giovedì, Aprile 18, 2024
Criminal & Compliance

Cass. Pen., Sez. III, 12 aprile 2023, n. 15248 sulla prova del dissenso della persona offesa nel reato di violenza sessuale

Massima
Il giudice d’appello, in caso di riforma in senso assolutorio della sentenza di condanna di primo grado, sulla base di una diversa valutazione del medesimo compendio probatorio, è tenuto a strutturare la motivazione della propria decisione in maniera rafforzata, dando puntuale ragione delle difformi conclusioni assunte (Cass. pen., sez. III, 12 aprile 2023, n. 15248).

Il caso
La sentenza origina dal ricorso per cassazione presentato dal Procuratore Generale della Corte d’Appello di Torino contro la sentenza emessa dalla Corte della medesima città.
Il gravame si basava sul vizio di contraddittorietà e illogicità della motivazione, in quanto non risulterebbe provata, difformemente da quanto sostenuto dai giudici di appello, la mancanza di dissenso da parte della ritenuta persona offesa.
Sarebbe quindi altresì illogica la motivazione della sentenza nella parte in cui esclude la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, pur in presenza di chiare manifestazioni di dissenso. Sarebbe illogica, inoltre, la motivazione nella parte in cui rileva l’esistenza di un tacito consenso nelle circostanze per cui la persona offesa si sarebbe recata in bagno dimenticando la porta socchiusa e chiedendo all’imputato di consegnarle dei fazzoletti, mantenendo socchiusa la porta.

La sentenza
Nell’esaminare il ricorso, la Suprema corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza della Corte d’Appello sia illogica nella misura in cui non solo si ricava un sostanziale invito al rapporto sessuale da circostanze, quali la porta socchiusa del bagno e la richiesta di consegna di fazzoletti per asciugarsi, certamente in sé logicamente lontane da un tale significato, ma anche perché, alfine, si sostiene che l’imputato avrebbe avuto la consapevolezza di avere equivocato la volontà della giovane: circostanza, questa, che presuppone un dissenso all’atto sessuale, rispetto al quale la corte non si misura, né nell’illustrare quando esso intervenne e in che termini, né tantomeno nello spiegare come esso possa essere superato sul piano dell’elemento psicologico del reato.
Non è poi sufficiente l’affermazione per cui la donna non avrebbe saputo gestire l’invito – che, evidenziano i giudici, non è logicamente desumibile da una mera porta socchiusa e da una richiesta di consegna di fazzolettini -, tantomeno da parte di una persona che la corte stessa ritiene in stato di alterazione alcolica.
Inoltre, in caso di riforma, in senso assolutorio, della sentenza di condanna di primo grado, sulla base di una diversa valutazione del medesimo compendio probatorio, pur non essendo obbligato alla rinnovazione della istruttoria dibattimentale, è tenuto a strutturare la motivazione della propria decisione in maniera rafforzata, dando puntuale ragione delle difformi conclusioni assunte.
La Corte di cassazione ha quindi annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’Appello di Torino.

Francesco Martin

Dopo il diploma presso il liceo classico Cavanis di Venezia ha conseguito la laurea in Giurisprudenza (Laurea Magistrale a Ciclo Unico), presso l’Università degli Studi di Verona nell’anno accademico 2016-2017, con una tesi dal titolo “Profili attuali del contrasto al fenomeno della corruzione e responsabilità degli enti” (Relatore Chia.mo Prof. Avv. Lorenzo Picotti), riguardante la tematica della corruzione e il caso del Mose di Venezia. Durante l’ultimo anno universitario ha effettuato uno stage di 180 ore presso l’Ufficio Antimafia della Prefettura UTG di Venezia (Dirigente affidatario Dott. N. Manno), partecipando altresì a svariate conferenze, seminari e incontri di studi in materia giuridica. Dal 30 ottobre 2017 ha svolto la pratica forense presso lo Studio dell’Avv. Antonio Franchini, del Foro di Venezia. Da gennaio a luglio 2020 ha ricoperto il ruolo di assistente volontario presso il Tribunale di Sorveglianza di Venezia (coordinatore Dott. F. Fiorentin) dove approfondisce le tematiche legate all'esecuzione della pena e alla vita dei detenuti e internati all'interno degli istituti penitenziari. Nella sessione 2019-2020 ha conseguito l’abilitazione alla professione forense presso la Corte d’Appello di Venezia e dal 9 novembre 2020 è iscritto all’Ordine degli Avvocati di Venezia. Da gennaio a settembre 2021 ha svolto la professione di avvocato presso lo Studio BM&A - sede di Treviso e da settembre 2021 è associate dell'area penale presso MDA Studio Legale e Tributario - sede di Venezia. Da gennaio 2022 è Cultore di materia di diritto penale 1 e 2 presso l'Università degli Studi di Udine (Prof. Avv. Enrico Amati). Nel luglio 2022 è risultato vincitore della borsa di ricerca senior (IUS/16 Diritto processuale penale), presso l'Università degli Studi di Udine, nell'ambito del progetto UNI4JUSTICE. Nel dicembre 2023 ha frequentato il corso "Sostenibilità e modelli 231. Il ruolo dell'organismo di vigilanza" - SDA Bocconi. È socio della Camera Penale Veneziana “Antonio Pognici”, e socio A.I.G.A. - sede di Venezia.

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