lunedì, Dicembre 2, 2024
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Brexit e diritti di cittadinanza

A quasi un anno e mezzo dall’inizio delle negoziazioni tra Unione Europea e Regno Unito sulla questione Brexit in merito all’Accordo di Uscita del secondo dal regime giuridico del primo si è ormai quasi totalmente raggiunto un pieno consenso; quello che occorre, tuttavia, ai fini di un orderly withdrawal (uscita ordinata) è la piena condivisione di ogni punto oggetto dell’Accordo, pena l’assenza dello stesso.

Tre sono stati i principali argomenti di discussione formanti l’oggetto del cosiddetto Withdrawal Agreement: l’aspetto finanziario, il rapporto tra Irlanda ed Irlanda del Nord e lo status dei cittadini dell’Unione. Il presente articolo si soffermerà su quest’ultimo punto, dapprima enucleando gli aspetti di tale status giuridico, per poi esaminare quali cambiamenti verranno ad esso apportati alla luce del contenuto della bozza dell’Accordo di Recesso.

La sua conclusione, infatti, non è ancora avvenuta dato che “non vi è accordo su nulla finché non vi è accordo su tutto[1]. Ciò tuttavia non riguarda lo status giuridico degli individui su cui, all’esito di lunghe ed estenuanti negoziazioni, si è raggiunto il consenso. Le questioni più spinose rimangono quelle di carattere economico e l’Irlanda, visti gli alti interessi che entrambe le parti hanno nel definire il migliore accordo possibile.

Tornando all’argomento che qui interessa, è opportuno analizzare innanzitutto il significato di cittadinanza dell’Unione, a partire dall’art. 9, TUE che ne sancisce l’esistenza e dall’art. 21 e ss. TFUE che ne delineano le caratteristiche. In base al primo articolo, la cittadinanza dell’Unione si aggiunge a quella nazionale dello Stato membro senza sostituirvisi – dunque rendendo chiaro che l’obiettivo è arricchire i diritti di cui un individuo può godere, senza privarlo di altri derivanti dalla propria nazionalità. Il TFUE specifica quindi quali siano tali diritti: tra i più rilevanti figurano sicuramente quello di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (art. 21). È importante sottolineare che tale libertà non è assoluta: da un lato è riconosciuta automaticamente e dall’altro è soggetta a limitazioni imposte dai Trattati Istitutivi stessi. Gli artt. seguenti aggiungono il diritto di elettorato attivo e passivo alle elezioni comunali, nonché a quelle del Parlamento europeo, nello Stato membro in cui si risiede senza averne anche la nazionalità, il diritto alla protezione diplomatica e consolare nel territorio di uno Stato terzo ove non sia presente la delegazione del Paese membro d’origine, quello di presentare petizioni al Parlamento europeo, denunciare episodi di malamministrazione al Mediatore europeo e presentare richieste ad altri organi e/o istituzioni nella propria lingua ed ottenervi risposta nella stessa.

Innegabilmente, la cittadinanza europea ha comportato, sin dal suo ingresso, numerosi benefici per i nazionali di uno Stato membro: quello che più di tutti ha influenzato – e tuttora influenza – le nostre vite è la libertà di movimento e residenza. Ed è proprio su questa che i due schieramenti nelle negoziazioni si sono maggiormente confrontati poiché essa non si esaurisce in sé ma comporta ulteriori vantaggi: chi si trasferisce in un altro Stato membro, infatti, può farlo non più solo per ragioni di lavoro ma altresì di studio o di salute, così come per trascorrervi il periodo di pensionamento. Durante la sua permanenza, inoltre, ha diritto di essere trattato alla pari con i nazionali dello Stato stesso per quanto riguarda sia l’accesso ed il godimento al welfare system domestico sia il trattamento – giuridico e non – riservato agli studenti, lavoratori o pensionati.

Il problema maggiore era rappresentato dal fatto che la Gran Bretagna voleva porre un freno all’avvento degli altri cittadini europei nel proprio territorio, reputato saturo di ‘immigrati europei’ che “abusano della libertà di movimento”, determinando “pressioni sulle scuole, ospedali e pubblici servizi” del Regno[2]. Tali affermazioni sono in realtà incorrette e fuorvianti. Incorrette, perché i cittadini europei non ‘migrano’, bensì circolano legittimamente, e fuorvianti perché in realtà essi contribuiscono enormemente alla crescita del welfare britannico. Questa attitudine cela il culmine dello scetticismo britannico verso il progetto di integrazione europeo, portato all’esasperazione e con un effetto determinante nelle campagne referendarie.

