giovedì, Marzo 28, 2024
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Procedimento arbitrale a favore dei risparmiatori Le quattro banche in liquidazione amministrativa coatta

Lo scenario italiano rappresentante gli istituti bancari ha suscitato negli ultimi tempi numerose polemiche di carattere politico e non.

Nel tentativo di fugare via ogni pallida e poco sensata discussione atta a tirare acqua al mulino di quel partito o di quell’altro, tentiamo di approfondire al meglio le linee guida dettate da ANAC relativamente alla procedura di arbitrato.

L’accesso, tramite la procedura arbitrale, al Fondo di solidarietà e le relative prestazioni costituiscono modalità di ristoro del pregiudizio subito dall’investitore in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione e al collocamento degli strumenti finanziari subordinati.

Queste hanno l’obiettivo di rendere omogenea la valutazione delle eventuali violazioni degli obblighi informativi esigibili dagli istituti bancari in base al Testo unico della finanza (TUF). Ai fini dell’accertamento, nell’ambito del procedimento arbitrale di cui al D.M. 9 maggio 2017, n. 83, delle violazioni degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza, previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione e al collocamento degli strumenti finanziari subordinati, le linee guida precisano quali siano le fattispecie rilevabili, con particolare attenzione a differenziare le operazioni anteriori al 2 novembre 2007 e quelle a partire dal 2 novembre 2007.

I casi che maggiormente vengono in rilievo sono la mancanza del contratto scritto relativo alla prestazione dei servizi e attività di investimento, non meno la mancanza di adeguata informativa in relazione alla natura della specifica situazione del conflitto di interesse (da precisare appunto se prima o dopo il 2 novembre 2007) e la mancanza di una chiara, corretta e non fuorviante informativa.

Per la determinazione arbitrale della prestazione possono considerarsi quali elementi di valutazione l’attribuzione non oggettiva da parte della Banca agli strumenti finanziari di sua emissione di una classe di rischiosità o complessità inferiore rispetto a quella attribuita ad un analogo prodotto emesso da un soggetto terzo; la adozione di procedure per la profilatura dei clienti strutturate in modo da orientare la classificazione dei medesimi verso i profili più elevati. Di particolare rilievo tra gli elementi di valutazione in esame sembra la concentrazione superiore al 25% o 50% dell’investimento in strumenti finanziari subordinati emessi dalla Banca rispetto al patrimonio complessivo (rappresentato dalla liquidità e dal portafoglio in strumenti finanziari) detenuto per conto dell’investitore alla data di conclusione dell’operazione nel caso in cui il profilo dell’investitore sia, anche di fatto, riconducibile a categorie basse o medio-basse, ovvero a categorie equivalenti.

Ricordiamo, tra le altre cose, le quattro banche in liquidazione: la Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, la Banca delle Marche S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, la Banca popolare dell’Etruria e del Lazio – Società cooperativa in liquidazione coatta amministrativa, la Cassa di risparmio di Chieti S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa.

La procedura arbitrale si compone di una vasta componente burocratica, sono dunque espressamente previsti gli elementi da allegare al modulo di richiesta ed è inderogabilmente scandagliato il tempo per la presentazione delle difese.

Riguardo all’ambito di applicazione delle linee guida testé descritte, come ben sappiamo, questo è circoscritto al c.d. soft law, ovvero una legge non modificante la disciplina primaria e non cogente, ma comunque capace di fondare un importante supporto interpretativo all’operatore giudiziario.

Per eventuali approfondimenti in materia e definizioni utili si rimanda al Decreto Ministero, Economia e finanze 09/05/2017 n° 83, G.U. 13/06/2017 e, riguardo alle linee guida ANAC a “Linee guida ANAC sugli arbitrati a favore dei risparmiatori”.

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