giovedì, Marzo 28, 2024
Criminal & Compliance

Il vizio di motivazione nella Cassazione Penale

Il vizio di motivazione come motivo di ricorso in Cassazione: dal 1930 ad oggi.

Il ricorso per Cassazione è mezzo di impugnazione ordinario tramite il quale viene instaurato un giudizio a critica vincolata volto ad ottenere l’annullamento per ragioni di diritto di decisioni pronunciate dal giudice di merito in appello o in primo grado e inappellabili. La Corte di Cassazione è, infatti, giudice di solo diritto e davanti ad essa non può esser denunciata l’ingiustizia sostanziale della decisione impugnata ma solo gli specifici errores in procedendo (commessi dal giudice di merito nell’applicazione di norme processuali) ed errores in iudicando (concernenti l’applicazione di norme di diritto sostanziale) tassativamente previsti dall’art. 606 del codice di procedura penale.

Cinque sono i motivi di ricorso individuati dall’art. 606 c.p.p.: a) esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri;b) inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale; c) inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza; d) mancata assunzione di una prova decisiva, quando la parte ne ha fatto richiesta anche nel corso dell’istruzione dibattimentale limitatamente ai casi previsti dall’art. 495 co. 2;
e) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame.

Il motivo che ha destato nel corso degli anni maggiori problematiche è senz’altro quello individuato dalla lett. e: il vizio di motivazione. Attraverso esso trovano ingresso la maggior parte delle impugnazioni in Cassazione, tanto da essere identificato da alcuni giuristi come la causa primaria dell’ipertrofia di ricorsi che oggi mina alla funzione nomofilattica della Corte.

L’art. 606 co. 1 lett. e) c.p.p., nella sua più recente versione, definisce il vizio di motivazione come la «mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero dagli altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame».

La motivazione è essenziale ai fini del controllo della decisione poiché fornisce le ragioni che sono poste a fondamento delle scelte operate dal giudice ed è condizione per l’esercizio della funzione giurisdizionale e del diritto di difesa (art. 24 Cost.).

Non sempre  è agevole comprendere che cosa si intenda per «vizio di motivazione».

Il codice di rito penale del 1988 ha per la prima volta dato autonoma rilevanza ai vizi logici di motivazione, rilevanti nel precedente sistema processuale solo nei casi di nullità della sentenza per mancanza o contraddittorietà della motivazione. L’originaria lett. e dell’art. 606 c.p.p. prevedeva il vizio di motivazione come «mancanza o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato».

Vi era vizio di motivazione, allora, non solo quando mancava del tutto l’esplicitazione, nel testo del provvedimento giudiziario, dell’iter logico-giuridico seguito giudice di merito, ma anche quando una giustificazione vi era, ma manifestamente illogica.

L’illogicità, oltre ad essere “immediatamente percepibile” («manifesta»), doveva anche risultare «dal testo del provvedimento impugnato». Non poteva dunque essere sindacata l’illogicità che si evidenziava solo da uno studio degli atti e dei documenti probatori, contenuti non nella sentenza ma nel fascicolo del processo. Il legislatore voleva, infatti, come si legge nella Relazione preliminare al codice di rito, evitare «che il controllo della Cassazione anziché sui requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità della motivazione si eserciti, muovendo dagli atti del processo, sul contenuto della decisione», sconfinando sul terreno del merito.

Numerose erano le perplessità intorno alla regola della risultanza del vizio dal  testo del provvedimento impugnato, poiché tale limitazione lasciava prive di tutela giurisdizionale alcune situazioni delicate.

Rimaneva scoperta, prima di tutto, l’ipotesi del c.d. travisamento degli atti per invenzione, cioè quando il giudice pronuncia una sentenza sulla base di una prova che non risulta dagli atti del processo. Una soluzione possibile poteva essere quella di ricondurre il vizio non nella lett. e dell’art. 606 c.p.p., ma nella lett. c per inosservanza di una norma stabilita a pena di inutilizzabilità, e precisamente dell’art. 526 co. 1: «Il giudice non può utilizzare ai fini della deliberazione prove diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento». Seguendo questo ragionamento, avallato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, a maggior ragione non può essere utilizzata una prova che non è stata mai acquisita.

