giovedì, Aprile 25, 2024
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Legge n.104/92: trova applicazione per i conviventi more uxorio??

La legge Cirinnà, dal nome del suo estensore, ha soddisfatto un desiderio da tanto tempo agognato riuscendo a colmare il vuoto che da sempre ha caratterizzato il sistema legislativo nostrano. Con la legge 76 del 2016, infatti, il Legislatore ha per un verso finalmente disciplinato la convivenza di fatto mediante il riconoscimento dei contratti di convivenza, dall’altro ha per la prima volta riconosciuto idoneità alle unioni civili, quelle caratterizzate cioè da membri del medesimo sesso.

Tale intervento ha dunque notevolmente inciso sull’assetto familiare fino ad allora riconosciuto: da un’idea di famiglia fondata sul matrimonio si è giunti ad un concetto di “Famiglia di diritto” che prescinde dalle modalità con cui i due partner decidono di regolare i propri rapporti.  Ciò che emerge con chiarezza è un duplice aspetto innovativo: Da un lato si registra una maggiore tutela e una garanzia più estesa per i figli, dal momento che appare superata la distinzione tra figli legittimi e naturali mentre, dall’altro, si è affermata una maggiore autonomia per le parti nella facoltà di regolare i propri rapporti.

Coloro i quali intendano istituire una famiglia o quanto meno vivere insieme, oggi, possono liberamente optare per differenti regimi.

Il matrimonio continua a costituire la figura pilastro delle modalità di organizzazione dei rapporti coniugali e familiari. Accanto a tale situazione però, si rinvengono altre opzioni tutte validamente riconosciute dalla L. Cirinnà: L’unione civile tra soggetti dello stesso sesso, la convivenza di fatto munita di dichiarazione anagrafica e dunque validamente registrata e infine la convivenza non dichiarata. Per ciò che concerne le ultime due ipotesi occorre rilevare che possono essere realizzate tanto da due individui del medesimo sesso che da quelli di sesso differente.

Non appare difficile comprendere che l’ambito su cui una riforma di tale calibro ha finito per incidere, non può limitarsi a quello familiare/patrimoniale, ma inevitabilmente comprende tutti gli aspetti che, di riflesso, sono coinvolti nelle scelte di ogni singola persona.

La circostanza per cui, dunque, vi sia una disposizione che riconosce a due soggetti di vivere stabilmente insieme pur non essendo uniti da vincolo matrimoniale, ha comportato come chiara conseguenza l’estensione delle norme pubblicistiche da sempre riconosciute esclusivamente ai coniugi sposati.

È proprio in tale termini che si è manifestato il problema circa l’applicabilità della nota legge 104 del 1992 ai conviventi more uxorio. La disposizione in esame sancisce modalità, tempi e requisiti per l’ottenimento del permesso riconosciuto ai lavoratori dipendenti per assistere un familiare con grave handicap.

In particolare l’articolo 33 della presente legge afferma con precisione la figura che ha diritto all’ottenimento di tale permesso: “Il lavoratore dipendente e genitore di un figlio con handicap, o coniuge oppure parente di persona handicappata”.

Il dubbio è sorto a seguito di una  controversia promossa da un dipendente dell’Azienda Ospedaliera di Livorno ai danni della stessa, dal momento che gli era stato negato il diritto al permesso di assistenza a favore del compagno, portatore di una disabilità invalidante e irreversibile.

Il Tribunale adito ha sollevato la questione di legittimità circa la su citata legge 104 alla Corte Costituzionale.

La motivazione di tale scelta è rinvenibile nelle fondate perplessità che tale disposizione causi una lesione degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione Italiana, nella misura in cui non provvede ad assicurare al soggetto gravato di una disabilità accertata lo stesso trattamento riconosciuto a chi, trovandosi nella medesima condizione, appartenga ad un nucleo familiare fondato sul matrimonio.

La Consulta, investita di tale giudizio, ha riconosciuto con la sentenza n. 213 del 23 Settembre del 2016 l’estendibilità del beneficio assistenziale anche al lavoratore dipendente convivente more uxorio.

Tale pronuncia segna dunque l’estinzione del vincolo di esclusività dei coniugi, dei parenti, così come era previsto alla luce della legge 151 del 2001.  A tal proposito nel giudizio si è evidenziato come il mancato inserimento del convivente tra i soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito determina una chiara lesione dei parametri costituzionali evocati dal giudice rimettente, connotandosi come un inammissibile impedimento all’assistenza di cui il soggetto handicappato necessita.

La Corte Costituzionale ritiene che, a seguito dei recentissimi interventi riformatori, le coppie di fatto siano oggi da equiparare in tutto ai coniugi che hanno contratto matrimonio.

La peculiarità di tale sentenza sta nel fatto che la Corte ha realizzato il proprio giudizio prescindendo dalla disposizione sù evidenziata (la Riforma Cirinnà) che, tuttalpiù, può connotarsi come una conferma di quanto rilevato dalla Giurisprudenza.

Con la decisione in esame, si è voluto in verità agire in termini di tutela del soggetto affetto da disabilità, riconoscendogli un pieno diritto alla salute che prescinda dalle scelte compiute dallo stesso in ordine alle sue relazioni affettive.

La non estendibilità dei vincoli assistenziali previsti dalle l. 104 del 92 costituirebbe un’immotivata eccessiva compromissione del diritto a ricevere cure sanitarie le quali, invece, devono essere sempre e obbligatoriamente assicurate al portatore di handicap.

Il differente rapporto affettivo che intercorre tra il soggetto malato irreversibilmente e colui che deve assisterlo, non può mai essere identificato come motivo idoneo a legittimare una disparità di trattamento normativo. Con tali premesse, non può sottacersi che una riforma come quella realizzata attraverso la Legge Cirinnà abbia costituito un tentativo da parte di un Legislatore “timido” di rispondere concretamente ad un vuoto e ai contrasti normativi che da sempre hanno connotato il nostro tessuto normativo-sociale.

Serena Zizzari

Serena Zizzari é nata a Caserta il 12/03/1993. Ha perseguito i suoi studi universitari presso la Facoltà Federico II di Napoli dove, in data 12/07/2016, ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza con votazione 110 e lode. Ha vissuto un' esperienza di studio all'estero attraverso il progetto Erasmus nella città di Siviglia. Praticante avvocato, attualmente frequenta un corso privato di preparazione al concorso in Magistratura e il primo anno della Scuola di specializzazione delle Professioni legali.

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