venerdì, Marzo 29, 2024
Criminal & Compliance

I presupposti dell’archiviazione e la sentenza n.88 del 1991 Corte Cost. sulla “superfluità” del dibattimento

Dopo aver svolto tutte le attività necessarie ai fini delle determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale, davanti al pubblico ministero si pone un’alternativa: esercitare l’azione penale o richiedere l’archiviazione?

Ebbene, l’una esclude l’altra, in quanto proprio ai sensi dell’art.50 c.1 c.p.p., il pubblico ministero esercita l’azione quando non sussistono i presupposti per la richiesta di archiviazione.

L’azione penale è l’atto con il quale il pubblico ministero, formulando l’imputazione, instaura il processo.

La richiesta di archiviazione, al contrario, è l’atto con il quale il pubblico ministero manifesta la propria volontà di non esercitare l’azione penale, ritenendo che manchino le condizioni per farlo, in relazione ad una determinata notizia di reato.

I presupposti dell’archiviazione risultano da un insieme di disposizioni normative:

L’art. 408 c.p.p. detta la prima regola, per la quale il pubblico ministero, se la notizia di reato è infondata, presenta al giudice richiesta di archiviazione.

In secondo luogo, l’art. 125 disp. att. sancisce che il pubblico ministero chiede al giudice l’archiviazione quando ritiene l’infondatezza della notizia di reato perché gli elementi raccolti durante le indagini preliminari non sono idonei a sostenere l’accusa in giudizio.

L’art. 411 c.p.p. invece, riguarda gli “altri casi di archiviazione”, considerati alternativamente, statuendo che le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche quando risulta che:

-manca una condizione di procedibilità;

-la persona sottoposta alle indagini non è punibile ai sensi dell’art. 131 c.p. per particolare tenuità del fatto;

-il reato è estinto;

-il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Infine, l’ultimo articolo dedicato alla disciplina dell’archiviazione è l’art. 415 c.p.p., che menziona l’ipotesi in cui il reato sia commesso da persone ignote. In questo caso, il pubblico ministero, entro sei mesi dalla data della registrazione della notizia di reato, presenterà al giudice delle indagini preliminari la richiesta di archiviazione o di autorizzazione a proseguire le indagini.

La regola di giudizio che si desume dalla lettura degli artt. 408 c.p.p. e 125 disp. att. deve essere precisata. Infatti, prima di richiedere l’archiviazione o meno al giudice, il pubblico ministero è vincolato ad una valutazione prognostica di superfluità o non superfluità del dibattimento, in quanto la fase dibattimentale potrà essere instaurata soltanto quando essa si profila ex ante utile, in modo da poter sostenere l’accusa.

La questione controversa riguarda quando la celebrazione del giudizio sia realmente superflua.

Sono due gli orientamenti che si sono susseguiti per comprendere la portata di questa valutazione che il pubblico ministero deve effettuare, fino a sfociare nella sentenza n.88 del 1991 con la quale la Corte Costituzionale ha tentato di mediare le due posizioni.

-Secondo la prima opzione esegetica, il pubblico ministero dovrebbe richiedere l’archiviazione nelle ipotesi di evidente innocenza o in carenza assoluta di prove, ma anche nel caso in cui la prova sia insufficiente o contraddittoria. Questo orientamento, che si basa sulla necessità di una valutazione prognostica sui possibili esiti del dibattimento, esclude l’esercizio dell’azione penale in tutti i casi in cui la condanna dell’imputato risulti un’ipotesi remota o semplicemente improbabile.

-Secondo l’orientamento contrapposto, il pubblico ministero dovrà richiedere l’archiviazione quando il procedimento sia superfluo soltanto nel caso in cui emerga l’evidente innocenza del potenziale imputato,  già ex ante . In questi termini, il dibattimento è considerato come il luogo nel quale risolvere qualunque situazione, anche dubbia, purchè di una benchè minima rilevanza penalistica.

La Corte Costituzionale ha cercato di porre fine ai dubbi sull’interpretazione della nozione di “superfluità” del dibattimento, nella sentenza n.88 del 1991.

I giudici hanno ricordato, in primis, quanto affermato nella sentenza n.84 del 1979, e cioè che “l’obbligatorietà dell’esercizio dell’azione penale ad opera del Pubblico Ministero… è stata costituzionalmente affermata come elemento che concorre a garantire, da un lato, l’indipendenza del Pubblico Ministero nell’esercizio della propria funzione e, dall’altro, l’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge penale”.

