Cass. Pen., Sez. VI, 2 novembre 2020, n. 30456 in tema di omissione di referto
La massima.
“In tema di omissione di referto, l’esercente una professione sanitaria che accerti l’aggravamento delle lesioni personali conseguenti ad un incidente stradale, tali da integrare il reato procedibile d’ufficio ai sensi dell’art. 590-bis cod. pen., ha l’obbligo di informarne l’autorità giudiziaria, a nulla rilevando che, sulla base di una precedente diagnosi, effettuata da un medico diverso, fosse stata indicata una prognosi meno grave, rispetto alla quale il reato sarebbe stato procedibile a querela” (Cass. Pen., Sez. VI, 2 novembre 2020, n. 30456).
Il caso.
Con sentenza del 4 luglio 2019, il Tribunale di Grosseto assolveva l’imputato dal reato di cui all’art. 365 c.p., perché il fatto non costituisce reato. Il Tribunale, in particolare, rilevava che, con riguardo alle lesioni stradali, il sanitario non ha l’obbligo di referto quanto alla prognosi secondaria, rispetto ad una prima prognosi da altri espressa. Il Tribunale evidenziava che quanto sostenuto valeva anche nel caso in cui la somma dei giorni facesse pervenire ad un periodo di malattia superiore a 40 giorni.
Il P.M. presso il Tribunale di Grosseto presentava ricorso avverso la sentenza del Giudice di Prime Cure, deducendo la violazione dell’art. 365 c.p.. L’assunto che l’obbligo di referto debba essere riferito solo alla notizia di reato, perseguibile d’ufficio ed appresa originariamente, e non al sopravvenuto regime di procedibilità, deve ritenersi erroneo. Secondo il ricorrente, infatti, rispetto al delitto di lesioni stradali l’obbligo sorgeva in capo al medico che aveva rilasciato il certificato con cui si superava la prognosi di quaranta giorni, venendo in rilievo un reato diverso, perseguibile d’ufficio.
Ad avviso della Corte di Cassazione, il ricorso presentato dal P.M. è fondato.
La motivazione.
La Corte di Cassazione ha precisato in motivazione che “il delitto di omissione di referto, che ha natura di reato di pericolo, in quanto volto ad assicurare il corretto andamento dell’amministrazione della giustizia attraverso l’invio alla A.G. competente della notizia qualificata di un reato, includente elementi tecnici essenziali ai fini dello svolgimento delle indagini e
dell’esercizio dell’azione penale, è ravvisabile con riguardo ad una condotta omissiva, che risulta apprezzabile nel momento in cui il sanitario viene a trovarsi di fronte ad un caso che può presentare i connotati di un reato perseguibile d’ufficio, dovendosi inoltre valutare se il sanitario abbia avuto conoscenza di elementi di fatto dai quali desumere in termini di astratta possibilità la configurabilità di un simile delitto e abbia avuto la coscienza e volontà di omettere o ritardare il referto”.
Orbene, nel caso di specie la Corte constatava che l’imputato avesse avuto effettivamente contezza di un periodo di guarigione superiore a quaranta giorni, tale da rendere configurabile il delitto di lesioni stradali gravi, di cui all’art. 590-bis c.p..
Per questo motivo, la valutazione del Giudice di primo grado doveva ritenersi erronea. Il primo approccio alla notizia di reato, infatti, non esonera dall’obbligo sopraggiunto di referto. Al contrario, ciò che rileva – ai fini della configurabilità del delitto di cui all’art. 365 c.p. – è che la prestazione sanitaria abbia messo l’esercente nella posizione di avvedersi di un reato procedibile d’ufficio, tale da imporre la redazione del referto.
La Corte di Cassazione, nondimeno, ha osservato che nel caso di specie non si trattava di mero mutamento del regime di procedibilità, bensì della cognizione di un reato diverso, cioè l’autonomo reato di lesioni stradali gravi, in relazione al quale l’obbligo di referto era specificamente insorto al manifestarsi di un diverso periodo di guarigione.
Sulla base di quanto sostenuto è disceso l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Firenze ai sensi dell’art. 569, co. 4, c.p.p..
Avvocato penalista, esperta in Scienze Forensi, Vice Responsible dell’area di Criminologia di Ius in Itinere.
Maria Vittoria Maggi nasce a Padova il 29/07/1992.
Dopo un percorso complesso, ma ricco, si laurea in giurisprudenza il 7 dicembre 2016 con voto 110/110, con tesi in procedura penale, dal titolo “L’esame del testimone minorenne”.
Prima della laurea, Maria Vittoria svolge uno stage di sei mesi presso il Tribunale di Trento: i primi tre mesi, svolge mansioni legate alla sistemazione dei fascicoli del giudice e alla citazione di testimoni; per i restanti tre mesi, affianca un magistrato nell’espletamento delle sue funzioni, con particolare riferimento alla scrittura dei capi di imputazione e dei decreti, alla partecipazione alle udienze, alla risoluzione di problematiche giuridiche inerenti a casi in corso di udienza.
Una volta laureata, il 7 febbraio 2017 Maria Vittoria decide di continuare il percorso iniziato in precedenza e, così, diventa tirocinante ex art. 73 d.l. 69/2013 presso il Tribunale di Trento. Durante i 18 mesi previsti di tirocinio , la stessa ha assistito un Giudice Penale partecipando alle udienze e scrivendo le motivazioni delle sentenze.
Contestualmente al primo anno di tirocinio, Maria Vittoria ha voluto approfondire in maniera più seria la sua passione. Ha, così, iniziato un Master di II livello in Scienze Forensi (Criminologia, Investigazione, Security, Intelligence) presso l’università “La Sapienza” di Roma. Ha concluso questo percorso il 16 febbraio 2018, con una votazione di 110/110L e una tesi dal titolo “L’interrogatorio e l’analisi finalizzata all’individuazione del colpevole”.
Una volta concluso anche il tirocinio in Tribunale, Maria Vittoria ha intrapreso la pratica forense presso uno studio legale a Trento, approfondendo il diritto civile. Dal 29 ottobre 2018 si è, quindi, iscritta al Registro dei praticanti dell’Ordine degli Avvocati di Trento. Dopo questa esperienza, nell’ottobre 2019 Maria Vittoria decide di frequentare anche un rinomato studio penale di Trento. Questa frequentazione le permette di completare, a tutto tondo, l’esperienza penalistica iniziata con un Pubblico Ministero, proseguita con un Giudice e conclusa con un avvocato penalista.
Il 23 ottobre 2020, Maria Vittoria si abilita all’esercizio della professione forense. Dal novembre 2020 Maria Vittoria fa, inoltre, parte di LAIC (Laboratorio Avvocati-Investigatori-Criminologi).
Collabora per le aree di Diritto Penale e Criminologia di Ius in itinere.
email: mvittoria.maggi92@gmail.com