Ai tempi dell’odio: linguaggio, hate speech e diritti umani
Abbiamo sempre cercato di attribuire al linguaggio, nelle sue molteplici forme, le più svariate funzioni, a partire da quella descrittiva: con la parola, l’uomo ha cercato di distinguere il reale e l’irreale, definendo un orizzonte degli eventi entro cui muoversi. Uno strumento (o un potere) utilizzato soprattutto in ambito sociale, per stabilire relazioni, creare una comunità o dare vita a conflitti, includere e, soprattutto, escludere altri individui.
Nel suo libro Only Words[1], Catherine MacKinnon evidenzia come le discriminazioni sociali, oltre tutte le possibili motivazioni storiche ed economiche, sono sostanzialmente create e incentivate (“that is, done”) attraverso parole, immagini, simboli e atti comunicativi che rinforzano posizioni di subordinazione o diffondono pregiudizi e stereotipi.
Recentemente, la discussione sul linguaggio e sui suoi effetti sociali è diventata sempre più accesa: innanzitutto, la sempre più ampia diffusione dei social network, che ha, ormai da anni, modificato in modo irreversibile il modo in cui comunichiamo, e, ancor più di recente, la crescente esigenza di utilizzare un linguaggio (parlato, scritto e visivo) sempre più inclusivo, attento alle esigenze e sensibilità di minoranze storicamente marginalizzate.
Nonostante il dibattito sia sempre più polarizzato[2], è sicuramente positivo che anche l’opinione pubblica abbia compreso le potenzialità dell’uso del linguaggio. Un tema, in realtà, non nuovo: già dagli anni ’60 del secolo scorso, infatti, numerosi studiosi, come John Austin, hanno analizzato il potere performativo del linguaggio nella sua dimensione illocutoria (l’obiettivo che vuole raggiungere il soggetto parlante) e perlocutoria (gli effetti che la manifestazione del pensiero produce)[3].
Non si può quindi negare la dimensione pubblica (e politica) della questione relativa al linguaggio, ai suoi effetti sulle relazioni sociali e sulla tutela dei diritti umani e, ciò, in una duplice dimensione: positiva, per quanto concerne la tutela della libertà di espressione e manifestazione del pensiero, e negativa, relativa alla portata di quelle limitazioni necessarie per prevenire e combattere eventuali abusi, nella forma di hate speech e linguaggio discriminatorio.
Libertà di espressione e manifestazione del pensiero: un diritto “in negativo”
Occorre innanzitutto delimitare i limiti entro cui un individuo può esercitare la propria libertà di manifestazione del pensiero. Un esercizio non semplice, su un terreno in cui si scontrano etica, morale, sociologia, politica, filosofia e diritto.
Da un punto di vista giuridico, sono svariate le previsioni normative (internazionali, comunitarie, nazionali) che tutelano il diritto degli individui sia a manifestare il proprio pensiero sia a ricevere informazioni e idee da altri individui, con qualunque medium.
L’art. 19 della Dichiarazione universale dei diritti umani offre una previsione di ampio respiro, che riconosce come “ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere”. Una definizione essenzialmente positiva, che si contrappone invece a quanto dispongono, tra le altre, la Convenzione europea dei diritti dell’uomo (art. 10) e la nostra Costituzione (art. 21), che legano la tutela di questo diritto all’assenza di interferenze da parte delle autorità.
Ne emerge un quadro in cui la libertà di manifestazione del pensiero è tendenzialmente illimitato, incontrando ostacoli solamente quando questo diritto entri in contrasto con altri diritti fondamentali, maggiormente meritevoli di tutela negli ordinamenti nazionali. In questi casi, le autorità nazionali reagiscono sia preventivamente (pensiamo al caso in cui la pubblicazione di determinate opere sia sottoposta ad autorizzazione preventiva) sia in via riparativa o punitiva (sanzionando dichiarazioni lesive dei diritti e della dignità di altri individui).
