giovedì, Aprile 25, 2024
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Cumulo gratuito dei contributi: la disciplina attuale alla luce della legge di bilancio 2017

Con la legge di bilancio 2017  (art. 1 co. 195 legge 232/2016) è stato innovato (ed ampliato) un istituto di agevolazione previdenziale già previsto dalla legge n. 228/2012: il cumulo contributivo.

In cosa consiste?

Tale misura, che consentirà il pensionamento di almeno 100 mila lavoratori nei prossimi 10 anni, permette, ai prestatori di lavoro con carriere lavorative contrassegnate da discontinuità di settore, che hanno maturato quote contributive in gestioni differenti dell’Inps , di cumularle gratuitamente ai fini del raggiungimento delle soglie previste per l’erogazione della pensione.

Il cumulo contributivo, che permetterà il riconoscimento di un unico assegno pensionistico calcolato in relazione alle diverse regole previste per i vari  fondi e gestioni separate (di conseguenza il calcolo avverrà tenendo a base le retribuzioni di riferimento), deve avere per oggetto tutti i periodi contributivi non coincidenti né sovrapposti ed avrà quale risultato un trattamento pensionistico frutto del concorso pro quota delle varie tipologie di contributivi previdenziali accantonati durante la vita lavorativa.

L’istituto ha l’evidente scopo di agevolare la ricostruzione ed il consolidamento della situazione previdenziale dei lavoratori che presentano una storia contributiva discontinua in quanto maturata in più gestioni o casse, similmente a quanto già previsto in istituti di ricongiunzione contributiva più risalenti: già negli anni settanta con il cd. “dialogo fra gestioni Inps” e negli anni novanta con il cd. “dialogo fra inps e casse professionali” si era dato modo al lavoratore di valorizzare la complessiva situazione contributiva, ma con dei limiti che sembrano essere stati superati dalla misura in esame.

Il primo elemento di differenziazione rispetto agli interventi precedenti è da riscontrare nella gratuità del cumulo contributivo e nel mantenimento delle regole di calcolo (pro quota, in relazione ai contributi versati) proprie di ciascuna gestione separata; inoltre, a differenza di quanto previsto con il decreto legislativo n. 184/1997, non vi è passaggio forzoso al sistema di calcolo contributivo.

Ciò permette ai lavoratori, per i periodi contributivi ove risulta applicabile, di vedersi erogare un trattamento pensionistico calcolato con il sistema retributivo, mentre, per i contributi versati dopo il 1 gennaio 2012 verrà applicato ovviamente il sistema di calcolo contributivo.

Il cumulo, così come disciplinato dalla legge di bilancio 2017, vede ampliare notevolmente il proprio raggio d’azione: consente infatti, attraverso il cumulo degli accantonamenti contributivi differenziati, l’accesso non solo alla pensione di vecchiaia, ma anche ai trattamenti pensionistici previsti per gli invalidi, per i superstiti e per coloro i quali rispondono ai requisiti previsti per l’erogazione della pensione anticipata, cioè coloro che, a prescindere dall’età anagrafica, abbiano, per il triennio 2015/2018, raggiunto un’anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini.

Chi può fruirne?

Potranno beneficiare del cumulo contributivo gratuito non solo i lavoratori dipendenti del settore privato iscritti all’Inps, ma anche i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata dell’istituto nazionale o alle forme di previdenza sostitutiva (ad esempio Ago ed Enpals); la novità si rinviene inoltre nella possibilità data ai lavoratori iscritti alle casse di previdenza professionale di effettuare il cumulo grazie ai 210 milioni di euro stanziati a tal fine per i primi 3 anni di applicazione del provvedimento. La legge annovera tra i destinatari di tale misura anche gli artigiani, i commercianti ed i dipendenti pubblici iscritti all’Inpdap prima del trasferimento all’inps delle relative funzioni. Per quanto riguarda il settore pubblico, la legge di bilancio chiarisce, all’art.1 co.198, che i lavoratori del settore pubblico che opteranno per il cumulo gratuito, si vedranno erogare il Tfs (trattamento di fine servizio) solo al raggiungimento del requisito anagrafico richiesto per la pensione di vecchiaia.

E’ prevista infine la possibilità di fruire, nell’ambito del cumulo contributivo gratuito, del cd. “riscatto della laurea” con il versamento volontario dei contributivi previsti a copertura del numero legale di anni relativi al corso di laurea frequentato.

Il cumulo contributivo gratuito, così come impostato e rivisto dalla legge di bilancio 2017, sicuramente permette a condizioni meno restrittive e più agevoli l’accesso ai trattamenti pensionistici, superando le numerose difficoltà previste per i lavoratori che presentano una storia lavorativa e contributiva complessa, con la possibilità di percepire un assegno pensionistico più corposo (dato l’utilizzo del sistema retributivo ove previsto in luogo di quello contributivo) e favorendo inevitabilmente il turnover lavorativo.

Rossana Grauso

Studentessa della facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Napoli "Federico II" e tesista in diritto finanziario, è socia di Elsa Napoli. Appassionata di tributaristica e diritto del lavoro, prende parte al progetto "Ius in Itinere" a giugno 2016, divenendone nel gennaio 2017 responsabile dell'area di diritto tributario e diritto del lavoro. Dall'ottobre 2017 è collaboratore editoriale per AITRA - Associazione Italiana Trasparenza ed Anticorruzione. Nel futuro, un master in fiscalità d'impresa e contrattualistica internazionale. Email: rossana.grauso@iusinitinere.it

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