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Cass. Civ. sez. II, 02.09.2020, n. 18197, sul divieto di patto successorio istitutivo

commento breve a cura della Dott.ssa Elena Terrizzi

Nel caso in epigrafe, i testamenti redatti nello stesso giorno – con atti separati – da due coniugi contenevano disposizioni reciproche in favore dei due testatori. Pur non configurandosi il divieto di cui all’art. 589 c.c., il quale contempla l’ipotesi di testamento redatto da due o più persone in un «medesimo atto», la Corte ha ritenuto che la validità dei testamenti simultanei non esclude la loro possibile invalidità in relazione al loro eventuale porsi come atti esecutivi di un precedente accordo concluso tra i testatori, avente per oggetto l’impegno di ciascuno a disporre in un certo modo della propria successione per causa di morte. In altri termini, pur non emergendo espressamente dai predetti testamenti l’intento dei coniugi di dar atto ad un patto successorio istitutivo, la Cassazione ha ritenuto che l’assoluta identità dei due testamenti fosse sufficiente a dimostrare la sussistenza di uno specifico e obiettivo accordo fra i testatori sulla base dei seguenti presupposti: contemporaneità della redazione, identità del contenuto, identità della forma.

La Corte ha dunque ammesso la possibilità che l’esistenza del patto successorio istitutivo emerga da elementi presuntivi da cui trarre – per via induttiva – la dimostrazione del vincolo, anche nell’ipotesi in cui non vi sia prova diretta di un espresso vincolo con cui i coniugi avrebbero inteso regolare pattiziamente le rispettive successioni. Così motivando, la Cassazione ha aderito a quella parte di dottrina secondo la quale non è necessario che l’esistenza del patto successorio risulti espressamente dal testamento, essendo sempre ammissibile qualunque mezzo di prova al fine di provare l’esistenza di un accordo che la legge considera come illecito.

In conclusione, i testamenti simultanei in oggetto sono stati dichiarati nulli non perché contrari al divieto di cui all’art. 589 c.c., ma perché considerati quali atti esecutivi di un impegno contrario al divieto di patti successori (art. 458 c.c.).

 

      LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                  

                    SEZIONE SECONDA CIVILE                           

SENTENZA

FATTI DI CAUSA

Nella causa ereditaria promossa da A.G. (poi proseguita dall’erede Al.An., nata il (OMISSIS)) contro A.G.S. (poi proseguita dalle eredi A.C. e A.A., nata il (OMISSIS)), la Corte d’appello di Catania ha rigettato l’appello proposto delle eredi del convenuto originario, A.G.S., contro la sentenza del Tribunale di Ragusa.

A.G. aveva chiamato in giudizio il fratello A.G.S. per far valere la nullità dei testamenti olografi dei comuni genitori, i quali avevano regolato le loro successioni con testamenti coevi e del medesimo contenuto.

Il tribunale ha accolto la domanda, ravvisando nelle due schede l’espressione di un patto successorio istitutivo.

Per quanto interessa in questa sede la corte di merito, ha dichiarato inammissibile il motivo d’appello (il secondo) con il quale le eredi di A.G.S. avevano censurato tale ratio decidendi.

Per la cassazione della sentenza A.C. ha proposto ricorso, affidato e tre motivi.

Al.An. (nata il (OMISSIS)) ha resistito con controricorso. A.A. (nata il (OMISSIS)) è rimasta intimata.

La causa, in un primo tempo, avviata per la trattazione camerale dinanzi alla sesta sezione civile, è stata rimessa in pubblica udienza.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 458,2727 e 2729 c.c..

Si sostiene che la corte d’appello ha presunto l’esistenza di un accordo fra i due coniugi testatori sulla base della contemporaneità di data e della identità del contenuto e della forma dei due testamenti. Sennonchè, sulla base di tali circostanze, la corte non avrebbe potuto trarre l’ulteriore implicazione della vincolatività dell’accordo sottostante, vincolatività essenziale per la configurabilità del patto successorio istitutivo.

Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 458,1372,1350 e 2729 c.c..

L’ipotetico accordo integrante il patto successorio avrebbe richiesto la forma scritta, con ulteriore violazione dell’art. 2729 c.c., non essendo consentita, in considerazione dell’onere formale imposto dalla presenza di immobili nelle due eredità, la prova per presunzioni.

Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 589 c.c..

Si evidenzia che, diversamente da quanto sostenuto originariamente dall’attore, la causa di nullità prevista dalla norma non è riscontrabile nel caso di specie, in presenza di testamenti scritti su documenti separati.

I giudici di merito hanno ritenuto assorbita la questione, che la ricorrente precisa di voler riproporre al fine di impedire la formazione del giudicato interno.

  1. Il primo motivo è inammissibile.

Occorre premettere che i testamenti, redatti lo stesso giorno con atti separati da A.G. e I.A., contenevano innanzitutto disposizioni reciproche in favore dei due testatori. Chi fosse morto per primo avrebbe avuto a titolo di legato l’usufrutto generale della impresa commerciale, menzionata in ambedue i testamenti. I testatori disponevano poi reciprocamente di parti di immobili di rispettiva appartenenza (pian terreno e primo piano del palazzo di (OMISSIS) e della casa di (OMISSIS)): il testatore superstite avrebbe ereditato la parte dell’altro. Ambedue i testatori avevano previsto una sostituzione per il caso che il designato non avesse voluto o potuto accettare e per il caso di commorienza: i beni sarebbero andati al figlio G.S.. I due testamenti contenevano disposizioni in favore dell’altro figlio G., al quale i testatori lasciavano le quote di relativa spettanza di altri immobili (terreno agricolo e fabbricato annesso di (OMISSIS); secondo piano di (OMISSIS); garage di (OMISSIS)). I testamenti contenevano una disposizione di chiusura con la quale si lasciavano gli altri beni al figlio G.S., designato quale legatario dei beni che ciascuno dei testatori avrebbe ereditato da chi dei due fosse morto per primo.

  1. Occorre ulteriormente premettere che l’art. 589 c.c. (Testamento congiuntivo o reciproco) dispone “non si può fare testamento da due o più persone nel medesimo atto, nè a vantaggio di un terzo, nè con disposizione reciproca”. Diversa dal testamento congiuntivo è l’ipotesi del testamento simultaneo che ricorre quando due disposizioni testamentarie, sia pure reciproche, costituiscano due atti perfettamente distinti, quantunque scritti sullo stesso foglio (Cass. n. 2942/1937; n. 5508/2012). L’utilizzo dello stesso strumento cartaceo non esclude l’autonomia delle singole dichiarazioni testamentarie. Nè l’autonomia delle singole dichiarazioni può essere esclusa dalla reciprocità delle disposizioni (Cass. n. 2364/1959).

A maggior ragione non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 589 c.c., l’ipotesi dei testamenti simultanei redatti con atti separati dai testatori, a prescindere dalla circostanza che il loro oggetto sia costituito da lasciti reciproci ovvero destinati a beneficiare uno o più terzi. Si osserva che “in presenza di schede testamentarie separate non ricorre “quella presunzione assoluta di mancanza di una libera estrinsecazione della volontà dei testatori propria del testamento congiuntivo, legata quindi alla manifestazione di volontà dei testatori in un documento unitario” (Cass. n. 5508/2012).

Nello stesso tempo si deve chiarire che il riconoscimento della validità dei testamenti simultanei, non esclude la loro possibile invalidità da un diverso punto di vista, in relazione al loro eventuale porsi come atti esecutivi di un precedente accordo concluso dai testatori e avente per oggetto l’impegno di ciascuno a disporre in un certo modo della propria successione per causa di morte.

In particolare questa Corte, nel delineare la distinzione fra testamenti simultanei validi e il patto successorio istitutivo, ha chiarito che “si ha patto successorio, vietato, ai sensi dell’art. 458 c.c., quando le disposizioni testamentarie redatte da più persone, pur essendo contenute in schede formalmente distinte, danno luogo a un accordo con il quale ciascuno dei testatori provvede alla sua successione in un determinato modo, in determinante correlazione con la concordata disposizione dei propri beni da parte degli altri (Cass. n. 2623/1982. Nella specie si è ravvisato un patto successorio vietato, avendo, ciascuno dei due coniugi, lasciato i propri beni a uno dei due figli, perchè l’altro coniuge aveva disposto delle sue sostanze a favore dell’altro figlio).