Utile, in questo senso, è il “test” elaborato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo nello stabilire se, in uno specifico caso, vi sia stata un’illegittima “intrusione” nel godimento di questo diritto mediante “formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni” e che si articola in tre passaggi:
1) in primo luogo, le limitazioni devono essere “prescritte dalla legge”, intendendosi con questo sia le leggi emanate da organi statali sia le statuizioni dei giudici interni[4] che siano sufficientemente chiare e comprensibili dai consociati[5];
2) in secondo luogo, tali misure devono perseguire una finalità specifica tra quelle elencate al secondo comma dell’art. 10 CEDU, ossia, oltre a sicurezza nazionale e ordine pubblico, anche la “protezione della salute o della morale, … della reputazione o dei diritti altrui”.
3) infine, tali misure devono essere “necessarie in una società democratica”, ovvero proporzionate al raggiungimento degli obiettivi elencati dalla norma[6].
L’applicazione di questo test di valutazione deve tenere conto, da un lato, del generale contesto sociale esistente a livello locale[7] e, dall’altro, del margine di apprezzamento di cui le autorità godono nel decidere in che modo e in quali ipotesi limitare o sanzionare abusi nell’esercizio della libertà individuale di manifestazione del pensiero[8].
Libertà di odiare?
Come visto, “la protezione della morale … della reputazione o dei diritti altrui” rappresenta un’ipotesi in cui le autorità nazionali possono adottare provvedimenti limitativi della libertà di manifestazione del pensiero nella forma, in particolare, di sanzioni contro l’utilizzo di un linguaggio d’odio (il c.d. hate speech), discriminatorio e di incitamento alla violenza contro determinate categorie di persone (detti gruppi target) individuate sulla base di caratteristiche personali quali etnia, religione, orientamento sessuale o genere.
Prendendo in considerazione la situazione del nostro continente[9], l’Unione Europea[10] e il Consiglio d’Europa[11] hanno in più occasioni raccomandato agli Stati membri di adottare misure contro il linguaggio d’odio. Tra l’altro, sono numerosi i paesi europei che prevedono, nel loro ordinamento, sanzioni contro questo genere di abusi, siano essi, ad esempio, di matrice razzista[12] o omobitransfobica[13].
Per quanto riguarda l’Italia, il recente – acceso – dibattito sul d.d.l. Zan, il disegno di legge contro omobitransfobia, sessismo e abilismo, bocciato dal Senato lo scorso 27 ottobre 2021, rappresenta un ottimo esempio di come sia tutt’altro che risolto il conflitto – in realtà spesso insanabile – tra libertà di espressione, anche nelle sue forme più aggressive, offensive e scurrili, e la tutela dei diritti fondamentali delle vittime dei discorsi d’odio. Uno dei principali punti critici della proposta riguardava, infatti, l’asserita “genericità” delle previsioni della legge, che avrebbero lasciato troppo margine di discrezionalità all’autorità nel determinare la rilevanza penale di determinate idee e opinioni.
Il ventaglio di possibilità infinite che offre il linguaggio ricomprende forme di palese incitamento all’odio e forme di manifestazione del pensiero che, benché accettate dalla maggioranza dei consociati, possiedono – in maniera più o meno evidente – un potenziale discriminatorio.
L’ampiezza di questo range è accolta anche dalla stessa Corte europea dei diritti dell’uomo, che ha riconosciuto come, nella categoria del “pensiero”, rientrino non soltanto quelle informazioni ed idee accettate o comunque ritenute inoffensive dalla collettività, ma anche quelle che possano causare offesa o disturbo ad altre persone, accettate in ossequio al generale principio di pluralismo e tolleranza tipico di una società democratica[14]. Tale principio non può però spingersi fino a legittimare episodi di odio e discriminazione: secondo la Corte, può quindi essere necessario, in determinati contesti sociali, sanzionare quelle manifestazioni di pensiero che diffondano, incitino, promuovano o giustifichino odio e intolleranza[15]. Si pone, quindi, il quesito di bilanciare due opposti interessi: lasciare gli individui liberi di esprimere la propria opinione e le proprie idee – per quanto dure e potenzialmente offensive – e, al tempo stesso, prevenire o sanzionare affermazioni che potrebbero ledere i diritti e la dignità altrui.
La giurisprudenza della Corte EDU è ricca di pronunce su casi riguardanti odio di matrice razzista, omofoba o in base alla religione o al credo che definiscono – o, meglio, tentano di definire – la distinzione tra opinioni legittime e discorso d’odio.