In secondis, l’ipotedi del c.d. travisamento delle risultanze probatorie: il giudice di merito pronuncia la condanna sulla base di una certe interpretazione di una prova, che andava invece intesa in un altro modo dato il contesto in cui era inserita. In questo caso, solo una forzatura della lett. c avrebbe potuto giustificare un ricorso in Cassazione per violazione dell’art. 526 co. 1 perché la prova travisata è diversa da quella legittimamente acquisita in dibattimento.

Infine, l’ipotesi del c.d. travisamento degli atti per omissione, rispetto al quale nessun rimedio era prospettabile, se non ricorrere allo strumento della revisione ai sensi dell’art. 630 lett. c), grazie ad un’interpretazione estensiva del concetto di «prova nuova» scoperta o sopravvenuta. Sennonché risultava fortemente leso il diritto di difesa della parte di ottenere un riesame nel merito in caso di sentenza inappellabile o di condanna pronunciata per la prima volta in appello ovvero nel caso di prova assunta in appello con la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale e non valutata.

 Con un primo intervento delle Sezioni unite della Cassazione si chiarirono i limiti di sindacabilità del travisamento per omissione: il ricorrente doveva dimostrare di aver rappresentato «al giudice della fase precedente di impugnazione, (de)gli elementi dai quali quest’ultimo avrebbe dovuto ravvisare il detto travisamento», così che il giudice di legittimità potesse trarre dall’analisi dei motivi di appello se il giudice di merito aveva o meno valutato quegli elementi ed entro che termini.

Rimanendo, peròm ancora scoperte le situazioni in cui il travisamento degli atti per omissione riguardasse una sentenza inappellabile o una condanna pronunciata in appello o concernesse prove assunte in appello in sede di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, la Cassazione a Sezioni Unite tornò sull’argomento nel 2003 e nel 2005: il giudice di legittimità doveva ricorrere « non solo alla sentenza assolutoria di primo grado, ma anche alle memorie e agli atti», coi quali la parte interessata avesse prospettato al giudice d’appello l’avvenuta acquisizione di prove, « come tertium comparationis per lo scrutino di fedeltà al processo del testo del provvedimento impugnato».

La c.d. legge Pecorella del 2006 ha ampliato l’area del vizio di motivazione, ora concernente non solo l’ipotesi di «mancanza» e «manifesta illogicità», ma anche «contraddittorietà» della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato e «dagli altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame».

Per una maggiore completezza dell’esposizione è opportuno spiegare i concetti di motivazione “mancante”, “manifestamente illogica” e “contraddittoria”.

La motivazione è “mancante” non solo quando la sentenza difetta totalmente della parte espositiva, ma anche quando mancano i singoli momenti esplicativi, necessari per spiegare il rapporto tra il thema decidendum e il contenuto del giudizio. Alla carenza di motivazione grafica si equipara anche la motivazione manoscritta illeggibile  e la c.d. motivazione apparente, cioè quando il giudice di merito non indica tutti gli elementi su cui si è formato il suo convincimento, oppure li indica ma non li spiega approfonditamente. Si tende ad ammettere la motivazione per relationem, purché però il provvedimento al quale si rimanda sia conosciuto o conoscibile dalle parti e il giudice non si limiti semplicemente ad accettare acriticamente la valutazione alla quale fa riferimento.

La motivazione si presenta come “manifestamente illogica” sia quando c’è un’illogicità nella giustificazione interna sia quando tale vizio concerne la giustificazione esterna della decisione. Nel primo caso c’è incompatibilità tra premesse e conclusioni; nel secondo caso vengono adottati dei criteri di inferenza non plausibili. L’illogicità tra l’altro è rilevante solo quando è macroscopica, quindi manifesta.

Infine, la motivazione è “contraddittoria” quando c’è un’inconciliabilità tra le argomentazioni giustificative adottate dal giudice di merito e le risultanze probatorie.

