mercoledì, Aprile 17, 2024
Labourdì

Contrattazione collettiva: le differenze tra settore pubblico e privato, specialmente alla luce della riforma Brunetta.

La contrattazione collettiva indica l’attività mediante la quale i sindacati dei lavoratori da un lato e le associazioni dei datori o i singoli datori dall’altro, addivengono alla regolamentazione dei rispettivi interessi nell’ambito del rapporto di lavoro che li lega.
La funzione principale di tale attività di contrattazione è quella di permettere a ciascuna categoria di regolamentare e tutelare le proprie prerogative, contemperandole, però, con gli altri interessi in gioco.
La contrattazione collettiva ha avuto riconoscimento sin dall’entrata in vigore della nostra Costituzione, quando all’articolo 39 Cost. i nostri padri costituenti hanno sancito che i sindacati registrati possono stipulare contratti collettivi di lavoro “con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.” Tuttavia, accanto a tale norma, se ne pone un’altra pure atta a costituire il sostrato giuridico del contratto collettivo: l’articolo 1322 del codice civile. Con tale norma è riconosciuto il fondamentale principio dell’autonomia contrattuale, il quale permette ai soggetti di diritto privato di determinare liberamente il contenuto che vogliono attribuire al contratto che stipulano. Ebbene, nel nostro ordinamento tale principio si applica anche alla contrattazione collettiva, si parla infatti di contratto collettivo di diritto comune. Ne deriva, pertanto, che la disciplina da applicarsi in tal caso è quella dettata dal codice civile per i contratti in generale.

Rispetto alla struttura del contratto collettivo, è possibile distinguere tre diversi livelli di contratto che portano a tre accordi di diverso tipo:
accordo interconfederale, con cui sono disciplinati singoli istituti qualora le parti ritengono necessario realizzare una regolamentazione da applicare uniformemente ai lavoratori di una pluralità di categorie produttive. Prendono parte a tale accordo le tre grandi Confederazioni sindacali (CGIL, CISL, UIL) e, solitamente, Confindustria;
contratto collettivo nazionale di categoria (ccnl): esso costituisce il perno del sistema contrattuale, è stipulato con periodicità fissa e riguarda singole categorie produttive. Con esso vengono stabiliti i trattamenti minimi economici da applicare in un dato settore, oltre ad essere previste le relazioni tra stipulanti e loro articolazioni organizzative;
contratto decentrato: trattasi di un contratto stipulato nell’arco della vigenza del contratto nazionale di categoria dai soggetti collettivi a livello territoriale,(provinciale o regionale) oppure a livello aziendale, generalmente con la funzione integrare e completare la disciplina dettata nel contratto collettivo di categoria.
La struttura contrattuale di un sistema può essere, dunque, centralizzata o decentrata a seconda che l’ambito di applicazione dell’accordo sia più esteso o più ristretto.

Per quanto concerne l’assetto attuale del nostro Paese in particolare in riferimento al settore privato, esso è definito da un accordo quadro del 22 gennaio del 2009, introdotto in realtà allo scopo di superare alcune lacune del sistema precedente, definito dal Protocollo del 1993. Trattasi di un accordo separato, in quanto non è stato firmato dalla Cgil. Con tale negoziato è stato riportato a 3 anni il periodo di durata dei contratti e sono stati confermati i due livelli di contrattazione, nazionale di categoria e aziendale-territoriale, con la previsione da parte di quello nazionale delle competenze a livello territoriale. In materia di retribuzione, l’accordo ha innovato radicalmente rispetto al sistema precedente, infatti il tasso di inflazione programmata è sostituito dall’ IPCA (indice dei prezzi al consumo armonizzato in ambito europeo), misura statistica sviluppata per assicurare una misura dell’inflazione comparabile a livello europeo. Il contratto nazionale di categoria ha dunque la funzione di adeguare le retribuzioni all’andamento dell’inflazione, sulla base del nuovo indice. Vengono confermati, in materia di retribuzione del contratto decentrato, i premi di risultato o per obiettivi, ma viene previsto che il contratto nazionale definisca “l’elemento economico di garanzia”, una somma che le aziende devono erogare in mancanza della previsione del premio di risultato. E’ previsto, inoltre, che i contratti decentrati possano derogare, anche in pejus, la disciplina dettata dal contratto nazionale laddove sia funzionale a governare situazioni di crisi. Infine l’accordo ha previsto un rafforzamento del processo di stipulazione delle procedure negoziali, per tali intendendosi le procedure di stipulazione di un nuovo contratto che aggiorni la disciplina del precedente.