A titolo esemplificativo, in Vejdeland e altri c. Svezia[16], la Corte non ha rilevato una violazione dell’art. 10 CEDU da parte delle autorità svedesi, che avevano condannato tre ragazzi (appartenenti all’associazione Gioventù Nazionale) per aver diffuso, in una scuola locale, dei pamphlets in cui definivano l’omosessualità una pratica deviata, associandola alla diffusione di malattie sessualmente trasmissibili, alla pedofilia e alla corruzione morale del paese. Secondo la Corte, queste affermazioni, pur non incitando in maniera esplicita all’odio e alla violenza nei confronti delle persone LGBTQ+, rappresentavano comunque opinioni gravi ed offensive nei confronti di un’intera comunità[17]. Una sentenza che merita di essere citata in quanto la Corte, seppur implicitamente, ha colto un aspetto particolarmente significativo quando si parla di linguaggio, ossia la natura “ultra-offensiva” di un commento d’odio: non è necessario che l’offesa sia rivolta ad uno specifico individuo, dal momento che si può parlare di linguaggio d’odio anche quando l’affermazione discriminatoria non abbia destinatari specifici, essendo volta ad offendere ad un’intera comunità.
Che la Corte stia tentando di allargare le maglie della propria giurisprudenza è ben visibile anche in altri recenti casi.
In Šimunić c. Croazia[18], ad esempio, la Corte ha dichiarato direttamente inammissibile il ricorso presentato da un calciatore croato (ex difensore dell’Herta Berlino e della nazionale) condannato per aver urlato al pubblico, durante una partita, “Za dom – spremni!” (“Per la patria – pronti!”), grido di battaglia degli ustascia, un movimento fascista croato attivo durante la Seconda Guerra Mondiale. Nella decisione, la Corte evidenzia come l’interferenza delle autorità (rappresentata dalla sanzione comminata al calciatore, peraltro di modesta entità) non fosse illegittima o sproporzionata rispetto al fine ultimo, ossia la lotta ad ogni discorso d’odio e, parallelamente, la promozione dei valori tolleranza ed integrazione, soprattutto durante gli eventi sportivi[19].
E ancora, nella sentenza sul caso Lilliendhal c. Islanda[20], i giudici hanno dichiarato direttamente inammissibile il ricorso presentato un cittadino islandese, condannato dalle autorità nazionali dopo una serie di commenti omofobici e discriminatori pubblicati in risposta ad un articolo on-line relativo alla promozione di corsi scolastici dedicati alla sensibilizzazione sul tema dei diritti LGBTQ+.
Un’evoluzione, nel complesso, non scontata, se si considera che nella sentenza Savva Terentyev c. Russia[21] la Corte aveva ritenuto sproporzionata la sanzione penale comminata all’autrice di un post intitolato “I hate the cops, for fuck’s sake”, in cui la stessa apostrofava i poliziotti come “pigs”, augurandosi che questi venissero bruciati in forni crematori, come quelli di Auschwitz: secondo i giudici, tale affermazione, benché grave ed offensiva, doveva essere considerata, nel complesso, incapace di creare un pericolo grave ed imminente alla sicurezza delle vittime[22].
Una possibile spiegazione di questi differenti metri di giudizio può essere legata proprio alle differenti circostanze che interessano questi due casi.
Per quanto riguarda il caso Šimunić, ciò che la Corte rileva (riprendendo le conclusioni delle corti nazionali) è che ad essere discriminante è anche la narrazione politico-sociale che si cela dietro certi motti, frasi e slogan. “Za dom – spremni!” (così come il nostro “Boia chi molla”, per citare un esempio) non si limita a veicolare un messaggio di incitamento nei confronti del pubblico – nella fattispecie, durante una competizione sportiva, ma porta con sé e veicola una serie di (dis)valori, di chiara matrice fascista, incompatibili con una società democratica.
Nel caso Lilliendhal la Corte si è certamente trovata ad affrontare un caso conclamato di hate speech, ma, rispetto al caso Savva Terentyev, l’elemento caratteristico è rappresentato dal diverso target dei due discorsi d’odio: da una parte critiche, accuse ed insulti, anche violenti, nei confronti dell’autorità – che detiene il monopolio della forza e che si trova “istituzionalmente” in una posizione di superiorità, dall’altra manifestazioni di intolleranza nei confronti di soggetti appartenenti ad una comunità, come quella LGBTQ+, che ha conosciuto una lunga storia di abusi, vessazioni e violenze.
