Concorso doloso nel reato colposo e concorso colposo nel reato doloso
Concorso doloso nel reato colposo e concorso colposo nel reato doloso, cosa s’intende?
La dottrina in materia è divisa sulla configurabilità di una partecipazione dolosa ad un delitto colposo e viceversa; in particolare risulta problematico definire l’elemento soggettivo nel reato realizzato da più persone. Si possono realizzare ipotesi a concorso misto, ossia di partecipazione dolosa a delitto colposo, si pensi ad esempio al caso di un soggetto che istiga taluno, già in errore colposo inescusabile, sulla natura tossica di una sostanza, ad immetterla in acque destinate all’alimentazione. O viceversa si possono verificare ipotesi di partecipazione colposa ad un delitto doloso come il caso di un soggetto a conoscenza di un astratto proposito omicida di una donna le consegna del veleno per topi pensando che serva per uccidere i ratti, ma la donna lo usa per uccidere il marito. [1]
Analizzando il concorso doloso nel reato colposo, va considerata la struttura del dolo “di concorso”, che aggiunge altri aspetti peculiari alla struttura base del dolo (artt. 42-43 cp). Si pone il dubbio, se sia necessario l’ulteriore requisito della volontà comune tra i concorrenti che presuppone che tutti i concorrenti abbiano la reciproca coscienza e volontà di cooperare con gli altri per la realizzazione del fatto. Secondo la dottrina moderna questa con-volontà non è necessaria per tutti i concorrenti, infatti si ammette il concorso unilaterale – il concorso doloso nel reato colposo – compiuto da colui che con condotta atipica dolosa, sfruttando quella dei concorrenti a titolo di colpa, si serve di questi come fossero “autori mediati”.
Come si può notare, la teorizzazione del concorso doloso nel reato colposo dipende strettamente:
1) dalla considerazione che esistono norme che contemplano esplicitamente la diversità del titolo della responsabilità dei singoli concorrenti;
2) dalla considerazione che il concorso di persone nel reato può essere formato da un’unica fattispecie di reato colposa, attribuita però a titolo doloso al concorrente che si “inserisce” mediante una condotta atipica;
3) dall’opinione in base alla quale per il concorso di persone non sia necessaria la consapevolezza e volontà di cooperare, per la realizzazione comune del fatto di reato per tutti i concorrenti; [2]
Sostenere la configurabilità del concorso doloso in delitto colposo presenta notevoli risvolti pratici, nella misura in cui consente l’incriminabilità di condotte atipiche, che altrimenti rimarrebbero impunite.
In merito, invece, al concorso colposo nel delitto doloso la dottrina maggioritaria ne nega l’ammissibilità sulla base di tre considerazioni:
- l’art.113 fa riferimento unicamente alla copperazione nel delitto colposo e non alla cooperazioe colposa nel delitto, dunque tale norma rappresenta una fattispecie di sbarramento.
- l’ art. 42 co. 2 dispone che i delitti colposi devono essere espressamente previsti dalla legge.
- Il legislatore ha espressamente previsto ipotesi nominate di agevolazione colposa di un altrui fatto doloso per cui vige il principio ubi lex voluit,dixit.
La dottrina moderna, in merito a due note sentenze della Corte Cost. del 1988, ed in ossequio al rispetto del dettato costituzionale dell’art. 27, ritiene che l’evento del reato vada attribuito a titolo di colpa, se ve ne sono i presupposti, a chi collabora nel delitto pur volendone uno diverso. Dunque, chi collabora in un delitto, non volendo il fatto, affidandosi imprudentemente anche alla condotta altrui, risponderà per colpa di un delitto compiuto in un concorso doloso. [3]
Va menzionata, inoltre, la sentenza del 27 luglio 2016, la n. 32567 pronunciata dalla Corta di Cassazione, sez. IV penale, con la quale viene ammessa la configurabilità del concorso colposo nel reato doloso, dove il fatto è punito anche nella forma colposa e risulta violata una regola cautelare preordinata a prevenire reati dolosi da parte dei terzi. Nel caso di specie gli agenti di polizia preposti al rinnovo del porto d’armi, hanno accordato il provvedimento ad un soggetto destinatario del divieto d’urgenza di tenere le armi, il quale successivamente ha ucciso due persone con arma regolarmente acquistata. In questa fattispecie rileva il duplice elemento soggettivo: la colpa, da parte dell’agente e il dolo, da parte del terzo. Il soggetto attivo risponde a titolo di colpa, in relazione ad un evento che viene posto a suo carico per l’intervento di un successivo fattore, che si inserisce nella serie casuale, non differentemente da quanto accade nel normale paradigma del delitto colposo, con la sola peculiarità che è qui costituito dall’agire umano, un comportamento umano volontario, cioè caratterizzato da dolo. [4]
Si può cpsì concludere con la tesi dell’unicità del titolo di responsabilità dei concorrenti. L’art. 110 prevede che il concorso di persone nel reato si ha quando più persone concorrono nel medesimo reato e ogni condotta del singolo concorrente diventa comune a tutti gli altri. In questo caso è punibile sulla base del medesimo titolo soggettivo. E’ inammissibile una diversificazione dell’elemento soggettivo nell’ambito di uno stesso reato realizzato in concorso. Nel caso di concorso misto, ciascun soggetto dovrà rispondere di un proprio reato, a titolo di dolo o di colpa, indipendentemente da ogni considerazione sull’altro soggetto attivo. Altra parte della dottrina sostiene invece la configurabilità di una partecipazione da parte dei concorrenti aventi differenti atteggiamenti psicologici. Viene inoltre ammessa così la configurabilità del concorso nel reato di persone con differenti elementi soggettivi.
FONTI:
[1] Garofoli R., diritto penale parte generale, V edizione 2017-2018
[2] – [3] https://www.diritto.it/ , Il differente titolo di responsabilità dei partecipanti al concorso di reati: il concorso doloso nel reato colposo ed il concorso colposo nel reato doloso
[4] www.neldiritto.it, Corte di Cassazione, sez. IV penale, sentenza 27 luglio 2016, n. 32567 ricognizione
Mariaelena D’Esposito è nata a Vico Equense nel 1993 e vive in penisola sorrentina. Laureata in giurisprudenza alla Federico II di Napoli, in penale dell’economia: “bancarotta semplice societaria.”
Ha iniziato il tirocinio forense presso uno studio legale di Sorrento e spera di continuare in modo brillante la sua formazione.
Collabora con ius in itinere, in particolare per l’area penalistica.