Contratto di posteggio – Responsabilità per i danni ed il furto dell’auto
È sicuramente uno dei contratti a più rapida conclusione.
Sempre in ritardo, con la conclamata difficoltà a trovare parcheggio sul suolo pubblico, ci si immette nella prima area, autosilo, autorimessa che indica la disponibilità di posti liberi per lasciare il proprio veicolo; si ritira un tagliandino, si alza la sbarra, alla ricerca dell’agognato posteggio e poi via … si corre verso gli altri impegni.
E se al ritorno troviamo l’auto danneggiata? Se ci accorgiamo che è stata rubata l’autoradio o altro? O peggio … il veicolo non si rinviene?
Chi è responsabile? Possiamo rivalerci nei confronti del gestore/proprietario dell’area di sosta?
Leggiamo il tagliando ritirato frettolosamente all’ingresso e magari per la prima volta apprendiamo che il parcheggio non prevede la custodia, che il contratto concluso è una mera locazione d’area e/o che comunque viene chiaramente esclusa ogni forma di risarcimento per furto o danni. Siamo veramente senza alcuna tutela?
Fortunatamente non è così.
Il contratto di posteggio è un contratto atipico, in quanto non è regolamentato nel nostro ordinamento. Viene generalmente ricondotto al contratto di deposito con conseguente applicazione della relativa disciplina.
La giurisprudenza è infatti unanime nello stabilire che “il contratto atipico di posteggio va inquadrato nello schema generale del contratto di deposito il quale comporta l’affidamento della cosa al depositario con l’obbligo di custodirla e di restituirla nello stato in cui è stata consegnata”.
Tale tutela è estesa anche a tutti gli accessori (impianto stereo – ruota di scorta etc) che siano stabilmente collegati al veicolo fino a costituirne una pertinenza dello stesso.
Pertanto il depositario è responsabile della custodia delle cose e deve predisporre tutti i mezzi idonei e necessari a tutelare i beni depositati onde garantire la relativa restituzione nel medesimo stato in cui sono stati consegnati. L’esclusione della responsabilità può essere invocata dal “posteggiatore” solo qualora dimostri, con onere della prova a suo carico, l’inevitabilità dell’evento dannoso.
Occorre rilevare inoltre che la strategia di qualificare il servizio offerto come “locazione di area di sosta”, al fine di eludere la responsabilità in capo al depositario/custode è stata contrastata fino ad escluderne l’applicabilità.
Questo perché è stato giustamente rilevato che la locazione presuppone un meccanismo alquanto diverso e, soprattutto, una causa diversa. In tale forma contrattuale il contraente ha interesse a ricevere in consegna il bene locato per poterne disporre liberamente dietro pagamento del canone e per un tempo che non può ritenersi limitato a frazioni di ora.
Nel posteggio, l’area di sosta non viene consegnata al conducente del veicolo, è quest’ultimo che consegna il veicolo al titolare dell’area affinché lo custodisca.
Pertanto nessuna assimilazione del contratto in parola alla locazione può essere validamente sostenuta.
Bisogna ritenere sempre esistente la responsabilità del posteggiatore salvo i casi in cui non sia indicato in modo espresso e chiaramente visibile all’accesso all’area di parcheggio che la stessa non è custodita. In tali casi, verificata l’assenza di sistema di sicurezza e sussistendo dei costi diversi per la sosta, il depositante parcheggiando in quel luogo accetta la mancata offerta delle garanzie collegate alla custodia.
È bene rammentare che le clausole di esclusione della responsabilità per furti o danni devono intendersi vessatorie e, in assenza di espressa accettazione per iscritto, non trovano applicazione. Pertanto tali clausole segnalate genericamente sul regolamento di parcheggio o sul tagliando non vincolano in nessun caso il proprietario del veicolo cui spetterà invocare la tutela prevista dalla legge ed ottenere il risarcimento di eventuali danni occorsi.
Avvocato civilista specializzato in contrattualistica commerciale, real estate, diritto di famiglia e delle successioni, diritto fallimentare, contenzioso civile e procedure espropriative.
Conseguita la laurea in Giurisprudenza, ha collaborato con la II cattedra di Storia del Diritto Italiano dell’ateneo federiciano, dedicandosi poi alla professione forense.
Ha esercitato prima a Napoli e poi nel foro di Milano, fornendo assistenza e consulenza a società e primari gruppi assicurativi/bancari italiani.
Attualmente è il responsabile dell’ufficio legale di un’azienda elvetica leader nella vendita di metalli preziosi, occupandosi della compliance, fornendo assistenza per la governance e garantendo supporto legale alle diverse aree aziendali.
Email: paola.minopoli@iusinitinere.it