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Cons. St., sez. III, 29 novembre 2018, n. 6791

L’art. 100 del T.U.L.P.S. attribuisce all’autorità di pubblica sicurezza e, in particolare, al Questore il potere di sospendere e revocare la licenza commerciale relativa ad un esercizio pubblico che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini.

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5694 del 2018, proposto dal signor Ba. St., in proprio e nella qualità di Am. Un. della Nu. On. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Ma. Co. e An. Or., e con questi elettivamente domiciliato in Roma, Via (…), presso lo studio dell’avvocato An. Or.,

contro

il Ministero dell’interno e la Questura di Brescia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege, in Roma, Via (…);
il Questore della Provincia di Brescia, non costituito in giudizio,;

per la riforma

della sentenza del Tar Lombardia, sezione staccata di Brescia, sez. II, 21 maggio 2018, n. 496, che ha respinto il ricorso proposto avverso il decreto del Questore della Provincia di Brescia del 10 agosto 2017, che ha disposto, ai sensi dell’art. 100 TULPS, la sospensione, per quindici giorni, delle autorizzazioni intestate al signor Ba. St., legale rappresentante della società “Nu. On. s.r.l.”, per lo svolgimento, all’interno dei locali siti in (omissis), via (omissis), di “trattenimenti danzanti”, nonché dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno e della Questura di Brescia;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2019 il Cons. Giulia Ferrari e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, è stato impugnato il decreto del Questore della Provincia di Brescia del 10 agosto 2017 che ha disposto, ai sensi dell’art. 100 TULPS, la sospensione per quindici giorni, delle autorizzazioni intestate al signor Ba. St., legale rappresentante della società “Nu. On. s.r.l.”, per lo svolgimento, all’interno dei locali siti in (omissis), via (omissis), di “trattenimenti danzanti”, nonché dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande.
Tale sospensione è stata decisa a seguito di interventi effettuati dalle Forze dell’Ordine in merito a ripetuti episodi verificatisi nel corso dell’ultimo biennio (dal 17 gennaio 2016 fino al 6 agosto 2017) sia all’interno del locale, sia nelle aree esterne ad esso, nelle quali è situato il parcheggio, consistenti, all’interno del locale, in frequenti episodi di violenza accompagnati dalla rilevata presenza di soggetti dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti (tipo anfetamina e MDMA), distribuite anche a minori di età ; all’esterno del locale, in risse; sia all’esterno che all’interno della discoteca, in furti.
Il signor St. Ba., nella qualità di legale rappresentante della società “Nu. On. s.r.l.”, ha impugnato il decreto di sospensione del Questore dinanzi al Tar Brescia che, con sentenza 21 maggio 2018, n. 496, ha respinto il ricorso.
Il signor Ba. ha dedotto:
a) Eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto dei presupposti per l’applicazione dell’art. 100, r.d. 18 giugno 1931, n. 773, in quanto la discoteca Nu. On. non è né un ricettacolo di delinquenti qualificati né di persone pregiudicate aventi connotazione peculiare di pericolosità sociale e criminale ma è frequentata da giovani amanti della musica che, occasionalmente, fanno uso di sostanze psicotrope o alcoliche senza essere dediti a delitti di traffico di sostanze stupefacenti.
b) Eccesso di potere per omesso esame di un fatto decisivo che determina l’insussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione cautelare della sospensione della licenza commerciale in generale e di quella comunale in particolare poiché, all’interno del locale Nu. On., non avvengono “episodi di violenza” o “risse” in quanto nella discoteca iniziano diatribe verbali focose che sfociano all’esterno della discoteca e nell’area adiacente il locale Nu. On. in vere e proprie colluttazioni violente di individui maneschi e senza armi che divengono dei corrissanti. La riprova è nelle relazioni dell’Arma dei Carabinieri, dalle quali emerge che la pluralità dei diverbi fra i giovani sono iniziati all’interno della discoteca ma, successivamente, sono proseguite nella forma della rissa all’esterno della zona contigua ed adiacente al Nu. On.; ne consegue che il provvedimento del Questore della Provincia di Brescia è palesemente viziato da sviamento di potere.
c) Motivazione contraddittoria ed aporetica della sentenza impugnata che, da un lato, sostiene che la discoteca è frequentata da pregiudicati, spacciatori di droga e persone socialmente pericolose, dall’altro afferma, con una palese contradictio in adiecto, che la clientela del locale Nu. On. è costituita da soggetti di minore età che indubbiamente non possono essere né narcotrafficanti né piccoli spacciatori di droga bensì giovani connotati da devianza sociale, i quali sono assuntori occasionali di droghe leggere e, quindi, non appartenenti alle tipologie delinquenziali previste dall’art. 100 del T.U. di Pubblica Sicurezza.
Non vi è certezza probatoria alcuna che la discoteca Nu. On. sia frequentata solo da soggetti appartenenti al mondo losco della malavita o, invece, da giovani tossicodipendenti o assuntori di bevande alcoliche che, certamente, non hanno effettuato una opzione di tipo criminale bensì di semplice devianza sociale o di mera inosservanza dei canoni etici dominanti nel consorzio sociale statualmente organizzato.
d) La sentenza di prime cure è manifestamente viziata dalla violazione di legge o falsa applicazione dell’art. 100, r.d. n. 773 del 1931 in quanto non sono presenti nel locale Nu. On. né persone socialmente pericolose né spacciatori di droga ma soltanto tossicodipendenti autori di reati bagatellari di lieve tenuità o che commettono atti di bullismo per ipertrofia dell’io; non sono, dunque, delinquenti qualificati che possono rappresentare un pericolo reale e concreto per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini.
L’art. 100 del T.U.L.P.S del 1931 prevede che la misura cautelare della sospensione della licenza e della chiusura del locale deve essere emanata soltanto quando quest’ultimo è frequentato da pregiudicati o da soggetti pericolosi e se il pubblico esercizio commerciale è divenuto teatro di assembramenti, tumulti o sommovimenti con presenza di pregiudicati. Nel caso di specie, infatti, la discoteca Nu. On. non è né un focolaio di delinquenza né un ricettacolo di pregiudicati bensì ha come avventori giovani connotati da devianza sociale (tossicodipendenza ed uso di sostanze psicotrope) ma non criminale.
3. Il Ministero dell’interno e la Questura di Brescia si sono costituiti in giudizio senza espletare difesa scritta.
4. Il Questore di Brescia non si è costituito in giudizio.
5. All’udienza del 24 gennaio 2019 la causa è passata in decisione.