Prendendo in considerazione la giurisprudenza della Corte, si potrebbe quindi parlare di discorsi d’odio anche quando, all’interno di discorsi per se non offensivi, il parlante ricorra ai c.d. slur, ossia termini utilizzati per identificare gruppi sociali, etnici o distinti per orientamento sessuale e genere che trovano il loro fondamento in pregiudizi e stereotipi offensivi; e ciò, in quanto tali termini, spesso accettati dai consociati e non rilevati dalla collettività come dannosi, sono intrinsecamente dotati di un carattere discriminatorio.
In altre parole, il linguaggio d’odio va letto non soltanto nella sua immanenza (ossia per il danno che questo è capace di causare alle vittime), ma anche in una prospettiva “storica”, che tenga conto del sotto testo comunicativo e, in particolare, dei radicati pregiudizi esistenti nella società nei confronti di membri di determinati gruppi.
La pericolosità di tali pregiudizi è sicuramente aumentata con l’ascesa di movimenti nazionalisti e neofascisti e con la conseguente diffusione, nel nostro dibattito pubblico e politico, di una narrativa intollerante, razzista ed omofoba. Un caso fra tutti, discusso anche dalla stessa Corte EDU[23], è quello di Jean-Marie Le Pen (padre di Marine Le Pen) che venne condannato perché, durante un comizio, nel 2003, arringò la folla contro l’arrivo di nuovi immigrati di religione musulmana. Anche se le parole di Le Pen non erano di per sé offensive[24], nell’opinione della Corte esse erano tali da ingenerare, nell’uditorio, sentimenti di ostilità nei confronti della comunità musulmana, in particolare se proferite nell’ambito del complesso dibattito sull’integrazione degli stranieri.
Tutti i casi sopra citati mettono in luce un ulteriore elemento, che spesso diamo per scontato, ossia il fatto che il linguaggio d’odio si può manifestare in modi diversi e il suo potenziale (almeno teorico) si esprime indipendentemente dal medium con cui il parlante manifesta il proprio pensiero, sia esso la carta stampata, un comizio in piazza ma anche – e soprattutto – sul web.
Un tema, quello dell’odio on-line[25], che la Corte ha affrontato nel celebre caso Beizaras e Levickas c. Lituania[26], i cui ricorrenti, una coppia omosessuale, sono stati colpiti da una shitstorm di matrice omofoba dopo aver pubblicato, su Facebook, una foto di un loro bacio. I commenti, più di 800, erano principalmente commenti d’odio e variavano dalla “semplice” offesa personale alla vera e propria minaccia di morte, passando per commenti offensivi nei confronti dell’intera comunità LGBTQ+.
Ed è qui che è possibile introdurre un tema conclusivo.
Come combattere l’odio?
I rimedi per combattere il linguaggio d’odio, in termini molto generali, appartengono a due categorie: una, di tipo preventivo, è rappresentata dal ricorso a programmi educativi e di sensibilizzazione che educhino la collettività (in particolare i più giovani) alla consapevolezza circa l’esistenza di fattori di discriminazione strutturali; la seconda, particolarmente discussa[27], di carattere punitivo, è rappresentata da vere e proprie sanzioni, di natura penale, come suggerito anche dalle istituzioni europee, e civile (ad esempio, con un risarcimento a favore delle vittime).
Entrambi i rimedi presuppongono, inevitabilmente, il supporto (nel primo caso) o l’intervento diretto (nel secondo) dell’autorità pubblica a tutela dei diritti delle persone offese. E in entrambi si suppone, inevitabilmente, che le autorità siano dotate della giusta competenza e sensibilità per affrontare episodi di hate speech.
Spesso sono addirittura le stesse autorità a diffondere, in maniera più o meno consapevole, stereotipi o pregiudizi. Ciò può avvenire, ad esempio, quando gli stessi documenti ufficiali, utilizzati dalle autorità pubbliche, contengano slur, termini offensivi o altre forme, più o meno velate, di linguaggio discriminatorio.
