Acquisti online
Negli ultimi anni è stato rilevato un costante incremento del numero di consumatori italiani che preferiscono ricorrere al “click” per acquistare ogni genere di prodotto/servizio.
Tale fenomeno tenderà naturalmente ad affermarsi come “normalità” e svariati sono gli strumenti approntati ad oggi dal legislatore per tutelare gli “acquirenti privati”, molti dei quali regolamentati dal codice del consumo approvato con D. Lgs. n. 206/2005 e ss. mod..
Il predetto codice disciplina tra gli altri i contratti a distanza o negoziati al di fuori dei locali commerciali prevedendo un particolare diritto di recesso in favore del consumatore.
Tale diritto si distingue da quello regolamentato dall’art. 1373 c.c..
In base alla richiamata norma civilistica è riconosciuta a ciascuna delle parti contrattuali la facoltà di recedere o prima che il contratto abbia avuto esecuzione o, nei contratti di durata, per interrompere il vincolo, lasciando in ogni caso salve le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.
Il Codice del Consumo diversamente ha elaborato il diritto recesso come una vera e propria facoltà di ripensamento da attuare in epoca successiva alla conclusione ed esecuzione del contratto; facoltà riconosciuta all’acquirente “consumatore persona fisica”, nei confronti di un “venditore professionista”, senza alcun obbligo di motivazione.
Tale impostazione trova fondamento nella tutela del contraente debole, che forma astrattamente la sua volontà alla conclusione del contratto senza la preventiva concreta valutazione delle caratteristiche del bene oggetto della compravendita ed in assenza di una verifica dell’attitudine del bene al concreto soddisfacimento di un suo interesse o bisogno.
Pertanto il legislatore ha voluto attribuire al predetto soggetto la possibilità di restituire ciò che ha acquistato a distanza, senza conseguenza alcuna a suo carico.
A tal fine è stato imposto al venditore (art. 49 lett. h) di fornire al consumatore, in modo espresso, chiaro e dettagliato tutte le informazioni necessarie al corretto esercizio del richiamato diritto; tali informazioni devono riguardare:
- il termine non inferiore a 14 giorni – decorrente dalla data di avvenuta consegna del bene – per la comunicazione della volontà di recedere
- le modalità della predetta comunicazione – con eventuale allegazione di apposita modulistica
- indicazione del soggetto che sopporta le spese di rinvio dei prodotti
- il termine del rimborso del prezzo (non superiore a giorni 14) e le relative modalità di riaccredito
- i casi, espressamente indicati dalla legge, in cui non opera il diritto di recesso.
In assenza delle predette informazioni il Codice del Consumo prevede delle conseguenze che vanno ad incidere sulla parte venditrice (art. 53).
In particolare se il venditore non indica il termine per l’esercizio del diritto, il consumatore può recedere entro i 12 mesi successivi al periodo di recesso previsto per legge, quindi comunicando il suo ripensamento entro un anno e 14 giorni dalla data di consegna; se le informazioni vengono fornite nell’arco di 12 mesi successivi alla conclusione del contratto, il termine per il recesso comincia a decorrere dal giorno di avvenuta ricezione dell’informativa.
A norma dell’art. 57 il consumatore deve restituire i beni o deve consegnarli “al professionista o a un terzo autorizzato dal professionista a ricevere i beni, senza indebito ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dalla data in cui ha comunicato al professionista la sua decisione di recedere dal contratto”; affermando altresì che il “consumatore sostiene solo il costo diretto della restituzione dei beni, purché il professionista non abbia concordato di sostenerlo o abbia omesso di informare il consumatore che tale costo è a carico del consumatore”.
Inoltre è stabilito che il consumatore non risponde dell’eventuale diminuzione di valore del bene derivante dalla semplice verifica delle qualità del bene ed in ogni caso se è stata omessa l’informazione da parte del venditore sopra richiamata.
Altro aspetto importante è che il diritto di recesso non può essere escluso o limitato in caso di prodotti venduti in offerta o nei periodi di saldi in quanto, si ribadisce, tale facoltà è legata alla modalità di conclusione del contratto e non alle caratteristiche dei beni.
Pertanto il consumatore, salvo determinati casi di esclusione individuati espressamente dall’art. 59 (i.e. beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati; beni che rischiano di deteriorarsi o scadere rapidamente; la fornitura di beni o servizi il cui prezzo è legato a fluttuazioni nel mercato finanziario) potrà restituire i prodotti acquistati nel rispetto delle condizione e dei termini indicati.
Altre tutele sono inoltre riconosciute in caso di prodotti difettosi o viziati, ma per questi aspetti rinviamo ad un futuro approfondimento.
Avvocato civilista specializzato in contrattualistica commerciale, real estate, diritto di famiglia e delle successioni, diritto fallimentare, contenzioso civile e procedure espropriative.
Conseguita la laurea in Giurisprudenza, ha collaborato con la II cattedra di Storia del Diritto Italiano dell’ateneo federiciano, dedicandosi poi alla professione forense.
Ha esercitato prima a Napoli e poi nel foro di Milano, fornendo assistenza e consulenza a società e primari gruppi assicurativi/bancari italiani.
Attualmente è il responsabile dell’ufficio legale di un’azienda elvetica leader nella vendita di metalli preziosi, occupandosi della compliance, fornendo assistenza per la governance e garantendo supporto legale alle diverse aree aziendali.
Email: paola.minopoli@iusinitinere.it