venerdì, Luglio 26, 2024
Uncategorized

Cancellazione dei voli e sciopero: orientamenti giurisprudenziali e rimedi risarcitori

All’interno dell’Unione Europea, i cittadini dei ventisette Paesi membri godono di talune garanzie e diritti rafforzati rispetto a quelli previsti dalle convenzioni internazionali in materia di trasporto aereo, per passeggeri, in voli di linea.

La norma quadro e di centrale importanza nel panorama del diritto comunitario è il Regolamento CE n. 261/2004, mentre a livello nazionale il testo normativo di riferimento è costituito dalla “Carta dei diritti del passeggero ENAC[1].

La – consoldiata – giurisprudenza in merito escludeva ‘a priori’ ogni risarcimento in caso di sciopero, ma tale orientamento ha recentemente ceduto il passo ad un cambiamento di prospettiva, finalizzato al rafforzamento della tutela del contraente debole. Pertanto, anche sul piano del diritto nazionale interno, sono emerse delle timide aperture alla possibilità di non escludere ‘de plano’ il risarcimento danni per l’annullamento di un volo aereo a causa dell’indizione di uno sciopero del personale di volo, ma di valutare caso per caso, le tutele applicabili al caso concreto, ampliando così il novero delle tutele estensibili ai passeggeri.

Tale nuovo orientamento è nato alla luce di rinnovate esigenze di tutela, alla luce del principio secondo cui lo sciopero pur essendo un diritto dei lavoratori, dev’essere esercitato in modo da arrecare il minor disagio possibile in capo ai privati cittadini, i quali, pur in presenza di sciopero del personale di bordo, devono aver garantito il servizio pubblico essenziale. Pertanto occorrerà trovare il giusto bilanciamento tra l’esigenza dei lavoratori della compagnia che ha indetto lo sciopero a manifestare (rectius scioperare) e il diritto del privato cittadino di vedersi garantito il servizio di trasporto aereo in determinate fasce orarie e ad essere ristorato degli eventuali danni cagionati dall’esercizio del diritto allo sciopero, qualora abbia comportato la cancellazione del volo.

Sulla scia interpretativa segnata dalla Corte di Giustizia UE, v. sent. C-195/17 e C-197/17, si è ribadito il concetto, secondo cui anche nel caso di sciopero deve essere assicurata una adeguata riprotezione del passeggero (non una mera riprotezione fittizia), che deve consistere nell’essere idoneamente reindirizzati ad un volo alternativo nell’arco della stessa giornata e possibilmente a distanza di poche ore da quello annullato, anche con diverso vettore appartenente, ad esempio, a compagnie partner del vettore principale.

Viceversa, in assenza di voli alternativi idonei a soddisfare le esigenze del passeggero, il vettore dovrà provvedere al rimborso del biglietto (al pagamento della compensazione solo nel caso di sciopero selvaggio[2]) e al risarcimento delle maggiori spese sostenute dai passeggeri per giungere a destinazione. Per poter essere esenti da responsabilità, le compagnie aeree dovranno però dimostrare che l’annullamento del volo sia dovuto a circostanze imprevedibili ed eccezionali, nonché, di aver messo sul campo ogni mezzo idoneo ad evitare l’annullamento o il ritardo del volo e di aver fornito adeguata assistenza.

Tuttavia, lo sciopero selvaggio (ovvero quella tipologia di sciopero esercitata con modalità non rispettose della regolamentazione in materia, es. per il mancato rispetto delle precise tempistiche previste per l’indizione e la comunicazione con preavviso anticipato ai mass media, o che per le modalità di esercizio risultasse contrario alla normativa che disciplina lo sciopero nell’ambito dei servizi pubblici essenziali[3]) potrebbe essere fonte di responsabilità per la Compagnia che – in tali casi –  potrebbe essere chiamata a risarcire i danni ai passeggeri ivi compresa la compensazione a causa dell’annullamento del volo.

Giova ribadire – in base agli insegnamenti dei giudici sovranazionali – che non ogni evento inaspettato deve essere qualificato come circostanza eccezionale e che la nozione di circostanze eccezionali, secondo le indicazioni della CGUE, dev’essere interpretata restrittivamente (C- 549/07 caso Wallentin-Hermann). Nei casi di sciopero selvaggio, dunque, è possibile ottenere la compensazione pecuniaria e il rimborso delle spese ulteriori sostenute dal passeggero secondo gli arresti della giurisprudenza europea (si veda CGUE c-197/17 + altri Helga Krusemann e a./TUIfly GmbH).

L’impatto del Coronavirus

Una breve digressione, va fatta anche relativamente alle circostanze eccezionali che analogamente allo sciopero, possano comportare la cancellazione del volo con esonero del vettore aereo da responsabilità e che quindi non danno diritto al passeggiero ad avanzare richieste risarcitorie.A titolo esemplificativo, in caso di calamità naturali, o di pandemie cosa è dovuto e cosa non è dovuto al passeggero?

