venerdì, Luglio 26, 2024
Criminal & Compliance

Cass. Pen., Sez. III, 27 ottobre 2023, n. 43569 sui limiti di applicabilità della nuova causa di non punibilità ex art. 23, D.L. n. 30 marzo 2023, n. 34

La massima
L’estinzione del debito tributario con le modalità e nei termini processuali definiti dall’art. 23 D.L. n. 30 marzo 2023, n. 34 costituisce una nuova causa di non punibilità dai precisi presupposti applicativi che si affianca, ma non si sostituisce, né si estende alla causa di non punibilità di cui all’art. 13 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (Cass. Pen., Sez. III, 27 ottobre 2023, n. 43569).

Il caso
La pronuncia trae origine dal ricorso presentato dal difensore dell’imputato contro la sentenza emessa dalla Corte d’appello che aveva confermato la sentenza del Tribunale, con la quale l’imputato era stato condannato, alla pena sospesa di mesi otto di reclusione, perché ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 10-ter D.Lgs. 174/2000, perché quale legale rappresentante di una società, non aveva l’imposta sul valore aggiunto dovuta, in base alla dichiarazione Iva relativa all’anno di imposta 2013, nel termine previsto per il pagamento dell’acconto Iva, per l’ammontare di Euro 3.998.335,00.
Il gravame si basava sulla violazione di legge, la mancata assunzione di una prova decisiva e l’applicazione della speciale causa di non punibilità introdotta dall’art. 23 D.L. 34/2023.

La sentenza
In via preliminare la Corte afferma che il reato di omesso versamento Iva è un reato omissivo proprio che si consuma al momento della scadenza prevista dalla legge (termine per il versamento dell’acconto per l’anno successivo) sulla base della dichiarazione Iva, e risponde dell’omissione il soggetto che al momento della scadenza del termine per compiere il versamento è il legale rappresentante della società che, di norma, è anche il soggetto che ha predisposto e sottoscritto la dichiarazione annuale a fini Iva che riassume tutte le operazioni impositive dell’imposta e ne calcola il debito/credito.
Ai fini della integrazione del reato di cui all’art. 10-ter D.Lgs. 74/2000, è necessario e sufficiente che l’imposta sul valore aggiunto non versata sia quella dovuta in base alla dichiarazione annuale essendo irrilevante, ai fini penali, le vicende sottostanti che hanno generato il debito.
Ai fini della integrazione del reato di omesso versamento dell’IVA di cui all’art. 10- ter D.Lgs. 74/2000, l’imposta dovuta è quella risultante dalla dichiarazione annuale del contribuente, e non quella effettiva desumibile dalle annotazioni contabili.
Ne consegue che è irrilevante, ai fini dell’integrazione della fattispecie di reato di cui all’art. 10-ter D.Lgs. 74/2000, la cliscrasia tra quanto dichiarato e quanto, eventualmente, risultante aliunde, essendo irrilevante, ai fini che qui rilevano, ogni accertamento sulla vicenda contrattuale sottostante da cui scaturisce l’obbligazione contrattuale.
Con riferimento poi alla causa di non punibilità di nuovo conio, questa si affianca a quella già prevista dall’art. 13 D.Lg. n. 74/2000, non essendo qualificabile, come sostiene la difesa, quale estensione della causa di non punibilità, anche ai casi di pagamento integrale del debito intervenuti prima della pronuncia della sentenza di appello, dovendo trovare applicazione retroattiva in quanto norma più favorevole nel frattempo intervenuta.
È proprio il riferimento alle modalità e ai termini indicati nei citati commi che delinea una nuova causa di non punibilità, avente presupposti specificatamente indicati che viene ad affiancare quella generale prevista dall’art. 13 e che non viene in rilievo in questa sede non potendo trovare applicazione per assenza dei presupposti.

La legge di bilancio 2023 ha infatti introdotto uno strumentario di norme che permette ai contribuenti di definire con modalità agevolate, e dunque in deroga alle regole ordinarie, la pretesa tributaria ovvero il relativo contenzioso. Ciò premesso, per quanto qui di interesse, il comma 153 fa espresso riferimento, quanto ai presupposti di applicazione, alle «dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso, richieste con le comunicazioni previste del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis e art. 54-bis  D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per le quali il termine di pagamento di cui all’art. 2, comma 2, D.L. 18 dicembre 1997, n. 462, non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore della presente legge».

Si tratta in ultima analisi di una disposizione nuova che introduce una causa di non punibilità speciale, che viene ad affiancarsi, ma non sostituisce né estende l’applicazione della causa di non punibilità ex art. 13 D.L. 34/2023, sicché non può trovare applicazione nel procedimento penale in oggetto perché non sussistono i presupposti di applicazione.

La Corte di cassazione ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Francesco Martin

Dopo il diploma presso il liceo classico Cavanis di Venezia ha conseguito la laurea in Giurisprudenza (Laurea Magistrale a Ciclo Unico), presso l’Università degli Studi di Verona nell’anno accademico 2016-2017, con una tesi dal titolo “Profili attuali del contrasto al fenomeno della corruzione e responsabilità degli enti” (Relatore Chia.mo Prof. Avv. Lorenzo Picotti), riguardante la tematica della corruzione e il caso del Mose di Venezia. Durante l’ultimo anno universitario ha effettuato uno stage di 180 ore presso l’Ufficio Antimafia della Prefettura UTG di Venezia (Dirigente affidatario Dott. N. Manno), partecipando altresì a svariate conferenze, seminari e incontri di studi in materia giuridica. Dal 30 ottobre 2017 ha svolto la pratica forense presso lo Studio dell’Avv. Antonio Franchini, del Foro di Venezia. Da gennaio a luglio 2020 ha ricoperto il ruolo di assistente volontario presso il Tribunale di Sorveglianza di Venezia (coordinatore Dott. F. Fiorentin) dove approfondisce le tematiche legate all'esecuzione della pena e alla vita dei detenuti e internati all'interno degli istituti penitenziari. Nella sessione 2019-2020 ha conseguito l’abilitazione alla professione forense presso la Corte d’Appello di Venezia e dal 9 novembre 2020 è iscritto all’Ordine degli Avvocati di Venezia. Da gennaio a settembre 2021 ha svolto la professione di avvocato presso lo Studio BM&A - sede di Treviso e da settembre 2021 è associate dell'area penale presso MDA Studio Legale e Tributario - sede di Venezia. Da gennaio 2022 è Cultore di materia di diritto penale 1 e 2 presso l'Università degli Studi di Udine (Prof. Avv. Enrico Amati). Nel luglio 2022 è risultato vincitore della borsa di ricerca senior (IUS/16 Diritto processuale penale), presso l'Università degli Studi di Udine, nell'ambito del progetto UNI4JUSTICE. Nel dicembre 2023 ha frequentato il corso "Sostenibilità e modelli 231. Il ruolo dell'organismo di vigilanza" - SDA Bocconi. È socio della Camera Penale Veneziana “Antonio Pognici”, e socio A.I.G.A. - sede di Venezia.

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