DIRITTO

1. Due premesse sono necessarie, al fine del decidere, la prima in punto di fatto, la seconda in diritto.
In punto di fatto occorre rilevare la puntuale individuazione degli eventi che hanno determinato la decisione del Questore di Brescia, assunta con decreto del 10 agosto 2017, di sospendere, ai sensi dell’art. 100, r.d. 18 giugno 1931, n. 773 per quindici giorni le autorizzazioni intestate al signor St. Ba., legale rappresentante della società “Nu. On. s.r.l.”, per lo svolgimento, all’interno dei locali siti in (omissis), via (omissis), di “trattenimenti danzanti” (discoteca) (licenza comunale n. 14 del 7 aprile 2008), nonché dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande (licenza comunale n. 14 del 3 novembre 1978).
In particolare: in data 17 gennaio 2016 è stato arrestato un minorenne per furto all’interno del locale; il 6 febbraio 2016 è avvenuto un furto aggravato su autovettura nell’area adibita a parcheggio della discoteca; in data 13 marzo 2016 sono state deferite 3 persone per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio ed una persona per ingiurie contro un militare dell’Arma, il tutto all’interno della discoteca; in data 27 marzo 2017 un avventore è stato trasportato presso l’Ospedale di Is. per un malore e i sanitari hanno rinvenuto diversi dosi di sostanze stupefacenti del tipo MDMA e anfetamina; nei giorni 3 aprile 2016 e il 6 luglio 2016 sono state danneggiate autovetture e nel primo caso è stata denunciata una persona; il 31 luglio 2016, il 28 agosto 2016 e l’11 settembre 2016 i Carabinieri sono intervenuti all’esterno della discoteca per liti ed aggressioni, nell’ultima circostanza un aggressore è stato identificato ed arrestato; il 18 settembre 2016, nel corso di un controllo mirato, i Carabinieri hanno deferito un avventore perché detentore di un coltello, altri tre per detenzione ai fini di spaccio e altri cinque sono stati segnalati per assunzione di sostanze stupefacenti; l’1 novembre 2016 è stata deferita in stato di libertà per spaccio all’interno del locale una frequentatrice trovata in possesso di 29 dosi di anfetamina; in data 8 dicembre 2016 è stato deferito all’interno del locale un avventore per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio; il 22 gennaio 2017 un addetto alla sicurezza del locale è stato portato all’Ospedale mentre sedava una rissa; in date 26 febbraio 2017 e 19 marzo 2017 sono state registrati due interventi per rissa nel locale; l’8 aprile 2017 è stato deferito un avventore per furto all’interno del locale; in data 11 giugno 2017 gli addetti alla sicurezza gabbo richiesto un intervento ai Carabinieri per sedare una rissa all’interno del locale e uno dei responsabile è stato portato in Ospedale; in data 25 giugno 2017 i Carabinieri sono intervenuti per una rissa nell’area parcheggio, in seguito alla quale uno dei protagonisti veniva denunciato in stato di libertà ed un altro tradotto in codice rosso in Ospedale ad Is.; il 16 luglio 2017 sono stati denunciati 4 avventori per rissa all’interno della discoteca ed inoltre il titolare della stessa discoteca è stato denunciato per avere somministrato bevande alcooliche a minori di anni 18. Il 30 luglio 2017 gli addetti alla sicurezza hanno richiesto un intervento ai Carabinieri per una rissa avvenuta all’interno del locale; in data 6 agosto 2017 un giovane avventore è stato soccorso dal 118 e tradotto presso l’Ospedale di Is. in prognosi riservata per intossicazione da alcool, anfetaminici, cannabinoidi ed ecstasy.
A fronte di questa lunga serie di episodi, verificatisi all’interno della discoteca e nel suo parcheggio, il Questore ha deciso che sussistevano i presupposti per l’adozione della misura prevista dall’art. 100, r.d. n. 773 del 1931.
La seconda precisazione, questa volta in diritto, è proprio sulla natura della misura disciplinata dal citato art. 100, r.d. n. 773 del 1931 e sulle condizioni necessarie per la sua adozione.
