lunedì, Marzo 18, 2024
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Buona Scuola: la pronuncia della Corte Costituzionale

In una serie di precedenti contributi1 ci si è occupati della alla L. 107/2015 (c.d. Buona Scuola) analizzando la sentenza n. 8085/2016 con cui il TAR Lazio sez. Terza Bis, ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale avanzata nei confronti dell’art.1 commi 87-91 – attinenti alla cd procedura riservata per dirigenti scolastici ovverosia alla sanatoria per una serie di contenziosi pendenti avverso procedure concorsuali – in relazione agli artt. 3, 24, 35, 97, 101, 103, 111, 113 Cost. ed della successiva ordinanza n. 3008/2017 con cui la VI Sez. del Consiglio di Stato ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la medesima questione:

a) questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 commi da 87 a 90 della l. 13 luglio 2015 n.107, nella parte in cui prevedono una procedura di immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici riservata, ai sensi del comma 88 citato, lettere a) e b), ai soli soggetti i quali risultino essere già vincitori ovvero utilmente collocati nelle graduatorie ovvero i quali abbiano superato positivamente tutte le fasi di procedure concorsuali successivamente annullate in sede giurisdizionale nell’ambito del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con D.D. 13 luglio 2011, nonché ai soggetti i quali abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della legge in questione, alcuna sentenza definitiva nell’ambito dei concorsi per il reclutamento di dirigenti scolastici indetti con il D.D. 22 novembre 2004 e con il D.M. 3 ottobre 2006;

b) per il caso di ritenuta infondatezza della questione di cui sopra, rilevante e non manifestamente infondata ai sensi di cui in motivazione la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 comma 88 della l. 13 luglio 2015 n.107, nella parte in cui non consente la partecipazione alla procedura di immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici riservata ai soggetti previsti dalla norma in questione anche a coloro i quali abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della legge in questione, alcuna sentenza definitiva nell’ambito del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con D.D. 13 luglio 2011.

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 106/2019 si è pronunciata sulle questioni sollevate dal Consiglio di Stato, Sez. VI con quattro ordinanze di identico tenore del 21 giugno 2017, rispettivamente iscritte ai numeri 173, 174, 175 e 176 del registro ordinanze 2017.

Secondo la ricostruzione prospettata dal Consiglio di Stato l’intervento in esame rientrerebbe nelle c.d. leggi provvedimento ovvero di quelle leggi che incidono su un numero determinato di destinatari e presentano un contenuto particolare e concreto. Le leggi provvedimento di per sé non sono contrarie a Costituzione ma devono sottostare ”ad un rigoroso scrutinio di legittimità costituzionale per il pericolo di disparità di trattamento insito in previsioni di tipo particolare e derogatorio” ( C. Cost n. 275 del 2013).

Nel caso di specie sono soggetti alle disposizioni in questione solamente coloro che hanno partecipato alle procedure concorsuali indicate (afferenti agli anni 2004, 2006 e 2011), conseguendo i risultati specificati nel comma 88.

Ancora, benché nel caso di specie le procedure del pubblico concorso siano state rispettate, secondo il Giudice rimettente non sembrano esser stati rispettati i tre requisiti di massima che una procedura deve necessariamente presentare secondo cui quest’ultima deve essere aperta, comparativa e congrua.

La procedura selettiva in esame rappresenterebbe un’eccezione alla regola del pubblico concorso, essendo aperta soltanto a soggetti determinati, e non alla generalità degli aspiranti in possesso dei requisiti di professionalità per il ruolo da ricoprire. Essa, tuttavia, non sarebbe sorretta da alcuna peculiare ragione di interesse pubblico idonea a giustificarla né sarebbe stata strutturata in modo tale da garantire la professionalità dei soggetti.2

Inoltre, la disciplina dei commi da 87 a 90 dell’art. 1 della legge n. 107 del 2015 sarebbe altresì in contrasto con l’art. 6, paragrafo 1, della CEDU, che prevede il diritto ad un equo processo ed “assume rango costituzionale […] ai sensi dell’art. 117 [primo comma] Cost” poiché consentirebbe a coloro che hanno in corso un contenzioso non ancora definito, relativo ai concorsi del 2004 e del 2006, di partecipare per ciò solo alla procedura riservata, permettendogli di conseguire il bene della vita cui essi aspirano con modalità più agevoli di quelle ordinarie e senza riguardo all’esito del giudizio, interferendo così sul suo svolgimento.

