venerdì, Ottobre 4, 2024
Criminal & Compliance

Sentenza Torreggiani: i diritti dei detenuti nelle carceri sovraffollate

L’8 gennaio 2013 una pronuncia storica della Corte EDU arricchisce il panorama del diritto penale europeo con significative ricadute nell’ordinamento dello stato convenuto. La sentenza Torreggiani e a.c. Italia è una pronuncia peculiare sia dal punto di vista strutturale sia sotto il profilo del merito, due aspetti che si intrecciano delineando la sua essenza.

Prima di entrare nel merito della vicenda è opportuno sottolineare che la sentenza Torreggiani è una sentenza pilota, ovvero adottata all’esito di una particolare procedura posta in essere dalla Corte EDU. La sentenza pilota è infatti lo strumento a cui la Corte ricorre ogni qualvolta, oberata da ricorsi ripetitivi, ne riunisce taluni valutandoli contestualmente, rinviando poi l’esame dei casi omogenei in relazione ai quali sospende il giudizio. La ripetitività dei ricorsi delinea, dunque, una violazione sistematica di uno dei diritti tutelati dalla Convenzione da parte dello stato convenuto.
Nel caso di specie il perdurante fenomeno del sovraffollamento carcerario ha indotto la Corte a procedere all’esame congiunto di 7 differenti ricorsi allo scopo di alleggerire l’enorme carico procedurale che grava sulla stessa.

Dopo la pronuncia della sentenza pilota la Corte invita lo stato convenuto, qualora accerti la violazione, ad adeguare la legislazione nazionale alla Convenzione, indicando le misure di carattere generale che il governo è tenuto ad adottare entro un lasso di tempo prestabilito. Decorso infruttuosamente il termine senza che il convenuto abbia adottato le misure in questione, la Corte passerà ad esaminare i ricorsi omogenei, esponendo lo Stato al rischio di ulteriori condanne.

Oggetto dei sette ricorsi sottoposti al vaglio della Corte erano le condizioni di detenzione lamentate dai detenuti negli istituti penitenziari di Busto Arsizio e Piacenza. Il signor Torreggiani, il signor Bamba e il signor Biondi erano detenuti nel carcere di Busto Arsizio, occupando una cella di 9 m² da condividere con altri due detenuti, pertanto ognuno di essi aveva a disposizione uno spazio personale di 3 m². Lamentavano, inoltre, che a causa della penuria di acqua calda nell’istituto penitenziario era difficile l’accesso alla doccia. Analoghe le condizioni di detenzione dei ricorrenti dell’istituto penitenziario di Piacenza, il signor Sela, il sig. El Haili, il sig. Ghisoni e il sig. Hajjoubi che lamentavano la disponibilità di uno spazio vitale di 9 m² da condividere con altri due detenuti. Tale spazio, di per sé insufficiente, era peraltro ulteriormente ridotto dalla presenza di mobilio e l’apposizione alle finestre di celle di pesanti sbarre metalliche impediva all’aria e alla luce del giorno di entrare nei locali.

La denuncia dei ricorrenti circa violazione dell’art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (“Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti”) ha, però, suscitato la reazione del Governo italiano, che ha strenuamente sostenuto la conformità delle suddette condizione agli standard normativi in materia, affermando che le celle dell’istituto penitenziario di Busto Arsizio fossero di 11 m² e ha anche eccepito il mancato esaurimento dei ricorsi interni, requisito essenziale per la presentazione dei ricorsi individuali da parte dei cittadini. In particolare, il Governo sostiene che in base alle previsioni della legge sull’ordinamento penitenziario, i detenuti possano rivolgere un reclamo al magistrato di sorveglianza, reclamo presentato nel caso di specie solo dal signor Ghisoni e non dagli altri ricorrenti, i cui ricorsi sarebbero pertanto inammissibili, non essendo state esaurite le vie di ricorso interno prima di adire la Corte.

La prassi e il diritto nazionale contengono un’articolata disciplina in materia, che trova conferma nell’art 6 della legge n. 354 del 26 luglio 1975, la legge sull’ordinamento penitenziario, che recita quanto segue: “I locali nei quali si svolge la vita dei detenuti e degli internati devono essere di ampiezza sufficiente, illuminati con luce naturale e artificiale in modo da permettere il lavoro e la lettura; aerati, riscaldati ove le condizioni climatiche lo esigono, e dotati di servizi igienici riservati, decenti e di tipo razionale. […] I locali destinati al pernottamento consistono in camere dotate di uno o più posti”.

