mercoledì, Aprile 17, 2024
Criminal & Compliance

Art. 609 bis e art. 609 quater c.p.: fattispecie a confronto

Nella parte speciale del codice penale, segnatamente nel Libro II, Titolo XII – Dei delitti contro la persona, Sezione II – Dei delitti contro la libertà personale, sono collocati gli articoli 609 bis e 609 quater.

La fattispecie di violenza sessuale ex art. 609 bis c.p. si realizza qualora chiunque costringa taluno a compiere o subire atti sessuali utilizzando la minaccia, la violenza, l’abuso di autorità ovvero induca taluno a compiere o subirli per il tramite dell’inganno o mediante abuso delle condizioni di inferiorità psichica.

Beninteso, è doveroso in premessa chiarire la nozione di atti sessuali. Ha precisato la Corte che ai fini della configurabilità dell’atto sessuale rilevante ex art. 609 bis c.p. è necessario il coinvolgimento della corporeità sessuale del soggetto passivo, dovendo questi essere costretto a «compiere» o a «subire» tali atti, rispetto ai quali devono ritenersi estranei gli atti di esibizionismo, di autoerotismo in presenza di terzi costretti ad assistervi, o di “voyeurismo” che, pur essendo manifestazione di istinto sessuale, non coinvolgono la corporeità sessuale del soggetto passivo, nemmeno in termini di tentativo[1]. Di contro, la Suprema Corte ha qualificato come violenza sessuale, in assenza di contatto fisico, la costrizione dietro minaccia di pubblicazione della chat di una minore all’invio di foto hard via cellulare, ritenendo cioè integrato il delitto di violenza sessuale anche da condotte, prive di contatto fisico, commesse esclusivamente con l’uso di strumenti telematici, qualora idonee a compromettere il bene primario della libertà individuale della persona offesa[2].

L’elemento caratterizzante la norma è, evidentemente, l’assenza di consenso, la costrizione ovvero l’induzione del soggetto, così rilevando la lesione della libertà di autodeterminazione del soggetto.

Pacifica è la definizione di violenza o minaccia, potendo estrinsecarsi rispettivamente in tutti quegli atti che esprimano invasione della sfera sessuale del soggetto leso e nella prospettazione di un male ingiusto con la capacità di coazione nei confronti della vittima che si trovi a subire atti sessuali.

Controversa, invece, la nozione di abuso di autorità richiamata dal comma primo della norma, su cui la Suprema Corte a Sezioni Unite è intervenuta, di recente, per dirimere un contrasto interpretativo. La Corte ha avallato l’orientamento secondo cui l’espressione in discorso ricomprende non solo le posizioni autoritative di tipo formale e pubblicistico – come sostenuto dal contrapposto orientamento – ma anche ogni potere di supremazia di natura privata di cui l’agente abusi per costringere il soggetto passivo a compiere atti sessuali[3].

Tale interpretazione avrebbe posto la problematica sovrapposizione tra il concetto di abuso di autorità ex art. 609 bis c.p. e l’abuso di poteri richiamato dall’art. 609 quater c.p. in materia di atti sessuali con minorenne da parte di chi, per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia abbia l’affidamento del minore e abusi, quindi, dei poteri connessi alla sua posizione, con conseguente abrogazione tacita di detta fattispecie.

In realtà, l’art. 609 quater c.p. è norma ben diversa dall’art. 609 bis c.p. Invero, la fattispecie si desume integrata nei casi in cui taluno compia atti sessuali con persona che al momento del fatto non aveva compiuto ancora gli anni 14 o non aveva compiuto ancora gli anni sedici in determinati casi previsti dalla norma.

Anche in tal caso rileva la nozione di atti sessuali;  la giurisprudenza tende a precisare, ancora una volta, la non necessarietà del contatto fisico tra la vittima e l’agente, sussistendo il reato anche quando l’autore del delitto trovi soddisfacimento sessuale dal fatto di assistere alla esecuzione di atti sessuali da parte della vittima[4] o ancora anche nell’ipotesi di contatti per via telematica[5].

La fattispecie, inoltre, si ritiene configurata in assenza di ogni pressione coercitiva e si connota come reato a forma libera, comprensiva di tutte le possibili forme di aggressione al minore.

Dunque, si evince una sostanziale differenza tra le norme in commento per cui il bene giuridico tutelato nel reato ex art. 609 quater c.p. non è la libertà di autodeterminazione del soggetto, ma l’integrità psico-fisica del medesimo nella prospettiva di un corretto sviluppo della propria sessualità. Inoltre, nell’art. 609 quater c.p. si incrimina una condotta consensuale, ben lontana dalla fattispecie di costrizione o induzione prevista per il reato di violenza sessuale. Pertanto, sebbene il concetto di abuso di autorità – nei termini generali e più ampi, così come sostenuto dalla Corte – integri un generico rapporto di supremazia e di “dominio” nei confronti del soggetto leso, tale da potersi identificare con l’abuso di poteri ex art. 609 quater c.p., non possono ritenersi coincidenti le due fattispecie per differenza degli elementi oggettivi.

Alla fattispecie di violenza sessuale per costrizione si affianca, al comma secondo, la fattispecie di violenza sessuale per induzione mediante abuso delle condizioni di inferiorità psichica ovvero mediante inganno.

