martedì, Marzo 19, 2024
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Decreto rilancio: parte l’ecobonus 110% per i condomini

Dopo la pubblicazione del D.L 34/20 (cosiddetto Decreto Rilancio) e di tutti i provvedimenti attuativi inerenti (DM Asseverazioni del Mise e DM Efficienza Energetica), è finalmente possibile analizzare puntualmente il tanto atteso Ecobonus 110%, l’ambizioso progetto che mira ad una massiva riqualificazione del patrimonio edilizio italiano.

Tutto il concetto ruota intorno alla detrazione del 110% in cinque annualità di Irpef e Ires per le spese sostenute dal 31 Luglio 2020 al 31 Dicembre 2021 al fine della riqualificazione energetica degli edifici.

I soggetti beneficiari

I soggetti che potranno ottenere questo credito d’imposta (elenco presente al comma 9 dell’Art. 119 del Dl 34/20) sono i seguenti:

–  i condominii;

–  le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni, per interventi effettuati sulle unità immobiliari (per un massimo di due unità immobiliari, fermo restando la possibilità di applicazione delle detrazioni sugli interventi nelle parti comuni) non appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

– gli Istituti autonomi case popolari, nonché gli altri enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti (importante sottolineare che la finestra di detraibilità delle riqualificazioni energetiche per questi edifici va dal 31 Luglio 2020 al 31 Dicembre 2022);

–  le Cooperative di abitazione a proprietà indivisa;

–  le Onlus;

–  le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche[1].

Gli interventi: “trainanti” e “trainati”

Gli interventi agevolati al 110% introdotti da questa norma sono molti, tuttavia bisogna distinguere tra quelli definiti “trainanti” e quelli definiti “trainati”.

I cosiddetti “trainanti” hanno la peculiarità di poter trascinare a 110 la percentuale di detrazione di interventi che, se eseguiti singolarmente, avrebbero percentuali di detrazioni inferiori. Gli interventi “trainanti” sono quelli effettuati sulle parti comuni dell’edificio, nello specifico:

– l’isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate (cosiddetto Cappotto) che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda. I massimali di spesa sono di 50 mila euro per edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti; di 40 mila euro moltiplicati per le prime otto unità immobiliari che compongono il condominio; di 30 mila euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono il condominio, oltre le prime otto unità.

– la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di classe energetica almeno pari ad A, con pompe di calore, con impianti ibridi o geotermici. I massimali di spesa sono di 20 mila euro moltiplicati per le prime otto unità immobiliari che compongono il condominio; di 15 mila euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono il condominio, oltre le prime otto unità.

Gli interventi “trainati” sono invece quelli che, se eseguiti al di fuori degli interventi sulle parti comuni o senza l’ottenimento del miglioramento di due classi energetiche, non seguendo l’iter dell’ecobonus 110%, genererebbero un credito d’imposta inferiore (incentivati con aliquota ordinaria tra il 50% e il 75%), ma se allacciati agli interventi sopraelencati danno diritto al credito del 110%. Essi sono:

– le colonnine di ricarica dei veicoli elettrici;

– i pannelli fotovoltaici e i sistemi di accumulo;

– la sostituzione degli infissi[2].

I professionisti e l’iter

Il primo passaggio per poter iniziare il lungo iter che porterà alla ristrutturazione è sicuramente l’assemblea condominiale. L’amministratore convoca l’assemblea dei condomini, inserendo all’ordine del giorno la discussione sulle varie delibere da adottare. Va ricordato che gli interventi di risparmio energetico sono considerati innovazioni agevolate, in quanto determinano un contenimento del consumo energetico dell’edificio. Quindi, per deliberare, è sufficiente la maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno un terzo del valore dell’edificio. Per accedere a questa maggioranza semplificata l’assemblea deve solamente autorizzare la redazione della Diagnosi energetica dell’edificio (Art. 26 L. 10/91).

Per poter accedere ai benefici di legge indicati dal Decreto Rilancio, è necessario rispettare determinati criteri e in particolare garantire un doppio salto di classe energetica (o, se non possibile, l’ottenimento della classe energetica più alta).

I Certificatori Energetici (architetti ed ingegneri), sia durante la fase progettuale che ad ultimazione dei lavori, rilasciano un APE (attestato di prestazione energetica) dell’edificio che fotografi la situazione “ex ante-ex post” e che certifichi appunto il miglioramento delle classi energetiche.

I Tecnici Abilitati alla progettazione (architetti, ingegneri e geometri) , redigono e sottoscrivono nella forma della dichiarazione asseverata (in base agli Art. 47, 75 e 76 del Dpr 445/00),  l’attestazione di congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati (commi da 1 a 3 Art. 119 Dl 34/20, dove viene specificato che i prezzi applicati devono essere uguali o inferiori al prezziario della Camera di Commercio di riferimento) e il rispetto dei Criteri Ambientali minimi (DM 11/10/2017). Una copia dell’asseverazione viene trasmessa in via telematica all’Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile).

I Professionisti Fiscali (commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro e responsabili dei Caf) appongono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta il diritto alla detrazione del 110% e verificano la presenza delle asseverazioni rilasciate dai tecnici.

Data la grande responsabilità in capo ai professionisti certificatori, questi sono obbligati alla stipula di un’idonea assicurazione di Rc professionale, come copertura dei possibili danni arrecati ai clienti, nonché al bilancio dello Stato. I massimali devono essere ponderati basandosi sul numero di attestazioni rilasciate dal professionista, ma comunque mai inferiori ai 500 mila euro.

Ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 15.000 euro per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa.

Utilizzo della detrazione 110%

I soggetti beneficiari possono utilizzare la detrazione in tre modi differenti:

– direttamente, mediante la detrazione del 110%, rateizzata in cinque anni (cioè tramite il suo scomputo in dichiarazione dei redditi, in maniera verticale dalla stessa tipologia di imposta). Questi crediti possono essere usufruiti in ripartizione annuale, senza possibilità di accumulare una quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno, con il rischio quindi di perdere l’agevolazione in caso di incapienza.

– sconto in fattura, cioè un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino ad un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito a terzi.

– trasformazione in credito e cessione, mediante cessione diretta del credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante ad altri soggetti, inclusi istituti di credito ed altri intermediari finanziari[3].

Conclusioni

Questo provvedimento si presenta come una svolta epocale nelle politiche economiche italiane e potrebbe realmente essere il volano per la ripartenza del nostro paese. Dato che gli interessi in gioco sono enormi, probabilmente parte dei fondi ottenuti dall’Ue tramite il Recovery Fund verranno investiti proprio in questa manovra.

Una svolta “green” che costituisce un primo passo verso un’indipendenza energetica che, oggi, sembra un poco più vicina.

[1] G. Gavelli, A chi spetta il superbonus, IL SOLE 24 ORE, 2020.

[2] L. De Stefani, Gli interventi in materia di ecobonus, IL SOLE 24 ORE, 2020.

[3] L. DE STEFANI, Cessione del credito e sconto in fattura, IL SOLE 24 ORE, 2020

 

 

 

 

Francesco Annibaldi

Titolare dello Studio Amministrazioni Condominiali Annibaldi, laureato in Giurisprudenza presso l’Università di Genova, Amministratore di condominio, Agente d'Affari in Mediazione - settore immobiliare, Intermediario Assicurativo iscritto al RUI.

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