A parer dell’Avvocatura dello Stato le disposizioni censurate si sono poste l’obiettivo di intervenire sulla complessa situazione creatasi a seguito del rilevante contenzioso giurisdizionale relativo a precedenti concorsi. A contrario dall’introdurre una modalità di accesso alla dirigenza scolastica diversa e alternativa rispetto a quella prevista in via generale dall’art. 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., le disposizioni gravate avrebbero inteso risolvere in modo uniforme, a livello nazionale, specifiche situazioni legate a procedure concorsuali precedenti.3

Inoltre, non vi sarebbe alcuna violazione dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza: mentre “la pendenza di un ricorso relativo al concorso del 2011 costituirebbe un evento naturale, connesso alla normale durata dei procedimenti giurisdizionali, invece, nel secondo caso, considerato il notevole lasso di tempo trascorso dai concorsi del 2004 e del 2006, la mancanza di una sentenza definitiva costituirebbe il sintomo di una difficoltà nella definizione del relativo contenzioso.”

La Corte Costituzionale ha dichiarato “inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 87, 88, 89 e 90, della legge n. 107 del 2015, sollevate dal Consiglio di Stato in riferimento agli artt. 3, 51, primo comma, 97, quarto comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6, paragrafo 1, CEDU.”

Nei giudizi a quibus il D.M. 499/2015 non è impugnato integralmente ma soltanto nella parte in cui esso non ha consentito agli appellanti la partecipazione alla procedura ivi bandita. “In tali giudizi si controverte, dunque, della sola illegittimità dell’esclusione dal corso-concorso del 2015, mentre rimane estranea alle impugnazioni devolute al Consiglio di Stato la complessiva disciplina“.

A sostegno della rilevanza delle questioni sollevate, il Consiglio di Stato ha fatto leva sul complesso normativo come “unica fonte” del potere esercitato con l’atto impugnato la cui caducazione determinerebbe la nullità dell’atto. Tuttavia, osserva la Corte, le disposizioni censurate stabiliscono le specifiche condizioni per l’esercizio del potere di indire il concorso, ma non ne costituiscono il fondamento. La relativa violazione integra, dunque, un motivo di annullamento. Infine, alla luce del principio della domanda e nel rispetto dei limiti imposti dai motivi di ricorso “gli argomenti spesi dal rimettente non risultano idonei a sostenere le ragioni della rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale attinenti all’intero corpus normativo, che istituisce e regola la procedura selettiva in esame, ed è quindi estraneo, nella sua integralità, alla questione sottoposta al rimettente”.

Parimenti inammissibile è la questione di legittimità sollevata in via subordinata relativa all’art. 1 comma 88 lett. a) che consente la partecipazione al concorso riservato in virtù dell’esito favorevole delle prove del concorso del 2011, a prescindere, quindi, dalla attuale pendenza di ricorsi. La lettera a) contempla, infatti, i vincitori e i soggetti che abbiano superato positivamente le fasi di tale concorso, successivamente annullate in sede giurisdizionale.

Invero, la situazione giuridica fatta valere dagli appellanti nei giudizi a quibus è “la denunciata preclusione all’accesso alla procedura riservata” che “non discende da tale disposizione, ma da quella della successiva lettera b).”

Quest’ultima definisce il “contenzioso ancora pendente avverso precedenti concorsi, della quale il giudice a quo è chiamato a fare applicazione, poiché è questa che – non contemplando la situazione degli appellanti – ha inibito la loro partecipazione alla procedura del 2015. Il requisito della rilevanza è soddisfatto, pertanto, solo rispetto alla questione avente ad oggetto tale disposizione.”

Infine nel merito è infondata la questione di legittimità dell’art. 1, comma 88, lettera b).

Rispetto alla ragionevolezza dei criteri identificativi dei beneficiari del percorso formativo la Corte osserva come detti criteri facciano riferimento al contenzioso relativo alle procedure del 2004 e 2006 le quali prevedevano requisiti di ammissione e prove differenti rispetto al concorso del 2011. Ancora, considerato che “lo svolgimento delle selezioni concorsuali aveva dato luogo ad un contenzioso giurisdizionale, che in alcune Regioni aveva portato all’annullamento della relativa procedura, a distanza di alcuni anni dalla sua conclusione” tramite la previsione di canali di accesso riservato per alcune categorie di candidati dei precedenti concorsi, “si è voluto rispondere, allo stesso tempo, ad esigenze di certezza dei rapporti giuridici e di tempestività nel reclutamento di dirigenti scolastici.”

