sabato, Aprile 20, 2024
Uncategorized

Costituzionalmente illegittimo il divieto di prevalenza dell’attenuante di cui all’art. 116 co. II c.p. sulla recidiva reiterata

Con la sentenza n. 55/2021 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 69 co. IV c.p. nella parte in cui esclude la prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 116 co. II c.p. sulla recidiva reiterata prevista all’art. 99 co. IV c.p.

I fatti di causa

I fatti di causa riguardano un’ipotesi di concorso nel reato di rapina impropria in forza del combinato disposto di cui agli artt. 110, 116 e 628 co. II c.p., avendo i due imputati sottratto alcuni generi alimentari del valore complessivo di € 8,77, con violenza adoperata da uno solo dei correi subito dopo la sottrazione della merce. La recidiva reiterata infraquinquennale è stata contestata al compartecipe che non aveva tenuto la condotta violenta. A quest’ultimo, il Tribunale ordinario di Firenze ha ritenuto applicabile l’attenuante di cui all’art. 116 co. II c.p., per aver egli voluto il concorso nel solo reato di furto e non anche in quello di rapina. Tuttavia, l’art. 69 co. IV c.p. preclude la prevalenza della citata circostanza attenuante sulla circostanza aggravante della recidiva di cui all’art. 99 co. IV c.p..

Il giudice di prime cure ha quindi sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 69 co. IV c.p. in relazione agli artt. 3 e 27 co. III Cost. e agli artt. 3, 25 co. II e 27 co. III Cost., in riferimento al divieto di prevalenza di più circostanze attenuanti sulla recidiva di cui all’art. 99 co. IV c.p..

La decisione della Corte

Preliminarmente, la Corte rileva che il giudice a quo ha fatto applicazione del consolidato orientamento giurisprudenziale che subordina l’applicazione della recidiva a una valutazione del maggior grado di colpevolezza, pericolosità e rimproverabilità del nuovo delitto commesso da chi sia già stato condannato per precedenti delitti non colposi.

Inoltre, il Tribunale ha accertato la sussistenza di tutti i presupposti per l’applicazione dell’art. 116, quali il nesso di causalità tra il reato di furto programmato e quello di rapina impropria commesso dal correo e la prevedibilità in concreto del ricorso alla violenza da parte del compartecipe per assicurarsi il profitto del furto, o comunque guadagnare l’impunità. Con particolare riferimento al nesso psicologico tra il fatto voluto e il diverso reato commesso, la giurisprudenza oggi maggioritaria richiede infatti la sussistenza dell’elemento soggettivo della colpa, nella sua componente della prevedibilità, in modo da rendere compatibile la disciplina del concorso anomalo nel reato con il principio costituzionale di colpevolezza.

La Consulta analizza poi l’art. 116 co. II c.p., circostanza attenuante a effetto comune che comporta una diminuzione della pena in misura non eccedente il terzo. Come anticipato, l’applicazione della circostanza è preclusa dall’art. 69 c.p. in caso di recidiva reiterata, restando salva solo l’ipotesi di equivalenza delle circostanze.

in particolare, si rileva  che la portata dell’art. 69 c.p. è stata ridimensionata da numerose pronunce della Consulta, che ha censurato l’irragionevolezza della norma che deroga in via generale al giudizio di bilanciamento delle circostanze, anche qualora queste siano espressive di un ridotto disvalore del fatto o di una minore rimproverabilità della condotta. La Corte ha infatti dichiarato costituzionalmente illegittimo la preclusione di cui all’art. 69 c.p. in relazione al delitto di produzione e traffico illecito di stupefacenti di lieve entità[1], alla ricettazione di particolare tenuità [2], alla violenza sessuale di minore gravità[3], al danno patrimoniale di speciale tenuità nei delitti di bancarotta e ricorso abusivo al credito[4] e all’attenuante del vizio parziale di mente[5].

In riferimento all’art. 116 c.p., il Giudice delle leggi sottolinea che tale norma contiene una disciplina peculiare rispetto al principio della personalità della responsabilità penale (art. 27 co. I Cost).

Infatti, la disciplina del concorso di persone nel reato contempla una distinzione a fronte di un diverso grado di partecipazione causale nel reato. Si fa in particolare riferimento all’aggravante prevista per chi ha promosso od organizzato la cooperazione nel reato, ovvero diretto l’attività delle persone che sono concorse nel reato (art. 112 co. I, numero 2 c.p.) e all’attenuante del contributo di minima importanza previsto dall’art. 114 co. I c.p..

Diversamente, alla luce della formulazione testuale dell’art. 116 co. I, la Corte ha rilevato che “il principio della personalità della responsabilità penale appare essere in sofferenza, quanto meno nella misura in cui tale disposizione richiede soltanto che l’evento del reato diverso sia conseguenza dell’azione od omissione del correo, ossia il solo nesso di causalità materiale”[6]. Per tale motivo, come anticipato, l’interpretazione giurisprudenziale ha inteso assicurarne una maggiore compatibilità con il principio di colpevolezza, esigendo l’accertamento della prevedibilità in concreto del reato diverso o più grave commesso dal concorrente.

La Corte osserva inoltre che il requisito della prevedibilità è caratteristico della colpa, ma l’art. 116 estende al correo che non versa in dolo per il delitto commesso l’applicazione dello stesso trattamento sanzionatorio previsto per l’autore del delitto doloso. La norma si contraddistingue quindi per un evidente rigore sanzionatorio, anche considerata la disciplina di fattispecie simili, quali l’aberratio delicti. L’art. 83 c.p., infatti, dispone che se l’evento è diverso da quello voluto, l’agente è responsabile a titolo di colpa e quindi solo se il fatto sia previsto dalla legge come delitto colposo.

Da tali considerazioni emerge la centralità della circostanza attenuante prevista dall’art. 116 co. II, finalizzata ad adeguare la pena alla condotta del concorrente che risponde penalmente per un delitto doloso, pur versando in colpa. Secondo la Corte, si tratta di una previsione finalizzata a sorreggere la tenuta costituzionale dell’eccezionale fattispecie di responsabilità penale contenuta all’art. 116 c.p.[7].

Ne consegue, quindi, che la preclusione generale prevista dall’art. 69 in caso di riconoscimento della recidiva reiterata frustra irragionevolmente gli effetti dell’attenuante di cui all’art. 116 co. II, paralizzando la necessaria finalità di riequilibrio sanzionatorio del concorso anomalo nel reato[8]. Detta preclusione è poi inconciliabile con i principi costituzionali della proporzionalità e della funzione rieducativa della pena (art. 27 Cost.).

Infine, la Corte ravvisa la violazione del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), in quanto il divieto contenuto nell’art. 69 c.p. impedisce di punire in modo diverso situazioni distinte rispetto all’elemento soggettivo. E’ pertanto necessario garantire l’applicazione dell’art. 116 co. II per diversificare il trattamento sanzionatorio previsto per il correo che pone in essere il più grave reato rispetto alla pena applicabile a chi vuole il reato meno grave e non prevede, colpevolmente, che questo possa degenerare nel fatto più grave.

Il testo della sentenza è disponibile al link: https://www.giurcost.org/decisioni/2021/0055s-21.html

Fonte dell’immagine: Pexels.com

[1] C. Cost. n. 251/2012.

[2] C. Cost. n. 105/2014.

[3] C. Cost. n. 106/2014.

[4] C. Cost. n. 205/2017.

[5] C. Cost. n. 73/2020.

[6] C. Cost. n. 55/2021, §6.

[7] Idem, §7.

[8] Idem, §8.

Lascia un commento