Più precisamente, è proprio il principio di legalità, ex. art. 25 c.2 Cost., a rendere doverosa la repressione delle condotte violatrici della legge penale ed esso non può essere salvaguardato che attraverso l’obbligatorietà dell’azione penale.

Inoltre, secondo la Corte, il principio di obbligatorietà dell’azione penale esige che nulla possa essere sottratto al controllo di legalità effettuato dal giudice ed in esso è insito ciò che la dottrina definisce favor actionis, principio per il quale si tende a favorire l’esercizio dell’azione penale.

Quanto esposto dai giudici comporta, da un lato, il rigetto del contrapposto principio di opportunità che opera nei sistemi ad azione penale facoltativa, consentendo all’organo dell’accusa di non agire anche in base a valutazioni estranee all’oggettiva infondatezza della notitia criminis, e da un altro, che in casi dubbi l’azione vada comunque esercitata e non omessa.

Secondo la Corte, un limite implicito alla stessa obbligatorietà dell’azione penale, è che il processo non debba essere instaurato quando si appalesi oggettivamente superfluo ma, sulla base di questa regola, se non ulteriormente precisata, l’efficacia del sistema dei controlli rischierebbe di risultare vana. Spesso infatti, il discrimine tra l’oggettiva superfluità e la mera inopportunità del dibattimento è molto labile.

Dunque, il criterio innovativo che la Corte introduce è in un certo senso intermedio tra il primo, quello della “evidente innocenza” ed il secondo, quello della “condanna improbabile”. Il perno dell’orientamento consolidatosi è che l’archiviazione può essere richiesta non solo quando risulta evidente l’innocenza della persona sottoposta alle indagini, ma anche in alcune ipotesi di insufficienza o contraddittorietà della prova, rispetto alle quali il dibattimento non offrirebbe alcun reale contributo conoscitivo.

Inoltre, si può richiedere o disporre il rinvio a giudizio ogni volta che la situazione di dubbio sulla responsabilità potrebbe venire meno in virtù delle modalità dibattimentali di acquisizione della prova, a prescindere dalla prognosi da effettuare ex ante.

Le conclusioni tratte dalla sentenza del 1991 incontrano però un ulteriore fattore di novità introdotto dalla legge n.479 del 1999.

Prima della legge infatti, il giudizio abbreviato poteva essere instaurato solo se la richiesta dell’imputato veniva corredata del consenso del pubblico ministero che, nei casi di insufficienza o contraddittorietà della prova, poteva opporsi alla celebrazione del rito per il quale prevedeva un esito scontato: l‘assoluzione dell’imputato.

Con la riforma del 1999, viene meno la possibilità del consenso e da ciò deriva che il pubblico ministero dovrà oggi presentarsi nelle sedi di svolgimento del rito abbreviato con materiali probatori sufficienti per la pronuncia di una sentenza di condanna.

Attualmente questo principio è stato esteso, per cui il pubblico ministero attualmente dovrà richiedere l’archiviazione in tutte le situazioni di insufficienza o contraddittorietà della prova, senza esclusioni.

Alla luce delle considerazioni effettuate, si può infine comprendere che il criterio dell’infondatezza della notizia di reato per il quale il pubblico ministero potrà richiedere l’archiviazione, non è inteso oggi solo in senso stretto, ma va dunque esteso anche a tutte quelle ipotesi che in sede processuale determinerebbero la pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento.

Avv. Alessia Di Prisco

Sono Alessia Di Prisco, classe 1993 e vivo in provincia di Napoli. Iscritta all'Albo degli Avvocati di Torre Annunziata, esercito la professione collaborando con uno studio legale napoletano. Dopo la maturità scientifica, nel 2017 mi sono laureata alla facoltà di giurisprudenza presso l'Università degli Studi Federico II di Napoli, redigendo una tesi dal titolo "Il dolo eventuale", con particolare riferimento al caso ThyssenKrupp S.p.A., guidata dal Prof. Vincenzo Maiello. In seguito, ho conseguito il diploma di specializzazione presso una Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali a Roma, con una dissertazione finale in materia di diritto penale, in relazione ai reati informatici. Ho svolto il Tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari del Tribunale di Torre Annunziata affiancando il GIP e scrivo da anni per la rubrica di diritto penale di Ius In Itinere. Dello stesso progetto sono stata co-fondatrice e mi sono occupata dell'organizzazione di eventi giuridici per Ius In Itinere su tutto il territorio nazionale.

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