Questo tema è stato trattato dalla Corte nel caso Aksu[28], in cui la Turchia è stata convenuta per il supporto pubblico dato ad un dizionario che stigmatizzava le persone di etnia rom con alcuni esempi e stereotipi offensivi, razzisti e discriminatori[29]. La Grande Camera non ha però rilevato una violazione della CEDU, sostenendo come il dizionario, per il suo scopo, si limitasse a trasporre l’utilizzo di determinate parole in maniera asettica, senza alcun intento offensivo o stereotipante[30].
Tenendo a mente quanto detto finora, non si può però negare come la riproposizione di certi pregiudizi, per quanto culturalmente e socialmente accettati, rappresenti comunque una forma grave di discriminazione[31] che ha, come conseguenza, la conferma della subordinazione (sociale, economica, etnica) delle persone appartenenti a determinati gruppi. Parole e immagini utilizzati per discriminare, escludere e subordinare, tanto più odiose se è lo Stato, l’autorità che dovrebbe essere garante dell’uguaglianza, ad utilizzarle[32].
Può, inoltre, accadere che le autorità non riescano a riconoscere episodi di odio e discriminazione o, persino, che non vogliano farlo, essendo la loro condotta gravemente condizionata dal contesto sociale e culturale in cui operano. Nella citata pronuncia Beizaras e Levickas la Corte conclude per una violazione degli artt. 8 e 13 CEDU, in combinato disposto con l’art. 14 CEDU, da parte delle autorità lituane, sorde alle richieste di aiuto e alle denunce di vittime di hate speech. Secondo i giudici di Strasburgo – e sul punto vi è ricca giurisprudenza[33], l’orientamento sessuale dei ricorrenti ha giocato un ruolo fondamentale nel modo in cui il loro caso è stato gestito dalle autorità, che hanno espressamente disapprovato la loro condotta e si sono rifiutate di avviare indagini sulle minacce ricevute[34].
Ciò a cui assistiamo è un vero e proprio fallimento comunicativo[35] che potremmo definire “bidirezionale“: da una parte, le doglianze delle vittime, in quanto appartenenti ad una categoria discriminata, non vengono prese in debita e seria considerazione da parte delle autorità; dall’altra, coloro che dovrebbero tutelare e proteggere le vittime di violenze e abusi non riescono a cogliere la portata discriminatoria di determinati fatti proprio perché il contesto sociale – e i pregiudizi che ivi sono radicati – impediscono di cogliere gli effetti discriminatori e pregiudizievoli dell’utilizzo di un certo tipo di linguaggio o nel compimento di determinati atti[36].
Parlare d’odio a Strasburgo
Le recenti sentenze della Corte prima citate evidenziano comunque un trend positivo, caratterizzato da una specifica attenzione sia per le esigenze di tutela delle vittime di hate speech sia per la risposta delle autorità competenti.
Due aspetti su cui è auspicabile che giudici sviluppino un approccio sempre più pragmatico e orientato ad ampliare la tutela dei soggetti che subiscono gli effetti pregiudizievoli e discriminatori del linguaggio d’odio. In questo senso, particolarmente interessante sarà vedere il futuro approccio della Corte di fronte a casi di discriminazione linguistica indiretta, ossia slur, pregiudizi e stereotipi diffusi nel parlato comune e non riconosciuti dalla maggioranza come offensivi, ma comunque percepiti dalle vittime come fortemente discriminatori.
Di fronte ad un dibattito pubblico sempre più acceso e a sistemi di comunicazione sempre più vari e multimediali, il sentore è che questo giorno arriverà presto.
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[1] C. MacKinnon, Only Words, Harvard, Harvard University Press, 1996.
[2] Pensiamo all’utilizzo dei corrispondenti femminili delle professioni o delle cariche istituzionali (ministro/ministra, assessore/assessora, e così via) o all’utilizzo, nel dibattito pubblico e politico, della schwa (ə) o dell’asterisco in luogo del genere neutro, assente nella nostra lingua.
[3] Ex multis, J. Austin, How To Do Things With Words, Oxford University Press, 1975, citato in C. Bianchi, Hate Speech – Il lato oscuro del linguaggio, Editori Laterza, 2021.
[4] Corte EDU, Cangi c. Turchia, ricorso n. 24973/15, sentenza 29 gennaio 2019, §42.
[5] Per converso, la Corte ha censurato norme poco chiare, vaghe o generiche, Corte EDU, Bayev e altri c. Russia, ricorsi nn. 67667/09, 44092/12 e 56717/12, sentenza 20 giugno 2017, §83.
