Caratteristiche del contratto d’opera manuale
Il contratto d’opera è un accordo con il quale una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente (art. 2222 c.c.).
- Nozione
In questa sede ci occuperemo del contratto d’opera manuale (avente ad oggetto la realizzazione di un’opera o un servizio) da tenere distinto dal sottoinsieme rappresentato dal contratto d’opera intellettuale che peraltro segue le stesse norme in quanto compatibili (art 2230 c.c.).
Anzitutto occorre fare una distinzione tra contratto d’opera e contratto di lavoro subordinato poiché il primo rientra nell’ambito del lavoro autonomo, che presuppone un’organizzazione di mezzi, anche minima, del prestatore, il quale si avvale prevalentemente del proprio lavoro, ancorché coadiuvato da componenti della sua famiglia o da qualche collaboratore, laddove il secondo è caratterizzato dalla dipendenza del lavoratore nei confronti del datore di lavoro, che predispone i propri mezzi di produzione e ha il potere di organizzare l’attività lavorativa.
Peraltro, nel contratto d’opera si dà rilievo ad un determinato risultato a cui il prestatore d’opera è obbligato a pervenire, mentre nel lavoro subordinato il lavoratore si impegna a fornire il proprio lavoro indipendentemente dal risultato ottenuto, il che produce conseguenze sull’incidenza del rischio che, nel lavoro autonomo, ricade sul prestatore, mentre nel lavoro dipendente ricade esclusivamente sul datore di lavoro.
Occorre pure distinguere il contratto in questione dal contratto d’appalto, il cui contenuto consiste, analogamente, nell’impegno di realizzare, verso corrispettivo, un’opera o un servizio. L’elemento discriminante tra le due fattispecie negoziali è la dimensione dell’impresa che esegue l’opera o fornisce il servizio: nel contratto d’opera si commissiona l’opera ad una piccola impresa che svolge la propria attività con prevalente lavoro personale dell’imprenditore artigiano stesso, mentre l’appalto presuppone l’utilizzo del lavoro di altre persone, assunte al di fuori del nucleo familiare, ossia una vasta organizzazione di mezzi produttivi, propria della media o grande impresa (v. ad es. Cass. n. 7307/2001 e Cass. n. 12519/2010).
Il contratto d’opera si distingue pure dalla vendita poiché in questa si dà prevalenza non già al lavoro da eseguire, bensì alla materia. Una soluzione interpretativa a riguardo ci viene fornita direttamente dall’art. 2223 c.c., in base al quale si osservano le norme sul contratto d’opera anche se la materia è fornita dal prestatore d’opera, purché le parti non abbiano avuto prevalentemente in considerazione la materia, nel qual caso si applicano le norme sulla vendita.
- Disciplina
La disciplina del contratto d’opera è per molti aspetti simile a quella dell’appalto: in caso di impossibilità sopravvenuta dell’esecuzione dell’opera per causa non imputabile ad una delle parti, il prestatore d’opera ha comunque diritto ad un compenso per il lavoro prestato in relazione all’utilità della parte dell’opera compiuta (art.2228 c.c.).
Quanto alla misura del corrispettivo, se questa non è convenuta dalle parti e non è determinabile secondo le tariffe professionali o gli usi, è stabilita dal giudice in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo (art.2225 c.c.).
Il prestatore è tenuto ad eseguire il lavoro secondo le condizioni pattuite e a regola d’arte.
Nel caso in cui contravvenga a tale obbligo, il committente può fissare un congruo termine, entro il quale il prestatore d’opera deve conformarsi a tali condizioni. Trascorso inutilmente tale termine, il committente può recedere dal contratto, salvo il risarcimento del danno (2224 c.c.).
Ciò implica che il committente possieda una facoltà di verifica sullo stato dell’opera e di disporre direttive, benché egli non possa dirigere il lavoro.
La denunzia delle difformità e dei vizi occulti dell’opera deve essere fatta, a pena di decadenza, entro otto giorni dalla scoperta e l’azione va esercitata entro un anno dalla consegna.
I diritti del committente in caso di difformità e di vizi dell’opera sono regolati dall’art. 1668, norma che disciplina l’appalto.
Anche nel contratto d’opera, però, l’accettazione dell’opera libera il prestatore da ogni responsabilità per difformità e vizi conosciuti o riconoscibili all’atto dell’accettazione, purchè non dolosamente occultati (art. 2226 c.c.).
Quanto al recesso unilaterale, questo può essere esercitato dal committente anche ad opera iniziata, purché tenga indenne il prestatore d’opera delle spese, del lavoro eseguito e del mancato guadagno (art. 2227).
Salvatore Solano, avvocato, ha contribuito a fondare la rivista giuridica “Ius in itinere”, con la quale collabora dal 2017.
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