Cass. Pen., Sez.VI, 9 ottobre 2020, n. 28210 sulla responsabilità amministrativa della Società per prescrizione del reato presupposto
breve commento a cura di Stefania Azzolino
Con sentenza Sentenza 28210 9 ottobre 2020 del 9 ottobre, la Corte di Cassazione è intervenuta in relazione all’aspetto relativo alla distinta e autonoma responsabilità dell’ente rispetto alla persona fisica autrice del reato (art. 8 d.lgs. 231/01).
La Corte di Cassazione ha stabilito che, nell’ipotesi in cui intervenga la prescrizione del reato presupposto, non determinando questo, il venir meno automatico della responsabilità dell’ente, è, in ogni caso, necessario che il giudice verifichi la sussistenza del fatto che costituisce reato e, conseguentemente, sia tenuto ad accertare che il delitto, prescritto e commesso dalla persona fisica, sia stato qualificato, dal punto di vista giuridico, correttamente.
Ne risulta che, anche nell’ipotesi in cui venga accertata l’intervenuta prescrizione, il giudice è comunque tenuto ad effettuare un accertamento autonomo della responsabilità amministrativa dell’ente nel cui interesse e vantaggio il reato è stato posto in essere.
In particolare, l’accertamento del giudice non potrà esulare da una verifica, ancorché incidentale, della sussistenza del fatto criminoso da cui deriva la responsabilità medesima.