Fortunatamente, tale status verrà salvaguardato per tutti i cittadini di uno Stato membro dell’UE27 che entro la fine del Periodo di Transizione si troveranno legalmente nel Regno Unito, purché (si ricordi) l’Accordo di Recesso sia validamente concluso. Questo significa che fino a quando la Gran Bretagna rimarrà formalmente all’interno dell’UE, i cittadini di un altro Stato membro potranno ivi trasferirsi ed ottenere dopo cinque anni di residenza il ‘permesso definitivo per risiedervi’ legalmente oppure, se al termine del Transition Period (31 Dicembre 2020) questi anni non saranno stati interamente maturati, si potrà rimanere fino al loro conseguimento. Si precisa che i cittadini Europei nel Regno Unito dovranno – come premessa indispensabile per continuare la loro permanenza legale – regolarizzare il loro ‘status definitivo’ rilasciando i propri dati mediante una piattaforma online e pagando una quota fissa. Solo così saranno garantiti tutti i summenzionati diritti, compresi quelli derivanti dalla libertà di circolazione e soggiorno.

Ad esempio, i cittadini Britannici che già lavorano nell’UE – e viceversa – o che inizieranno entro fine 2020 rimarranno liberi di continuare a lavorare nello Stato membro ospitante, con ogni probabilità in condizioni di parità con i nazionali dello stesso.

Inoltre, i diritti legati al sistema sanitario resteranno pressoché gli stessi per coloro che li eserciteranno fino alla medesima data ma incertezze restano per il periodo successivo. Questo significa che se un Britannico si troverà fino a tale giorno sul suolo di uno stato dell’UE27, potrà avvalersi gratuitamente di cure mediche necessarie ed urgenti in loco grazie alla EHIC (European Health Insurance Card). Analogamente, i diritti relativi al pensionamento non cambieranno per un Europeo nel Regno Unito (o viceversa) che si trasferirà per tale motivo entro Aprile 2019, e probabilmente lo stesso varrà per chi si muoverà durante il Periodo di Transizione.

Da ultimo, la tutela giurisdizionale di tali diritti rimarrà di competenza delle Corte di Giustizia di Lussemburgo, almeno fino all’uscita effettiva del Regno Unito. Per il periodo successivo, si è stabilito che le Corti Britanniche, pur non essendo più formalmente vincolate a tali decisioni, dovranno prenderle come riferimento per tutte le questioni che richiederanno osservanza dei diritti e delle norme di derivazione UE.

Il vantaggio di questo accordo è la certezza legale governante lo status di milioni di persone che hanno fatto scelte di vita basate su una situazione giuridica diversa da quella che si prospetterà nell’immediato futuro. Si stima infatti che 2.29 milioni di europei non Britannici si trovino attualmente nel Regno Unito[3] e similmente numerosissimi Britannici nell’Europa continentale. Le loro vite saranno auspicabilmente salvaguardate da tale Accordo, in modo tale che si assicuri la maggiore certezza nel loro status giuridico e una quanto più delicata transizione verso il nuovo regime giuridico.

Quel che occorre, dunque, è confidare nell’abilità dei due schieramenti di giungere ad un pieno Accordo di Recesso, in considerazione degli importanti fattori ed interessi in gioco. Ciò che, invece, succederà a coloro che si muoveranno da e verso lo Stato recedente dopo la fine del Periodo di Transizione dipenderà da eventuali accordi sulle relazioni future, le cui negoziazioni sono appena agli esordi.

[1] Consiglio Europeo, “Linee-guida (art. 50, TUE)”, http://www.consilium.europa.eu/media/33458/23-euco-art50-guidelines.pdf.

[2] Prime Minister Cameron, “A New Settlement for the UK in a reformed EU”, https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/475679/Donald_Tusk_letter.pdf.

[3] Ufficio di Statistica Nazionale, Cittadini britannici e non nel mercato del lavoro del Regno Unito, in Impiego e Mercato del Lavoro, Maggio 2018, https://www.ons.gov.uk/employmentandlabourmarket/peopleinwork/employmentandemployeetypes/articles/ukandnonukpeopleinthelabourmarket/may2018.

Margherita Trombetti

Born in Bologna in 1994, she graduated from Alma Mater Studiorum - University of Bologna with a thesis in EU Law on The Consequences of Brexit on Citizenship rights. Currently enrolled in a Master in International and European Union Law (LL.M) at Tilburg University. Writing on legal issues and topics is one of the ways through which she expresses her dedication to International and EU Law.  Besides, she is VP in the traineeships area of the ELSA Bologna team and constantly looks for new stimulating challenges. Her project is to become a EU Law experts, with a focus on environmental law and Human Rights. She's always down for a cup of tea and some chocolate, as well as for travelling around Europe with her beloved backpack.

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