[6] A partire da Handyside e poi in Corte EDU, Stoll c. Svizzera, ricorso n. 69698/01, sentenza 10 dicembre 2007. §101, e, successivamente in Corte EDU, Morice c. Francia, ricorso n. 29369/10, sentenza 23 aprile 2015, §124, e Corte EDU, Pentikäinen c. Finlandia, ricorso n. 11882/10, sentenza 20 ottobre 2015, §87.
[7] Che può portare a valutare come ammissibili, utili o necessarie limitazioni anche forti limitazioni alla libertà degli individui, come nei casi Corte EDU, Gorzelik e altri c. Polonia, ricorso n. 44158/98, sentenza 17 febbraio 2004, §95, e nella storica sentenza Corte EDU, The Sunday Times c. Regno Unito, ricorso n. 6538/74, sentenza 26 aprile 1979, §59.
[8] Corte EDU, Dammann c. Svizzera, ricorso n. 77551/01, sentenza 25 aprile 2006, §51, ma anche Corte EDU, Fáber c. Ungheria, ricorso n. 40721/08, sentenza 24 luglio 2012, § 45.
[9] Per un quadro generale, si veda M. Nardi, La normativa europea e italiana in materia di “Hate Speech”, Large Movements, 25 gennaio 2021 (https://www.normativa.largemovements.it/hate-speech-normativa-online/).
[10] Come la Decisione Quadro 2008/913/GAI del Consiglio del 28 novembre 2008 sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale (testo in italiano https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:l33178) o la Proposta di Risoluzione del 3 febbraio 2014 sulla tabella di marcia dell’UE contro l’omofobia e la discriminazione legata all’orientamento sessuale e all’identità di genere (2013/2183(INI), testo in italiano https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-7-2014-0009_IT.html?redirect#title4).
[11] Che dedica appositi gruppi di lavoro alla lotta all’hate speech, all’odio e all’intolleranza (https://www.coe.int/it/web/venice/hate-speech-movement)
[12] Presenti in quasi ogni paese europeo, seppur con alterne fortune in termine di efficacia nella lotta contro le discriminazioni, come si evince dalla Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni intitolato “Un’Unione dell’uguaglianza: il piano d’azione dell’UE contro il razzismo 2020-2025”, COM(2020) 565 final, Bruxelles, 18 settembre 2020 (https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/a_union_of_equality_eu_action_plan_against_racism_2020_-2025_it.pdf).
[13] Tra cui Svezia, Francia, Spagna, Portogallo, Irlanda, Belgio e Croazia.
[14] Corte EDU, Handyside c. Regno Unito, ricorso n. 5493/72, sentenza 7 dicembre 1976, §49.
[15] Corte EDU, Erbakan c. Turchia, ricorso n. 59405/00, sentenza 6 luglio 2006, §56; rispetto alla natura di queste sanzioni, in Corte EDU, Savva Terentyev c. Russia, ricorso n. 10692/09, sentenza 28 agosto 2018, § 85, e in Corte EDU, see also Altuğ Taner Akçam c. Turchia, ricorso n. 27520/07, sentenza 25 ottobre 2011, §§ 93-94, la Corte specifica come tali sanzioni debbano essere sufficientemente chiare e precise da evitare abusi arbitrari dell’autorità.
[16] Corte EDU, Vejdeland e altri c. Svezia, ricorso n. 1813/07, sentenza 9 febbraio 2012.
[17] Ibid., §54, in particolare tenendo conto del delicato contesto scolastico, in cui spesso accade che ragazze e ragazzi omosessuali, bisessuali o transessuali sono oggetto di abusi e bullismo, come ben evidenziato nella loro opinione in calce alla sentenza dai giudici Spielmann e Nussberger (si veda altresì Timmer A., Anti-Gay Hate Speech: Vejdeland and Others v. Sweden, Strasbourg Observer, 14 febbraio 2012).
[18] Corte EDU, Šimunić c. Croazia, ricorso n. 20373/17, decisione 22/01/2019.
[19] Ibid., §48.
[20] Corte EDU, Lilliendahl c. Islanda, ricorso n. 29297/18, decisione 12 maggio 2020, commentata da G. Fedele in No Room for Homophobic Hate Speech Under the Ehcr: Carl Jóhann Lilliendahl v. Iceland, Strasbourg Observer, 26 giugno 2020.
