lunedì, Dicembre 2, 2024
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AGCOM: la delibera che impone la par condicio ai giornalisti

A cura di Pasquale La Selva

Che la politica abbia una notevole ingerenza nel mondo del diritto è cosa nota a tutti, basti pensare che nel sistema costituzionalistico italiano attuale, il Legislatore è eletto dal popolo in ragione del principio rappresentativo. Ma cosa succede quando il doppio binario politica-diritto viene meno, creando dei contrasti tra i due poteri?

Proprio questa è la questione che ha visto protagonista l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (di seguito AGCOM) che lo scorso 10 gennaio, in vista delle elezioni politiche del 4 marzo, ha emanato una delibera [1] dal titolo “Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica fissate per il 4 marzo 2018”.

Le disposizioni del provvedimento sono finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell’imparzialità, dell’indipendenza, dell’obiettività e della completezza della comunicazione attraverso i mezzi di informazione, e sono indirizzate a tutte le emittenti (private) televisive, radiofoniche e nei confronti della stampa quotidiana e periodica[2].

L’AGCOM si è preoccupata di disciplinare la ripartizione degli spazi di comunicazione politica e la divulgazione di messaggi politici autogestiti a titolo gratuito, prevedendo altresì in capo alle emittenti nazionali l’onere di comunicare previamente all’Autorità, attraverso un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia oraria di maggiore ascolto, l’intenzione di trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito.

In merito alla questione, si è sollevato però il malcontento dei giornalisti a causa della disposizione contenuta nell’art. 7 (Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti nazionali) comma 4 che, per maggior chiarezza espositiva, si riporta di seguito:

«È indispensabile garantire, laddove il format della trasmissione preveda l’intervento di un giornalista o di un opinionista a sostegno di una tesi, uno spazio adeguato anche alla rappresentazione di altre sensibilità culturali in ossequio al principio non solo del pluralismo, ma anche del contraddittorio, della completezza e dell’oggettività dell’informazione stessa, garantendo in ogni caso la verifica dei dati e informazioni emersi dal confronto».

Formalmente, tale disposizione sembrerebbe tutelare l’ignaro elettore da eventuali influenze che potrebbe subire da testate o emittenti “politicizzate”, garantendo parità di spazi di comunicazione politica nel momento dell’estrinsecazione di un pensiero o di una opinione ad opera di giornalisti durante la trattazione del proprio intervento in trasmissione, ma sostanzialmente, sembrerebbe chiaro l’intento dell’Autorità di positivizzare la libertà di manifestazione del pensiero, tutelata dall’art. 21 Cost. che prevede come unico limite all’esercizio di tale libertà, l’ipotesi di delitti previsti espressamente dalla legge sulla stampa.

Il nobile intento garantistico dell’AGCOM sembrerebbe dunque travalicare le soglie della legittimità costituzionale, finendo così l’eccessivo garantismo per divenire imposizione, assolutamente priva di fondamento in un regime democratico.

Analizzando però la questione da un punto di vista strettamente giuridico, si ricordi che la legge sulla stampa richiamata dalla Costituzione, così come i successivi provvedimenti normativi di rango primario che disciplinano le attività di informazione e comunicazione, non potrebbero mai entrare in contrasto, e di conseguenza vedersi scavalcate, da un provvedimento emanato da un’Autorità indipendente e ciò per due ordini di motivi: anzitutto, nella classificazione delle fonti, per quanto le autorità posseggano un potere di normazione, i relativi provvedimenti sono da identificarsi come regolamenti, che nella gerarchia delle fonti risultano essere di rango inferiore ad una legge ordinaria dello Stato; in secondo luogo, l’esistenza stessa dell’Autorità per la Garanzia nelle Comunicazioni trova il suo presupposto in una legge ordinaria[3], che ne disciplina le attività e ne limita il raggio d’azione, per tal motivo, sarebbe utopico pensare ad un regolamento che vada oltre il limite che nemmeno la legge regolatrice, che funge da presupposto per l’emanazione del regolamento, può superare.

Limitare la libertà di espressione appare come una grave violazione dei diritti costituzionali, tanto che nella stessa legge non è individuabile un’ipotesi di limitazione alla divulgazione di opinioni (nel rispetto dell’ordine pubblico, del decoro e del sentimento comune), per quanto queste possano essere condizionate da fattori personalissimi come l’appartenenza sessuale, l’orientamento religioso o l’ideologia politica. Si noti che in questa sede si fa riferimento alla libera manifestazione del pensiero, da parte di giornalisti ed opinionisti (per citare le parole dell’AGCOM, “giornalista o opinionista a sostegno di una tesi), nel rispetto del limite imposto dal regolamento stesso, ossia durante una trasmissione avente ad oggetto un dibattito inerente l’attività politica, per cui il cittadino spettatore, nonché elettore, presupposta la sua capacità di intendere e di volere, è pienamente consapevole di assistere ad una trasmissione trattante temi di carattere politico.

Diversa sarebbe la disciplina dell’imparzialità dell’informazione, se si desse spazio ad orientamenti politici durante la trasmissione di programmi non attinenti al dibattito politico, come tra l’altro previsto dalla stessa Autorità regolatrice ai successivi commi 5 e 6 secondo i quali «in tutte le trasmissioni televisive diverse da quelle di comunicazione politica [omissis] non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici o di persone chiaramente riconducibili ai soggetti politici di cui all’art. 2 e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

In qualunque trasmissione radiotelevisiva, diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze di voto».

La tutela del pluralismo ideologico, in questo caso specifico, sarebbe stata maggiormente tutelata attraverso la non-emanazione di siffatta norma, vincendo così un ingiustificato eccesso di positivismo.

In conclusione, si prospettano due soluzioni al problema analizzato: attendere che il provvedimento dell’AGCOM cessi di produrre efficacia una volta chiusi i seggi il 4 marzo, oppure impugnare il provvedimento dinanzi al giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133 comma 1, lett. l) c.p.a., nel quale si evince la competenza esclusiva circa tutti i provvedimenti dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

[1] Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, del. n. 1/18/CONS

[2] AGCOM del. n. 1/18/CONS, art. 1

[3] L’AGCOM nasce il 31 luglio 1997 con la legge n. 249

Pasquale La Selva

Pasquale La Selva nasce a Napoli il 22 Febbraio 1994. Ha conseguito la laurea magistrale in giurisprudenza presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” con tesi in Diritto Amministrativo dal titolo "Il socio pubblico e la golden share", a relazione del Prof. Fiorenzo Liguori, ed ha conseguito, presso il Dipartimento di Scienze Politiche dello stesso Ateneo la laurea magistrale in Scienze della Pubblica Amministrazione, con una tesi sulle "competenze e poteri di ordinanza tra Stato, Regioni ed Enti Locali nell'emergenza sanitaria" a relazione del Prof. Alfredo Contieri. Pasquale ha conseguito anche un Master di II livello in "Compliance e Prevenzione della Corruzione nei settori Pubblico e Privato" presso l'Università LUMSA di Roma, con una tesi sulla rotazione del personale quale misura anticorruttiva. Pasquale è direttore del Dipartimento di diritto amministrativo di Ius in itinere ed è praticante avvocato. Durante il periodo degli studi, Pasquale è stato anche un cestista ed un atleta agonista: detiene il titolo regionale campano sui 400 metri piani della categoria “Promesse” dell'anno 2016, è stato vice campione regionale 2017 della categoria "assoluti" sulla stessa distanza, ed ha partecipato ad un Campionato Italiano nel 2016. Contatti: pasquale.laselva@iusinitinere.it

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