Per quanto invece concerne il settore pubblico, sempre nel 2009, con legge delega n. 15 è intervenuta la cosiddetta “riforma Brunetta”, la quale è andata ad innovare il corpo normativo del precedente d.lgs n. 150/2001, testo unico ricomprendente tutte le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
Il decreto in parola ha costituito il punto di arrivo di un’evoluzione del rapporto di pubblico impiego, volta all’abbandono della tradizione giuspubblicistica ed intenta alla realizzazione di una privatizzazione completa. Si è così pervenuti, anche per il settore pubblico, ad un’organizzazione di tipo privatistica del lavoro in quanto il rapporto di pubblico impiego veniva fondato sul contratto di diritto privato, perdendo il carattere formalmente autoritario. I rapporti dei dipendenti pubblici venivano regolati dalle disposizioni del codice civile, infatti il contratto collettivo disciplinava direttamente il rapporto di lavoro pubblico, negli stessi termini di quello privato.
Tuttavia, questa è stata la situazione sino all’intervento nel 2009 della su citata riforma, con la quale è stata operata una riduzione dell’incidenza della contrattazione collettiva nel settore pubblico. A ben vedere, però, tale ridimensionamento non è stato previsto in favore di un allargamento dell’area pubblicistica, ma piuttosto in favore di un rafforzamento del potere dirigenziale, specialmente in determinate materie in cui la P.A. agisce con i poteri del privato datore di lavoro. Con tale legge sono stati disciplinati numerosi aspetti della disciplina del rapporto d’impiego, così togliendo di fatto spazio alla contrattazione collettiva. La legge ha provveduto, infatti, a regolare materie quali i meccanismi di valutazione dei dipendenti, l’incentivazione della produttività del lavoro, la qualità del lavoro e la responsabilità disciplinare del dipendente, insomma argomenti che rientrano in astratto nella competenza della contrattazione collettiva, ma che in tal caso sono stati disciplinati direttamente dalla legge. Pertanto, nel panorama attuale la contrattazione collettiva relativa al rapporto di pubblico impiego non trae la sua legittimazione dal principio di autonomia contrattuale ex art. 1322 c.c., ma bensì dalla disciplina contemplata dal d.lgs n. 165/2001, così come novellato dalla riforma Brunetta. Il perno del sistema contrattuale è costituito dal contratto nazionale di comparto. I comparti sono settori omogenei di amministrazioni pubbliche, individuati e regolati sulla base di accordi le cui parti contrattuali sono l’ARAN (agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni) e le confederazioni sindacali. E’ previsto che le pubbliche amministrazioni possano attivare autonomi livelli di contrattazione integrativa, dunque anche per strutture periferiche, a patto che sia rispettato il limite che tale livello di contrattazione sia destinato ad incentivare l’impegno e la qualità della performance.

Dott.ssa Marilù Minadeo

Nata a Napoli, il 26/07/1991. Nel marzo del 2016 ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l' Università Federico II di Napoli. Ha intrapreso il percorso di preparazione al concorso in magistratura, frequentando un corso di formazione privato presso un magistrato. Inoltre, sta perfezionando la formazione presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni legali di Napoli ed è praticante avvocato.

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