causa della sola dichiarazione di riscatto proveniente dal venditore.

Salvatore Solano

Salvatore Solano, avvocato, ha contribuito a fondare la rivista giuridica "Ius in itinere", con la quale collabora dal 2017. Email: salvatoresolano94@gmail.com

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