Provando a dare una risposta di sintesi, prendendo a modello quanto avvenuto per la pandemia da Coronavirus nel 2020 e 2021, possiamo concludere che se il vostro volo è stato cancellato a causa del Coronavirus, analogamente a quanto avviene per lo sciopero, avrete diritto al rimborso totale del biglietto oppure un volo alternativo (nel caso vengano riprogrammati i voli).

Poiché la situazione causata dal Coronavirus è classificata come una circostanza straordinaria (cioè non è sotto il controllo delle compagnie aeree) i vettori del trasporto aereo non saranno obbligati a offrire ai passeggeri un risarcimento. Ciò comprenderà i voli da e per le zone in cui i viaggi sono sconsigliati o vietati. Le compagnie aeree in tali casi dovranno attenersi alle limitazioni di viaggio, nonché proteggere la salute e la sicurezza dei loro passeggeri e dell’equipaggio.

L’orientamento nazionale

Tornando al tema centrale e ai recenti orientamenti in merito, la Cassazione, con ordinanza n. 3561 del 13 febbraio 2020 – accogliendo un ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione – ha ribadito che la giurisdizione in materia di danni da ritardo derivanti dai voli aerei, inclusi i casi di cancellazione, si incardina in capo al giudice italiano se il passeggero si imbarca partendo dall’Italia o prende un volo avente come destinazione una località italiana, ciò a prescindere dal fatto che il biglietto fosse stato acquistato online o tramite biglietteria fisica.

Va dunque applicato l’art. 33 della Convenzione di Montreal e pertanto “la giurisdizione si radica in Italia sia in applicazione del criterio di collegamento del luogo di destinazione del viaggio, sia in applicazione del criterio di collegamento del luogo ove è sito lo stabilimento del vettore che cura la conclusione del contratto” (v. Cass. Civ., ordinanza n. 3561 del 13 febbraio 2020).

Tale orientamento è stato avallato anche da alcune sentenze di merito, tra cui quella emessa dal Giudice di Pace di Gela (sentenza n°348/2020), avente ad oggetto la richiesta di risarcimento danni di due passeggeri che avevano visto il loro volo cancellato con una comunicazione via SMS. La compagnia, a seguito della cancellazione, dovuta ad uno sciopero del personale di cabina, non dava però seguito al rimborso, né offriva soluzioni alternative e compatibili con le esigenze dei passeggeri.

A fronte delle pretese risarcitorie dei ricorrenti, la Compagnia si è costituita in giudizio sollevando in primis il difetto di giurisdizione del giudice italiano a conoscere della controversia, in favore di quello irlandese e, in secundis, nel merito, ritenendo di non essere tenuta a pagare né l’indennizzo a titolo di compensazione, né le spese ulteriori sostenute dalla famiglia, trincerandosi dietro la motivazione che il disagio fosse derivante dallo sciopero del personale di cabina, circostanza quest’ultima che costituiva una situazione eccezionale ed imprevedibile tale da rendere il vettore esente da qualunque tipo di responsabilità.

Il Giudice, accogliendo le richieste dei passeggeri, ha enunciato il principio secondo cui anche in caso di sciopero, il passeggero ha diritto, non solo al mero rimborso del volo cancellato, ma anche al rimborso di tutte le spese (comprovate e documentate) che ha dovuto sostenere a causa della cancellazione improvvisa del volo, ivi comprese le spese e le eventuali differenze di prezzo per l’acquisto del nuovo volo (o biglietto del treno, taxi o altro mezzo di trasporto) acquistato dal passeggero per raggiungere la destinazione prevista.

La tutela risarcitoria, così delineata, si limita al rimborso delle spese ulteriori per la riprotezione, escludendo invece la compensazione prevista per quella tratta, poiché ha ritenuto non sussistenti nel caso concreto, le caratteristiche dello “sciopero selvaggio”. Il Giudice ha ritenuto di non poter accogliere la richiesta di compensazione pecuniaria, motivando che “il Reg. Ce n. 261/2004 in caso di sciopero prevede che la Compagnia non sia tenuta a versare alcun indennizzo al passeggero per il ritardo o la cancellazione del volo ma è comunque tenuta a riproteggere il passeggero sul primo volo disponibile ed a rimborsare il costo del volo che ha cancellato, oltre al rimborso della differenza di prezzo del nuovo volo (o treno) eventualmente acquistato dal passeggero per raggiungere la destinazione prevista. Il diritto al rimborso è dovuto anche in quelle situazioni in cui la Compagnia non viene considerata responsabile del disagio creato, come appunto, lo sciopero. (…) Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo(G.d.P. di Gela, Sentenza n. 348, 23 giugno 2020).

Pur accogliendo la domanda dei ricorrenti, il Giudice si è dunque limitato a riconoscere la tutela risarcitoria minima, consistente nel rimborso delle spese ulteriori per dare effettività alla c.d. riprotezione del passeggero a causa dell’annullamento imprevisto del volo, tuttavia escludendo la compensazione prevista per quella tratta di percorrenza, poiché ha ritenuto non sussistenti nella fattispecie le caratteristiche dello “sciopero selvaggio”.