L’art. 100, r.d. n. 773 del 1931 prevede che “1. Oltre i casi indicati dalla legge, il questore può sospendere la licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini. 2. Qualora si ripetano i fatti che hanno determinata la sospensione, la licenza può essere revocata”.
Ciò chiarito, va innanzitutto ricordato che, come ha pure rilevato questo Consiglio di Stato nella sua costante giurisprudenza, l’art. 100 del T.U.L.P.S. attribuisce all’autorità di pubblica sicurezza e, in particolare, al Questore il potere di sospendere e revocare la licenza commerciale relativa ad un esercizio pubblico “che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini” (Cons. St., sez. III, 29 novembre 2018, n. 6791; id. 2 maggio 2016, n. 1681).
E’ dunque evidente che il potere attributo dall’art. 100, r.d. n. 773 del 1931 al Questore di sospendere la licenza per l’attività di un pubblico esercizio ha intrinseche finalità di prevenzione del pericolo per la sicurezza pubblica (Cons. St., sez. III, 27 settembre 2018, n. 4529).
Il citato art. 100, r.d. n. 773 del 1931 persegue, quindi, un obiettivo di prevenzione e di tutela anticipata della Pubblica sicurezza, per cui è sufficiente la sussistenza del mero pericolo per la sicurezza pubblica per consentire al Questore l’adozione della misura cautelare, nell’esercizio di poteri discrezionali censurabili solo per manifesta irragionevolezza (Cons. St., sez. III, 29 luglio 2015, n. 3752).
3. Tutto ciò chiarito in fatto e in diritto, appaiono palesemente infondati il primo ed il secondo motivo, che per ragioni di connessione possono essere esaminati congiuntamente perché entrambi volti a dedurre che gli episodi individuati nel decreto non sono sufficienti o comunque idonei a supportare l’impugnata sospensione.
Si afferma, infatti, che i frequentatori della discoteca non sono criminali né tanto meno spacciatori ma giovani, alcuni dei quali fanno uso personale di sostanze stupefacenti (primo motivo) e che in ogni caso all’interno della discoteca si verificano solo diatribe verbali che proseguono, divenendo delle vere e proprie risse, all’esterno del Nu. On., nell’area adiacente e contigua allo stesso.
Dal lungo elenco di episodi indicati nella sospensione del Questore si evince che non risponde alla realtà che all’interno della discoteca non si facesse spaccio di sostanze stupefacenti: in data 13 marzo 2016 sono state deferite 3 persone per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio, all’interno della discoteca il 18 settembre 2016, nel corso di un controllo mirato, i Carabinieri hanno deferito tre avventori per detenzione ai fini di spaccio e altri cinque sono stati segnalati per assunzione di sostanze stupefacenti; l’1 novembre 2016 è stata deferita in stato di libertà per spaccio all’interno del locale una frequentatrice trovata in possesso di 29 dosi di anfetamina;
Neanche è vero l’assunto, contenuto nel secondo motivo, con il quale si sostiene che le risse ed i disordini si verificavano, in effetti, solo fuori dalla discoteca.
Nel provvedimento di sospensione si afferma che in date 26 febbraio 2017 e 19 marzo 2017 sono stati registrati due interventi per rissa nel locale; l’8 aprile 2017 è stato deferito un avventore per furto all’interno del locale; in data 11 giugno 2017 gli addetti alla sicurezza hanno richiesto un intervento ai Carabinieri per sedare una rissa all’interno del locale e uno dei responsabile è stato portato in Ospedale; il 16 luglio 2017 sono stati denunciati 4 avventori per rissa all’interno della discoteca ed inoltre il titolare della stessa discoteca è stato denunciato per avere somministrato bevande alcooliche a minori di anni 18. Il 30 luglio 2017 gli addetti alla sicurezza hanno richiesto un intervento ai Carabinieri per una rissa avvenuta all’interno del locale; in data 6 agosto 2017 un giovane avventore è stato soccorso dal 118 e tradotto presso l’Ospedale di Is. in prognosi riservata per intossicazione da alcool, anfetaminici, cannabinoidi ed ecstasy.