  1. Tanto premesso, occorre rilevare che la corte d’appello ha preso le mosse dal rilievo che “Il giudice di prime cure, in particolare, esaminando i due testamenti ne ha evidenziato l’assoluta identità. Ricavando da ciò la conclusione che essi sono manifestazione di specifico e obiettivo accordo fra i testatori. Accordo che inferisce da tre elementi obiettivi: la contemporaneità della redazione, l’identità del contenuto e l’identità della forma”.

Con il secondo motivo d’appello l’attuale parte ricorrente aveva censurato la sentenza del tribunale perchè l’esistenza del patto successorio istitutivo, riconosciuta dal primo giudice, non trovava riscontro nella prova del “vincolo con cui A.G. e I.A. avrebbero inteso regolare pattiziamente le rispettive successioni”.

La corte d’appello ha dichiarato inammissibile la censura: premesso che con il motivo A.A. e C. avevano affermato apoditticamente che nella specie non vi era la prova del vincolo con cui A.G. e I.A. avrebbero intero regolare pattiziamente le rispettive successioni, e si erano limitate a sostenere che il patto successorio deve escludersi quando tra le parti non sia intervenuta alcuna convenzione, la corte di Catania ha sottolineato che la censura così articolata non si confrontava con la motivazione della sentenza di primo grado, che aveva dato “adeguato conto degli elementi presuntivi da cui trarre, per via induttiva, la dimostrazione del vincolo”.

La corte d’appello ha quindi adottato una statuizione in rito, di inammissibilità del motivo di gravame per difetto di specificità, in quanto non correlato alla ratio decidendi della sentenza di primo grado. La corte etnea non ha quindi esaminato il merito della censura, ma ha adottato una statuizione di contenuto processuale, evidenziando che a fronte della motivazione della sentenza di primo grado che aveva dato conto degli elementi presuntivi da cui trarre, per via inferenziale, la dimostrazione del vincolo, le appellanti si erano limitate a prospettare una doglianza apodittica e generica, che non coglieva la sostanza dell’accertamento e della statuizione del primo giudice.

Pertanto, il primo motivo del ricorso per cassazione deve essere dichiarato inammissibile, perchè con esso non è veicolata una censura che investa l’error in procedendo che avrebbe in ipotesi compiuto la corte d’appello nel dichiarare inammissibile il motivo di gravame per difetto di specificità, ma si deduce un error in indicando – la supposta violazione e falsa applicazione degli artt. 458,2727 e 2729 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3 – sulla premessa che la sentenza d’appello abbia riconosciuto fondati, convalidandoli, gli elementi presuntivi evidenziati dal tribunale, quando invece, questa, si è arrestata prima, dichiarando inammissibile il motivo di appello per ragioni attinenti alle modalità della relativa formulazione.

  1. Il secondo motivo di ricorso è infondato.

Questa corte condivide la soluzione, proposta dalla più accreditata dottrina, secondo cui è non è necessario che l’esistenza del patto successorio istitutivo risulti dal testamento, quale motivo determinante della disposizione (art. 626 c.c.), o da atto scritto, ma è sempre ammissibile qualunque mezzo di prova, perchè si tratta di provare un accordo che la legge considera come illecito. E’ utile operare un parallelo con quanto prescrive l’art. 1417 c.c., in materia di prova della simulazione, che può essere liberamente provata dalle parti quando l’azione è diretta ad accertare la illiceità del contratto dissimulato (Cass. n. 5555/1988; n. 11924/1999; n. 26317/2017. Si veda altresì Cass. n. 1164/1968, nella quale è ventilata la possibilità che la vendita di quota indivisa di immobile di proprietà del padre, prima della sua morte, da un figlio in favore degli altri, sia riconosciuta nulla per violazione del divieto del patto successorio dispositivo, “ove risulti accertato che il suo oggetto sia stato considerato dalle parti come compreso in una possibile successione futura”).

  1. Il terzo motivo è inammissibile.

I testamenti simultanei sono stati riconosciuti nulli non perchè fatti in violazione dell’art. 589 c.c., ma perchè con essi è stata data esecuzione a un impegno contrario al divieto di patti successori.

  1. In conclusione il ricorso deve essere rigettato.

Avuto riguardo alla natura della questione decisa sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.

Ci sono le condizioni per dare atto della sussistenza dei presupposti dell’obbligo del versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità; ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 10 gennaio 2020 e, a seguito di riconvocazione, il 1 aprile 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2020

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