Anche in tal caso la nozione di abuso delle condizioni di inferiorità psichica sembra rilevare in entrambe le fattispecie ex artt. 609 bis e 609 quater c.p. In realtà, come già precisato, diversa è la ratio. Il delitto di violenza sessuale commesso ai danni di persona infraquattordicenne, e per tale ragione implicitamente in condizioni di inferiorità psichica, si distingue dalla fattispecie a forma libera di atti sessuali con minorenne per la presenza di una condotta di induzione, ossia per l’attività di persuasione del minore succube e passivamente tollerante, che manca nel reato disciplinato dall’art. 609 quater c.p.., nel quale il consenso del minore è viziato esclusivamente dalla condizione di inferiorità dovuta all’età e la condotta è priva di qualsiasi forma di persuasione o sopraffazione.

In termini più ampi, si precisa che la recente giurisprudenza ha fatto rientrare tra le condizioni di inferiorità psichica ex art. 609 bis co. 2, n. 1 c.p. anche quelle conseguenti alla volontaria assunzione di alcolici o di stupefacenti, in quanto anche in tali casi la situazione di menomazione della vittima, a prescindere da chi l’abbia provocata, può essere strumentalizzata per il soddisfacimento degli impulsi sessuali dell’agente. Pertanto, non è necessario, ai fini dell’integrazione di detta fattispecie che il soggetto versi in uno stato di incapacità di intendere o di volere ma è sufficiente che si trovi in una condizione intellettiva e spirituale tale da opporre minore resistenza all’altrui opera di coazione psicologica o di suggestione.

Ancora, si ritiene che la locuzione “abuso di condizioni di inferiorità psichica”, sussista anche quando questa non sia certificata da documentazione sanitaria o non sia collegata ad uno stato patologico di carattere organico e dunque ad un parametro medico-clinico. Pertanto, rileva una situazione di debolezza psichica, culturale, o sociale, o un vissuto personale percepito come fortemente negativo, che ha reso possibile una strumentalizzazione di credenze esoteriche nei confronti delle persone indotte ad avere rapporti sessuali[6].

Dunque, tra le condizioni di inferiorità psichica rilevanti a norma dell’art. 609-bis c.p., comma 2, n. 1, rientrano tutte quelle che siano tali da determinare una posizione particolarmente vulnerabile della vittima, indipendentemente dall’esistenza di patologie mentali, alle quali infatti la disposizione di cui all’art. 609 bis c.p. non fa alcun cenno.

Tra queste possono rientrare quindi anche le credenze esoteriche in grado di suggestionare fortemente la persona offesa.

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[1] Cass. Pen. Sez. III, 29 ottobre 2020 n. 33045

[2] Cass. Pen., Sez. III, 8 settembre 2020, n. 25266

[3] Cass. Pen., SSUU, 1 ottobre 2020, n. 27326

[4] Cass. Pen., Sez. III, 9 maggio 2013 n. 25822

[5] Cass. Pen., Sez. IIII, 9 maggio 2013 n. 25822

[6] Cass. Pen., Sez. III, 11 novembre 2020, n. 31512. È stato affermato che le condizioni di inferiorità psichica possono essere determinate anche da credenze esoteriche le quali, innestandosi su uno stato di limitato processo evolutivo mentale e culturale o su ulteriori fattori di debolezza, quali la minore età o una disagiata situazione individuale e familiare, rendono la persona offesa vulnerabile alle richieste dell’agente. Ne consegue che l’induzione a compiere o subire atti sessuali mediante abuso delle condizioni di inferiorità psichica può consistere in un comportamento attivo di persuasione sottile e subdola, con la quale l’agente, approfittando della forte suggestionabilità della vittima a causa dalle credenze esoteriche, spinge, istiga o convince la stessa ad aderire ad atti sessuali che diversamente non avrebbe compiuto.

Piera Di Guida

Piera Di Guida nasce a Napoli nel 1994. Ha contribuito a fondare “Ius in itinere” e collabora sin dall’inizio con la redazione di articoli. Dopo la maturità scientifica si iscrive alla facoltà di giurisprudenza Federico II di Napoli e nel 2015 diviene socia ELSA Napoli (European Law Student Association). Ha partecipato alla redazione di un volume dal titolo "Cause di esclusione dell'antigiuridicità nella teoria del reato- fondamento politico criminale e inquadramento dogmatico", trattando nello specifico "Lo stato di necessità e il rifiuto di cure sanitarie" grazie ad un progetto ELSA con la collaborazione del prof. Giuseppe Amarelli ordinario della cattedra di diritto penale parte speciale presso l'università Federico II di Napoli. Seguita dallo stesso prof. Amarelli scrive la tesi in materia di colpa medica, ed approfondisce la tematica della responsabilità professionale in generale. Consegue nel 2017 il titolo di dottore magistrale in giurisprudenza con votazione 110/110. Nell’anno 2016 ha sostenuto uno stage di 3 mesi presso lo studio legale Troyer Bagliani & associati, con sede a Milano, affiancando quotidianamente professionisti del settore e imparando a lavorare in particolare su modelli di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231/01 e white collar crimes. Attualmente collabora con lo Studio Legale Avv. Alfredo Guarino, sito in Napoli. Ha svolto con esito positivo il tirocinio ex art.73, comma 1 d.l. n.69/2013 presso la Corte d'Appello di Napoli, IV Sezione penale. Nell'ottobre 2020 consegue con votazione 399/450 l'abilitazione all'esercizio della professione forense. Dal 27 gennaio 2021 è iscritta all'Albo degli Avvocati presso il Tribunale di Napoli. Un forte spirito critico e grande senso della giustizia e del dovere la contraddistinguono nella vita e nel lavoro. Email: piera.diguida@iusinitinere.it

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