Rileva il Collegio che a fronte di tutti questi episodi avvenuti all’interno della discoteca, ai quali si aggiungono le risse fuori dal locale (il 22 gennaio 2017 un addetto alla sicurezza del locale è stato portato all’Ospedale mentre sedava una rissa; in data 25 giugno 2017 i Carabinieri sono intervenuti per una rissa nell’area parcheggio, in seguito alla quale uno dei protagonisti veniva denunciato in stato di libertà ed un altro tradotto in codice rosso in Ospedale ad Is.), sussistevano le condizioni specifiche di rischio richieste come presupposti per la temporanea sospensione della licenza in questione. I fatti richiamati sono, infatti, indicativi di una situazione obiettivamente pericolosa per la sicurezza pubblica e prevedibilmente suscettibile di ulteriore aggravamento se tollerata. In tale contesto l’avversata misura cautelare, espressione, come si è detto, di apprezzamento discrezionale, risponde alla ratio di produrre un effetto dissuasivo sui soggetti ritenuti pericolosi, i quali da un lato sono privati di un luogo di abituale aggregazione e, dall’altro, sono avvertiti della circostanza che la loro presenza in detto luogo è oggetto di attenzione da parte delle autorità preposte, indipendentemente dalla responsabilità dell’esercente, il cui diritto a svolgere l’attività commerciale può legittimamente subire limitazioni nel bilanciamento degli interessi ove entri in conflitto con il bene primario della sicurezza della collettività (Cons. St., sez. III, 29 luglio 2015, n. 3752; id., sez. I, 20 dicembre 2016, n. 2644).
2. Il terzo ed il quarto motivo possono essere esaminati congiuntamente perché entrambi volti a denunciare, nella sostanza, che non è provato che la discoteca Nu. On. sia frequentata da soggetti malavitosi e da pregiudicati o da abituali spacciatori, con conseguente inapplicabilità della misura cautelare prevista dall’art. 100, r.d. n. 773 del 1931, che presuppone, ad avviso dell’appellante, l’abitualità della frequenza di pregiudicati o di persone pericolose.
I motivi, che risentono di una lettura parziale della norma disciplinante il potere esercitato dal Questore, non sono suscettibili di positiva valutazione.
Presupposto per la sospensione cautelare della licenza di un pubblico esercizio è anche che esso costituisca un pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità pubblica e per il buon costume e per la sicurezza dei cittadini.
La lunga serie di episodi verificatisi nel biennio 17 gennaio 2016 – 6 agosto 2017, elencati nella sospensione della licenza (furti all’interno del locale, rinvenimento, all’interno del locale, di un avventore con un coltello, plurimi episodi di rissa fuori e dentro il locale, con coinvolgimento dello stesso personale di sorveglianza, che è stato costretto a ricorrere alle cure dei sanitari) – non contestati nella loro fattualità dall’appellante, che tenta solo di sminuirne la gravità – visti nel loro insieme dimostra l’esistenza di un pericolo per la sicurezza dei cittadini, essendo altresì frequente lo spaccio all’esterno – ma anche all’interno – della discoteca ed essendo gli avventori, drogati o alcolizzati, maggiormente propensi a risse.
3. Le questioni vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c.. Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati, infatti, dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di segno diverso.
4. Per le ragioni sopra esposte l’appello deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza del Tar Lombardia, sezione staccata di Brescia, sez. II, 21 maggio 2018, n. 496.
Le spese del giudizio possono essere compensate, stante la costituzione solo formale delle Amministrazioni costitute.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa tra le parti costituite le spese e gli onorari del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2019 con l’intervento dei magistrati:

Franco Frattini – Presidente
Massimiliano Noccelli – Consigliere
Stefania Santoleri – Consigliere
Giulia Ferrari – Consigliere, Estensore
Giorgio Calderoni – Consigliere

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