Cass. Pen. Sez. II, 11 dicembre 2020, n. 35467 in tema di misure di sicurezza e sospensione dei termini di impugnazione previsti dalla normativa Covid-19
La massima
“Nei procedimenti penali in cui l’imputato sia sottoposto ad una misura di sicurezza detentiva, non si applica la sospensione del decorso dei termini prevista dal legislatore per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Il caso
La Corte d’Appello di Roma, con ordinanza del 01/06/2010, dichiarava inammissibile, per tardività, l’appello proposto nell’interesse di S.C.D. avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Velletri in data 19/12/2019. Essendo applicata una misura di sicurezza detentiva, doveva, infatti, ritenersi inoperante la sospensione dei termini per impugnare, disposta dalla normativa emergenziale di cui al d.l. n. 18/2020.
Proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato, deducendo l’erronea applicazione del D.L. n. 18 del 2020, art. 18 ed invocando la tempestività dell’atto di gravame.
La motivazione
Nell’occasione, la Suprema Corte ha ripercorso i tratti salienti della disciplina emergenziale emanata dal legislatore per fronteggiare il quadro epidemiologico – COVID-19 – facente capo al nostro Paese, avuto riguardo alla calzante e progressiva introduzione di alcune disposizioni in tema di attività giudiziaria con il rinvio dell’udienza – nel primo periodo – e la sospensione del decorso dei termini per il compimento degli atti processuali. La ridetta sospensione, «già prevista dal d.l. n. 11/2020 per il periodo compreso tra il 9 e il 22 marzo 2020, è stata ribadita dal d.l. n. 18/2020, art. 83, comma 2, (conv., con modificazioni, dalla l. n. 27/2020) in termini parzialmente diversi e con intenti all’evidenza onnicomprensivi (fatte salve le eccezioni di cui al comma 3 dello stesso articolo)».
Il citato art. 83, al comma secondo, dopo aver ampliato la durata della sospensione ex lege del decorso dei termini al periodo compreso dal 9 marzo al 15 aprile (periodo ulteriormente ampliato fino all’11 maggio dal d.l. n. 23/2020, art. 36), ha specificato che «si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali».
La normativa in parola ha, tuttavia, individuato alcune particolari categorie di procedimenti per i quali, stante la stringente urgenza della loro trattazione, le disposizioni in tema di rinvio delle udienze e di sospensione del decorso dei termini non possono applicarsi. Secondo il dictum della Corte, infatti: «all’interno di tale categoria, peraltro, il legislatore ha tracciato nel settore penale una distinzione definita in dottrina tra procedimenti “ad urgenza assoluta” (da trattare quindi in ogni caso) e procedimenti “ad urgenza relativa” (da trattare cioè solo ad istanza di parte): una distinzione introdotta già con il d.l. n. 11/2020 (dove peraltro si faceva riferimento alle udienze, e non ai procedimenti: cfr. art. 2, comma 2, lett. g), e ribadita nel d.l. n. 18/2020, art. 83, comma 3, lett. b). In particolare, rientrano nella prima categoria – ai sensi della prima parte della predetta disposizione, come modificata dalla legge di conversione – i procedimenti di convalida dell’arresto, del fermo e dell’ordine di allontanamento dalla casa familiare, i procedimenti per cui nel periodo di sospensione o nei sei mesi successivi scadono i termini di cui all’art. 304 c.p.p., comma 6, i procedimenti di estradizione per l’estero e quelli per la consegna di un imputato o condannato all’estero in applicazione delle disposizioni in tema di mandato di arresto Europeo, nonché i procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive (ovvero pende la relativa richiesta). Nella seconda parte dell’art. 83, comma 3, lett. b), invece, sono elencati i procedimenti in cui le disposizioni in tema di rinvio delle udienze e di sospensione dei termini non operano “quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda”. Si tratta dei procedimenti a carico di persone detenute, quelli in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza, i procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione (e quelli in cui tali misure sono state disposte), nonché i procedimenti che presentano carattere di urgenza per la necessità di acquisire prove indifferibili ai sensi dell’art. 392 c.p.p.».
Dunque, nel caso in esame, posto che al ricorrente risultava provvisoriamente applicata una misura di sicurezza detentiva, la Corte di ha correttamente applicato le norme summenzionate, ritenendo inoperante la sospensione dei termini per l’impugnazione che risultava tardiva.
Per questi motivi, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Sentenza disponibile: Corte di Cassazione sent. n. 35447:2020
La dott.ssa Ilaria Marchì nasce a Enna il 29 ottobre del 1993.
Dopo aver conseguito diploma di maturità scientifica nell’anno 2012 presso l’I.S.I.S.S. “G. Falcone” di Barrafranca (EN), si iscrive presso l’Università degli Studi Kore di Enna, conseguendo nell’ottobre 2017 laurea magistrale in Giurisprudenza.
Il suo percorso post-universitario risulta ricco di esperienze formativo-professionali.
Dal novembre 2017 fino al novembre 2019, ha svolto la pratica forense presso lo studio legale “Piazza & Associati”, occupandosi della redazione di atti giudiziari di varia natura, penale e civile, nonché di attività di udienza.
A far data dal maggio 2018 fino all’ottobre 2019, ha svolto tirocinio giudiziario ex art. 73 d.l. n. 79/2013, presso la Corte d’Appello di Caltanissetta.
Durante i primi sei mesi di tale periodo formativo ha coadiuvato il Presidente della Seconda Sezione Penale della Corte D’Appello di Caltanissetta, partecipando alle attività di udienza, alle successive camere di consiglio, predisponendo relazioni di inizio processo, stralci di sentenze, provvedimenti giudiziali di vario genere, nonché partecipando a procedimenti di applicazione di misure di prevenzione.
E’ stata impegnata anche presso l’Ufficio del Processo, svolgendo adempimenti di vario genere.
I successivi 12 mesi di formazione li ha eseguiti presso la Corte d’Assise d’Appello di Caltanissetta, coadiuvando strettamente il Presidente, ed il Giudice a latere, partecipando a diversi processi di estremo rilievo, quali, tra gli altri, Borsellino quater e Capaci bis.
La sua specifica attività è stata quella di redigere le relazioni di inizio processo- crono-storia del primo grado di giudizio- nonché sintesi di atti d’appello e redazione bozze motivazionali di sentenza.
Nel luglio 2019 ha conseguito un master di II livello presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, Università degli Studi Kore di Enna.
Ad oggi lavora presso un noto studio legale in Sicilia, “Studio Legale Sinatra & Partners”, occupandosi di attività giudiziale e stragiudiziale e, più specificamente, della redazione di atti giudiziari di vario tipo, di natura penale (come redazione di esposti, querele, atti di gravame, istanze, etc…) e civile.
Con precipuo riguardo al diritto penale, branca specializzante del ridetto studio, si occupa di fornire consulenza ed assistenza legale personalizzata al cliente, trattando reati contro la persona (omicidio, lesioni personali), contro il patrimonio (rapina, estorsione, furto, ricettazione, riciclaggio), reati in materia di sostanze stupefacenti (detenzione a fini di spaccio, associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga), reati associativi e di criminalità organizzata (associazione a delinquere, associazione di stampo mafioso, associazione sovversiva), reati sessuali e prostituzione (violenza sessuale, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione), reati contro la famiglia (stalking) e reati contro la Pubblica Amministrazione.
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