Inoltre, secondo quanto emerge dai rapporti generali del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e dei trattamenti inumani e degradanti (CPT), lo spazio auspicabile per le celle collettive è di ben 4 m² e il Comitato ha anche stabilito che: “Il sovraffollamento è una questione di diretta attinenza al mandato del CPT. Tutti i servizi e le attività in un carcere sono influenzati negativamente se occorre farsi carico di un numero di detenuti maggiore rispetto a quello per il quale l’istituto è stato progettato; la qualità complessiva della vita in un istituto si abbassa, anche in maniera significativa. Inoltre, il livello di sovraffollamento in un carcere, o in una parte particolare di esso potrebbe essere tale da essere esso stesso inumano o degradante da un punto di vista fisico”.

La difficoltà dello stato italiano nel fronteggiare il problema del sovraffollamento delle carceri era già nota e sottoposta al vaglio della Corte EDU nel caso Sulejmanovic c. Italia, dove già nel 2003 venivano lamentate le condizioni di detenzione causate dalla mancanza di un adeguato spazio vitale all’interno delle celle, che nel ricorso in questione era addirittura di 2,7 metri quadri per ognuno dei 4 detenuti. La condanna della Corte per violazione dell’art 3 intervenne nel 2009 e, nonostante lo stato italiano abbia tentato di arginare il problema, le misure adottate erano più idonee a fronteggiare situazioni emergenziali e non si tradussero in riforme strutturali del sistema penitenziario e penale.

Pertanto nel 2013 la Corte ha con la sentenza Torreggiani ha ricondannato l’Italia per la violazione dell’art 3 della Convenzione, ritenendo che le condizioni di vita dei detenuti integravano i requisiti necessari per la sottoposizione degli stessi a trattamenti inumani e degradanti.
La decisione della Corte merita, però, delle precisazioni, in merito alle argomentazioni addotte dalla stessa a sostegno della condanna che testimoniano il complesso iter decisionale sfociato poi nella sentenza.

In primo luogo la Corte prende atto che le misure privative della libertà comportano per il detenuto alcuni inconvenienti. Chiaramente ciò non fa perdere al detenuto il beneficio dei diritti sanciti dalla Convenzione, per lo più se, in alcuni casi, la persona incarcerata può avere bisogno di una maggiore tutela proprio per la vulnerabilità della sua situazione e per il fatto di trovarsi totalmente sotto la responsabilità dello Stato. Pertanto l’articolo 3 pone a carico delle autorità un obbligo positivo che consiste nell’assicurare che ogni prigioniero sia detenuto in condizioni compatibili con il rispetto della dignità umana, che le modalità di esecuzione della misura non sottopongano l’interessato ad uno stato di sconforto né ad una prova d’intensità che ecceda l’inevitabile livello di sofferenza inerente alla detenzione.

In secondo luogo la Corte ha affermato che, sebbene nulla suggerisce che vi sia stata intenzione di umiliare o di degradare i ricorrenti, l’assenza di un tale scopo non può escludere una constatazione di violazione dell’articolo 3, se si tengono anche in considerazione gli ulteriori trattamenti denunciati dai ricorrenti, come la mancanza di acqua calda nonché l’illuminazione e la ventilazione insufficienti nelle celle del carcere di Piacenza.

La Corte pertanto “invita l’Italia a risolvere il problema strutturale del sovraffollamento delle carceri, incompatibile con la Convenzione ”e, preso atto dell’alto tasso di sovraffollamento delle carceri, che rappresenta un “problema sistemico risultante da un malfunzionamento cronico proprio del sistema penitenziario italiano” , esorta gli Stati, che non siano in grado di garantire a ciascun detenuto condizioni detentive conformi all’articolo 3 della Convenzione, ad agire in modo da ridurre il numero di persone incarcerate, in particolare attraverso una maggiore applicazione di misure punitive non privative della libertà e tramite una riduzione al minimo del ricorso alla custodia cautelare in carcere.

Anna Giusti

Anna Giusti studia Giurisprudenza presso l'Università di Napoli Federico II. Attualmente svolge un tirocinio presso il Consolato Generale degli Stati Uniti di Napoli. La collaborazione con Ius in itinere nasce dalla volontà di coniugare la sua grande passione per la scrittura al percorso di studi. Collaborare per l'area di diritto internazionale le permette di approfondire le tematiche che hanno da sempre suscitato maggiore interesse in lei, ovvero il diritto internazionale penale, la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti umani, il diritto dell'Unione Europea. Appassionata di viaggi, culture e letterature straniere, si è da sempre dedicata allo studio dell'inglese e del francese.

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