[21] Corte EDU, Savva Terentyev c. Russia, cit.
[22] Ibid., §84.
[23] Corte EDU, Le Pen c. Francia, ricorso n. 18788/09, decisione 20 aprile 2010.
[24] Le Pen stigmatizzava il fatto che l’arrivo di un alto numero di immigrati di religione musulmana potesse mettere i francesi d’origine in inferiorità numerica e, quindi, subordinati a questa nuova classe dirigente, in originale “Le jour où nous aurons, en France, non plus 5 millions mais 25 millions de musulmans, ce sont eux qui commanderont. Et les Français raseront les murs, descendront des trottoirs en baissant les yeux”.
[25] Per una generale analisi sull’impatto dei social media nella tutela dei diritti umani si veda F. L. Gatta, Social Media and Applications to the ECHR: Connecting People in the Name of Human Rights?, Strasbourg Observer, 4 giugno 2020.
[26] Corte EDU, Beizaras e Levickas c. Lituania, ricorso n. 41288/15, sentenza 14 gennaio 2020.
[27] Anche se, in realtà, anche l’introduzione di corsi di sensibilizzazione nelle scuole solleva spesso voci critiche in nome di una non meglio precisata “libertà educativa” (pensiamo a quanto accaduto nel nostro paese proprio durante la discussione sul DDL Zan e sulla continua riproposizione della fake news sulla fantomatica teoria del gender).
[28] Corte EDU, Aksu c. Turchia, ricorsi nn. 4149/04 e 41029/04, sentenze 27 luglio 2010 (Seconda Sezione) e 15 marzo 2012 (Grande Camera).
[29] Indicando, ad esempio, l’appartenenza all’etnia rom come metafora per una persona avara o avida.
[30] “It reflects the language used by society”, §84.
[31] In questo caso, discriminazione per comparazione, di cui si può leggere in S. B. Goldberg, Discrimination by Comparison, Yale Law Journal, Vol. 120, p. 728, 2011.
[32] A. Timmer, Saying it is Doing It (Comments on the Hearing in the Case of Aksu V. Turkey), Strasbourg Observer, 19 aprile 2011.
[33] Si veda Corte EDU, Begheluri e altri c. Georgia, ricorso n. 28490/02, sentenza 7 ottobre 2014, §176, e Corte EDU, Carvalho Pinto de Sousa Morais c. Portogallo, ricorso n. 17484/15, sentenza 25 luglio 2017, §46.
[34] Corte EDU, Beizaras e Levickas c. Lituania, cit., §124, si veda anche A Picture of a Same-Sex Kiss on Facebook Wreaks Havoc: Beizaras and Levickas v. Lithuania, Strasbourg Observer, 7 febbraio 2020.
[35] Di cui parla in maniera approfondita C. Bianchi in Hate Speech – Il lato oscuro del linguaggio, cit.
[36] Ciò avviene spesso nei casi di violenza di genere e violenza domestica, come evidenziato dalla Corte in Corte EDU, Opuz c. Turchia, ricorso n. 33401/02, sentenza 9 giugno 2009, e di cui parlo approfonditamente in Violenza contro le donne nella giurisprudenza della Corte EDU: da Opuz c. Turchia al caso Talpis, Ius in itinere, 29 aprile 2018 (https://www.iusinitinere.it/violenza-contro-le-donne-nella-giurisprudenza-della-corte-edu-da-opuz-c-turchia-al-caso-talpis-9768).
30 anni, attualmente attivo nel ramo assicurativo, abilitato all’esercizio della professione forense, laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Torino con tesi sulla responsabilità medico-sanitaria nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e vincitore del Premio Sperduti 2017.
Vice-responsabile della sezione di diritto internazionale di Ius in itinere, con particolare interesse per diritto internazionale, diritti umani e diritto dell’Unione Europea.
Già autore per M.S.O.I. ThePost e per il periodico giuridico Nomodos – Il Cantore delle Leggi, ha collaborato alla stesura di una raccolta di sentenze ed opinioni del Giudice della Corte europea dei diritti dell’uomo Paulo Pinto de Albuquerque (“I diritti umani in una prospettiva europea. Opinioni dissenzienti e concorrenti 2016 – 2020”).