In conclusione, grazie alla novella del 2006, nonché agli interventi della Corte Costituzionale che hanno restituito una certa razionalità ed equilibrio al sistema penale alterato dalla stessa legge Pecorella, attualmente la giurisprudenza ammette il travisamento degli atti per invenzione od omissione come vizio ricorribile in Cassazione ai senti dell’art. 606 co. 1 lett. e) c.p.p., ma nega la possibilità di denunciare per questa via il travisamento delle risultanze probatorie, poiché mai la Cassazione può sovrapporre la propria valutazione a quella del giudice di merito.

La c.d. insufficienza della motivazione, invece, non costituisce vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606 co. 1 lett e) c.p.p. . Essa si verifica quando il giudice non esplica nella sua interezza l’iter logico-giuridico seguito, oppure qualora la motivazione si rivela debole ma in definitiva coerente e logica dal punto di vista strutturale. In tal caso, infatti, è previsto l’istituto della correzione della sentenza ai sensi dell’art. 547 c.p.p. .

Laura De Rosa

Raccontarsi in poche righe non è mai semplice, specialmente laddove si intende evitare l’effetto “lista della spesa”. Cosa dire di me, dunque, in questa piccola presentazione per i lettori di “Ius in itinere”? Una cosa è certa: come insegnano le regole di civiltà e buona educazione, a partire dal nome non si sbaglia mai. Mi chiamo Laura De Rosa e sono nata nella ridente città di Napoli nel 1994. Fin da bambina ho coltivato la mia passione per la scrittura, che mi ha portato a conseguire col massimo dei voti nel 2012 il diploma classico presso il liceo Adolfo Pansini. Per lungo tempo, così, greco e latino sono stati per me delle seconde lingue, tanto che al liceo rimproveravo scherzosamente la mia professoressa di greco accusandola del fatto che a causa sua parlassi meglio delle “lingue morte” piuttosto che l’inglese. Tuttavia, ciò non ha impedito che anche io perdessi la mia ignoranza in proposito e oggi posso vantare un livello B2 Cambridge ed una forte aspirazione al C1. Parlo anche un po’ di spagnolo e, grazie al programma Erasmus Plus che mi ha portato nella splendida Lisbona, ora posso dire con fierezza che il portoghese non è più per me un mistero. Sono cresciuta in un ambiente in cui il diritto è il pane quotidiano ed ho sempre guardato a questo mondo come a qualcosa di familiare e allo stesso tempo estraneo, perché talvolta faticavo a comprenderlo. Approcciata agli studi legali, invece, la mia visione delle cose è cambiata e mi sono accorta come termini che prima mi apparivano incomprensibili e lontani invece rappresentano la realtà di tutti giorni, anzi ci permettono di vedere e capire questa realtà. Ho affrontato, nel mio percorso universitario, lo studio del diritto penale con uno spirito critico mosso da queste considerazioni e sono giunta alla conclusione che questo ramo è quello che, probabilmente, più di tutti gli altri rappresenta l’uomo. Oggi sono iscritta all’ultimo anno della laurea magistrale presso l’Università Federico II di Napoli e, nonostante non ci sia branca del diritto che manchi di destare la mia curiosità, sono sempre più convinta di voler dare il mio contributo all’area penalistica. L'esser diventata socia di ELSA sicuramente ha rappresentato per me un'ottima opportunità in questo senso. Scrivere per un giornale non è, per me, un’esperienza nuova. La mia collaborazione con “Ius in itinere” ha però un sapore diverso: nasce dal desiderio di mettermi in gioco come giurista, scrittrice e membro della società. Il diritto infatti, come l’uomo, vive e si sviluppa. E come l’uomo ha un animo, aspetto da tenere sempre presente quando ci si approccia a studi giuridici. Mia volontà è dare un contributo a questo sviluppo nell’intento e nella speranza di collaborare ad un diritto più “giusto” e più “umano”. Oggi nelle vesti di scrittrice, un domani in un ruolo ancor più attivo. Mail: laura.derosa@iusinitinere.it

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