Il TAR Toscana fa chiarezza sulla destituzione automatica dei militari dal servizio in caso di condanna penale
Il TAR Toscana si è pronunciato lo scorso 27 dicembre[1], a proposito della rimozione automatica dal servizio militare dei militari condannati in sede penale.
La vicenda ha visto coinvolto un sottufficiale condannato per i reati di “furto militare pluriaggravato in concorso[2].” e “violata consegna aggravata in corso”, alla pena di anni due e mesi tre di reclusione militare senza il beneficio della sospensione condizionale, oltre che alla pena accessoria della rimozione.
Il militare ricorrendo dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ha lamentato l’illegittimità dell’applicazione dell’art. 866, comma 1 del Codice dell’Ordinamento Militare (C.O.M.), a tenore del quale viene disposta la automatica perdita del grado e rimozione a seguito di una condanna definitiva, non condizionalmente sospesa, per reato militare che comporti la pena accessoria della rimozione, senza che si apra un apposito procedimento disciplinare.
La questione è stata oggetto di molteplici interventi della Consulta, al fine di operare un distinguo tra la sanzione penale accessoria che importa la interruzione del rapporto di servizio del militare senza alcun procedimento disciplinare, disposta dal giudice penale in uno con la sentenza di condanna e la sanzione amministrativa di rimozione applicabile previo esperimento del procedimento disciplinare. Le doglianze del ricorrente si fondano sull’applicabilità, alla propria situazione, della disciplina di cui all’art. 9 della legge n. 19 del 1990 con cui, al fine di preservare il favor rei, è stato eliminato l’automatismo della rimozione in via amministrativa a seguito della condanna penale, e non già della successiva normativa del C.O.M. In realtà il Collegio ha ritenuto che anche durante la vigenza della legge n. 19/1990 non è mai stato considerato assoluto ed incondizionato il principio di necessaria pregiudizialità amministrativa per l’interruzione del rapporto di lavoro, ben potendosi procedere alla rimozione automatica del grado senza un previo procedimento disciplinare in ragione della particolare gravità e riprovevolezza della condotta.
E’ chiaro che nel caso de quo, entra in gioco la necessaria tutela dell’interesse pubblico al “non mantenimento nella posizione di servizio di un dipendente palesemente infedele ai propri doveri di integrità morale e professionale; il ricorrente, infatti, ha sottratto in concorso con altri un cospicuo quantitativo di combustibile destinato ad usi militari, così rinnovando gli infausti fasti di una prassi criminale purtroppo conosciuta anche nel settore del pubblico impiego, ove talvolta si considerano i beni pubblici come patrimonio da depredare, in tal modo alimentando una “cultura” di sperpero di risorse, a fronte della quale ogni intervento di c.d. spending review o di anticorruzione appare destinato al fallimento”[3]
[1] Tar Toscana, sez. I, 27 dicembre 2017, sentenza n. 1683.
[2] Ai sensi dell’art. 30 del Codice Militare di pace secondo la quale il militare che si impossessa, in luogo militare, di cosa mobile in danno dell’Amministrazione militare, è punito con la pena della reclusione militare da uno a cinque anni. Inoltre, la condanna importa la rimozione. Sul punto, e ai fini di una migliore comprensione della vicenda de qua, occorre sottolineare che l’articolo in esame è stato più volte oggetto di vaglio costituzionale in merito al riconoscimento dell’automatismo espulsivo, uscendone indenne.
[3] Si fa riferimento alla motivazione dell’ordinanza cautelare di rigetto adottata precedentemente dal Collegio.
Chiara Svampa nasce a Napoli nel novembre del 1993.
Dopo aver conseguito la maturità classica presso il liceo Umberto I di Napoli, si iscrive al Dipartimento di Giurisprudenza presso l’università Federico II di Napoli dove attualmente frequenta l’ultimo anno.
Sin da subito animata da grande passione, con il progredire degli studi si interessa in particolar modo al Diritto Amministrativo.
A conclusione del suo percorso universitario è infatti impegnata nella redazione della tesi in Diritto Amministrativo relativa alle nuove modalità di conclusione del procedimento amministrativo, seguita dalla Prof. Spagnuolo Vigorita.