La scelta del giudice di merito, tuttavia, appare non condivisibile, tenuto conto della comunicazione non tempestiva dell’annullamento del volo avvenuta il giorno stesso e solo a poche ore dalla partenza, nonché delle aperture fatte in ambito europeo votate ad ammettere un risarcimento tout court qualora lo sciopero sia qualificabile come selvaggio, indi, non rispettoso della normativa che ne regolamenta le modalità di esercizio (nella fattispecie non fu dato ai passeggieri congruo preavviso).

Resta il fatto che sul piano del diritto europeo, sta prendendo piede la possibilità di ammettere la compensazione anche nel caso di annullamento cagionato da sciopero del personale della compagnia aerea qualora questo non sia esercitato nelle modalità rispettose della legge n.146/1990.

 

[1] ENAC: è l’Ente che agisce come autorità unica di regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo nel settore dell’aviazione civile in Italia nel rispetto dei poteri derivanti dal Codice della Navigazione.

Sicurezza aerea

L’ENAC garantisce la sicurezza del volo e dei passeggeri trasportati sia durante le operazioni aeronautiche sia a terra in ambito aeroportuale. La sicurezza è intesa nella duplice accezione di safety, quale forma di tutela dell’incolumità delle persone coinvolte nelle operazioni aeronautiche, che di security, quale forma di prevenzione e di neutralizzazione di atti di interferenza illecita che possono essere messi in atto nei confronti del sistema di aviazione civile (in aeroporto e a bordo degli aeromobili).

Passeggeri

L’Ente è Organismo responsabile della corretta applicazione dei Regolamenti comunitari in materia di Diritti del Passeggero e ha il potere di irrogare sanzioni amministrative nei confronti dei soggetti inadempienti. Per garantire il rispetto degli standard qualitativi e dei diritti del Passeggero, l’ENAC cura la definizione e la verifica dei parametri di qualità dei servizi aeroportuali e di trasporto aereo. Qualità e tutela dei servizi sono garantite anche attraverso lo svolgimento di attività di certificazione, di formazione e di riqualificazione professionale del personale. FONTE https://www.enac.gov.it/ruolo-competenze

[2] Secondo la dottrina (G. Giugni) lo sciopero può definirsi “selvaggio” se: si arresta un pubblico servizio senza il preavviso di cinque giorni agli utenti e alla stampa; se indetto arbitrariamente e senza il coinvolgimento delle  maggiori sigle sindacali di categoria, per iniziativa individuale di un piccolo gruppo organizzato, con modalità di azione del tutto imprevedibili ed eccezionali, arrecando così gravi disagi agli utenti di quel servizio e gravi danni di immagine e di produzione all’azienda.

[3] Sciopero dei lavoratori operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, è normato dalla legge n.146/1990 e successive modifiche e che la normativa prevede diversi limiti per regolamentare il diritto indefettibile dello sciopero (costituzionalmente sancito all’art. 40 Cost.), con quello degli utenti a non vedersi interrotto totalmente il servizio pubblico essenziale.

Francesco Spinello

Dopo la maturità scientifica conseguita con la votazione di cento/centesimi si iscrive al corso di laurea magistrale in Giurisprudenza, conseguendo il titolo accademico in data 21.10.2013 a pieni voti all'età di 24 anni. Nel biennio seguente si iscrive presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali conseguendo il relativo diploma di specializzazione post-lauream nell'area giuridico-forense portando a termine proficuamente il periodo di praticantato presso lo Studio dell'Avvocato Giovanni Di Martino, del foro di Gela. Nel dicembre 2015 si abilita al patrocinio legale e il 20 ottobre 2016 e all'età di 26 anni, consegue l'abilitazione alla professione forense. Nel gennaio 2020 apre il proprio studio legale che vanta già collaborazioni con Law-firm internazionali. Le materie giuridiche di maggiore interesse sono: il diritto civile; il diritto commerciale; il diritto del lavoro e previdenza; la tutela della privacy; il diritto ambientale. Ha frequentato il corso ordinario perfezionamento - Alta formazione- presso l'Ass. Diplomatici di Catania, tenuto dal Consigliere di Stato dott. Vincenzo Neri (anno 2017/18). Nel 2019 frequenta un corso di alta formazione sull'e-commerce e del danno dalla violazione della web reputation. Dal 2020 è inserito nell'albo degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato e  offre prestazioni di patrocinio a diversi enti pubblici, tra cui il Comune di Niscemi e l'Asp di Ragusa. Nel 2021 è selezionato dal foro di Gela per partecipare al programma "Network avvocatura2030", un corso di alfabetizzazione sui temi dell' Agenda ONU 2030. Dopo la fine del corso aderisce ai programmi e ai progetti del network finalizzati allo sviluppo sostenibile e all'implementazione del pensiero sistemico. Negli ultimi anni ha curato anche pratiche inerenti al diritto dell'immigrazione e cittadinanza, nonché trascrizioni AIRE presso gli uffici dello stato civile dislocati nei comuni siciliani.

Lascia un commento