Pertanto, tenendo in debita considerazione la specificità delle situazioni sia a livello procedimentale che giurisdizionale, in continuità con precedenti interventi normativi la disciplina prevista alla lett. b) ha regolato situazioni “meritevoli di specifica attenzione da parte del legislatore, al fine di dare una definitiva soluzione al contenzioso amministrativo che ha investito alcuni concorsi, evitando che i relativi effetti continuassero a rendere problematica la programmazione del servizio e aumentassero il fenomeno delle reggenze”.

2Ricordiamo come la procedura in esame riguarda i soggetti che abbiano superato le prove del concorso del 2011 (comma 88, lettera a). Trattandosi di risultato risalente nel tempo, secondo il Consiglio di Stato non sarebbe garantita la professionalità attuale dei candidati, né si tratterebbe di una particolare professionalità che l’amministrazione non possa acquisire altrimenti. Inoltre in base al comma 88, lettera b), alla procedura riservata sono altresì ammessi coloro che abbiano in corso un contenzioso relativo ai concorsi del 2004 e del 2006. Il Giudice rimettente rileva sul punto come la pendenza dei relativi giudizi dipenderebbe da circostanze casuali, che nulla avrebbero a che vedere con la professionalità dell’aspirante. Inoltre, il Consiglio di Stato ritiene, pertanto, che il reclutamento ordinario comporti prove di difficoltà notevolmente superiore rispetto a quella prevista dalle disposizioni censurate. Tale rilievo varrebbe soprattutto per la sessione speciale prevista dal comma 90. Essa si limita ad una prova orale sull’esperienza maturata da coloro che abbiano già prestato servizio nell’amministrazione. Non sarebbe, pertanto, assicurata un’adeguata valutazione della professionalità del dirigente.

3L’Avvocatura sottolinea come “per la risoluzione di questo contenzioso anche in passato vi sono state procedure riservate a specifiche categorie di candidati (art. l, commi 605, 618 e 619, della legge n. 296 del 2006). Anche in questi casi le prove presentavano un livello di difficoltà inferiore rispetto a quelle previste per i concorsi ordinari.”

Federica Gatta

Giovane professionista specializzata in diritto amministrativo formatasi presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. Conseguito il titolo di Dottoressa Magistrale in Giurisprudenza a 23 anni il 18/10/2018 con un lavoro di tesi svolto con la guida del Professor Fiorenzo Liguori, sviluppando un elaborato sul Decreto Minniti (D.l. n. 14/2017) intitolato "Il potere di ordinanza delle autorità locali e la sicurezza urbana" , ha iniziato a collaborare con il Dipartimento di Diritto Amministrativo della rivista giuridica “Ius in Itinere” di cui, ad oggi, è anche Vicedirettrice. Dopo una proficua pratica forense presso lo Studio Legale Parisi Specializzato in Diritto Amministrativo e lo Studio Legale Lavorgna affiancata, parallelamente, al tirocinio presso il Consiglio di Stato dapprima presso la Sez. I con il Consigliere Luciana Lamorgese e poi presso la Sez. IV con il Consigliere Silvia Martino, all'età di 26 anni ha conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense, esercitando poi la professione da appartenente al COA Napoli. Da ultimo ha conseguito il Master Interuniversitario di secondo livello in Diritto Amministrativo – MIDA presso l’Università Luiss Carlo Guidi di Roma, conclusosi a Marzo 2023 con un elaborato intitolato “La revisione dei prezzi nei contratti pubblici: l’oscillazione tra norma imperativa ed istituto discrezionale”. Membro della GFE ha preso parte alla pubblicazione del volume “Europa: che fare? L’Unione Europea tra crisi, populismi e prospettive di rilancio federale”, Guida Editore; inoltre ha altresì collaborato con il Comitato di inchiesta “Le voci di dentro” del Comune di Napoli su Napoli Est. Da ultimo ha coordinato l'agenda della campagna elettorale per le elezioni suppletive al Senato per Napoli di febbraio 2020 con "Napoli con Ruotolo", per il candidato Sandro Ruotolo. federica.gatta@iusinitinere.it - gattafederica@libero.it

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