lunedì, Dicembre 9, 2024
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Diritto europeo: fonte del diritto penale?

Negli ultimi anni è aumentato esponenzialmente il processo di integrazione europea; il fenomeno inizia a riguardare, sempre più da vicino, anche il campo del diritto penale, facendo emergere problematiche mai affrontate in passato.

In particolare, la tematica più interessante rappresenta la compatibilità o meno della produzione normativa di fonte europea con il principio costituzionale della riserva di legge in materia penale (art. 25 co. 2 Cost. :“Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.”)

Sebbene l’Unione Europa non goda, secondo i trattati fondamentali, di alcuna competenza legislativa diretta in materia penale, sono molti i modi in cui è possibile per gli organi europei eludere tale mancanza ed influire fortemente sulla legislazione penale.

Il più semplice degli esempi è rappresentato dai rapporti generali fra diritto dell’Unione e diritto nazionale, che vedono la prevalenza del primo rispetto al secondo.
Tale prevalenza si concretizza nella possibilità di una norma comunitaria di provocare la disapplicazione di una norma interna, anche penale, se in contrasto con essa, ai sensi dell’orientamento interpretativo, ormai consolidato, relativo agli artt. 11 e 117 Cost.

Di recente, si è riconosciuto che tale principio si applica anche quando il contrasto riguarda una direttiva sufficientemente dettagliata ed una norma interna.

Nonostante la regola generale preveda che le direttive si limitino ad individuare i risultati da raggiungere, lasciando la determinazione delle modalità concrete dell’azione agli Stati nazionali, sempre più frequente è l’uso delle direttive self executing che, in caso di negligenza per un periodo di tempo previsto nel testo, avranno diretta applicazione all’interno degli ordinamenti.

Tale riconoscimento è, dunque, ricondotto all’inadempimento del legislatore relativamente ai suoi obblighi di attuazione, tramite norme nazionali, della direttiva.

E’ evidente, quindi, la possibilità per il legislatore sovranazionale di incidere, anche se solo indirettamente, per tale via, in materia penale.

Ancor più evidenti sono, però, le possibilità di intervento in capo al legislatore europeo previste da alcune norme del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE).

Nonostante il trattato confermi la natura solo indiretta della competenza dell’Unione in campo penale, l’art. 83 TFUE sembra prevedere, addirittura, l’attribuzione agli organismi europei di una competenza diretta in relazione ad alcuni tipi di reati.

E’, infatti, in esso prevista, nel primo comma, la possibilità per Parlamento Europeo e per il Consiglio di emanare direttive, secondo la procedura legislativa ordinaria, per stabilire “norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale derivante dal carattere o dalle implicazioni di tali reati o da una particolare necessità di combatterli su basi comuni.

I reati considerati dall’innovazione sono essenzialmente quelli afferenti alle sfere indicate nello stesso art. 83, fra cui in particolare troviamo terrorismo, traffico illecito di stupefacenti, tratta degli esseri umani, riciclaggio, corruzione, criminalità informatica e criminalità organizzata.

Al secondo comma è, invece, prevista la possibilità di emanare, seguendo lo stesso iter indicato dal primo comma, direttive allo scopo di rendere più omogenee e simili le normative degli stati in materia penale in relazione ai settori interessati dalle misure di armonizzazione comunitarie.

Con questa fondamentale previsione, viene, di fatto, riconosciuto al legislatore europeo il potere di determinare in misura significativa il precetto e la tipologia delle sanzioni di reati afferenti alle sfere di criminalità considerate.

Dobbiamo, al contrario, escludere dalla nostra analisi l’art. 86, che prevede la possibilità per il Consiglio Europeo di istituire una Procura Europea, la cui competenza principale sarebbe la lotta ai “reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione”.

L’equivoco sul valore di tale norma nella definizione dei rapporti vigenti fra materia penale e diritto europeo risiede nel paragrafo due, che sembrerebbe prospettare, in implicito, la competenza del Consiglio ad emanare con un regolamento in cui sarebbe definiti i reati in questione.

Come acutamente osservato, però, da C. e S. Fiore[1], una novità così forte sarebbe “in grado di ridefinire l’attuale assetto dei rapporti tra ordinamento europeo e ordinamenti istituzionali”, perciò dobbiamo considerare che non si sarebbe mai potuto fondare “su di un inciso dal significato equivoco, collocato in una norma che si riferisce ad una prospettiva, allo stato, solo eventuale”. 

L’analisi complessiva, nonostante ciò, conferma la nostra tesi: la capacità del legislatore europeo di incidere fortemente anche nella materia del diritto penale.

Il motivo per cui ciò si mostra, però, problematico risiede non tanto nell’elusione delle norme sulla competenza, ma nella lesione del principio costituzionale della riserva di legge in materia penale, così come configurato in uno stato di diritto sociale contemporaneo.

Mentre, infatti, storicamente, la riserva di legge operava principalmente per sottrarre all’arbitrio degli uomini la scelta dell’incriminazione di un dato comportamento umano e delle conseguente sanzioni, attualmente la stessa è caratterizzata da uno stretto rapporto con l’art. 1 Cost e, di rimando, con i procedimenti di formazione delle leggi costituzionalmente previsti.

Essenzialmente, il principio della riserva di legge sarebbe attuazione in campo penale del principio costituzionale della sovranità del popolo, così che qualsiasi scelta di limitazione della libertà privata dovrebbe conseguire da una decisione dei parlamentari della Repubblica, rappresentanti diretti del popolo.

Il problema con le disposizioni viste, in particolare con l’art. 83 TFUE, è, quindi, un problema di legittimazione democratica da parte degli organi europei nell’emanare norme di incriminazione penale.

Tale vulnus deriverebbe, di conseguenza, dalle caratteristiche della procedura legislativa ordinaria, attraverso cui si compierebbero tali scelte di criminalizzazione.

Quest’ultima, pur coinvolgendo attivamente l’unico organo dotato di barlumi di legittimità democratica, cioè il Parlamento Europeo, vede ancora il predominio di Commissione e Consiglio, organi dotati solo di una legittimazione democratica indiretta.

Risulta incontestabile la violazione ad un principio, come quello della riserva di legge collegato alla sovranità popolare, preminente rispetto al combinato disposto degli artt. 11 e 117.

Risulta incontestabile l’illegittimità del diritto europeo in quanto fonte di incriminazioni penali.

L’analisi, però, non può portare ad auspicare un ritorno al passato, se non altro per le evidenti necessità politico-criminali di repressione di alcune sfere di criminalità a livello europeo, e non meramente nazionale, anche allo scopo di conseguire maggiore efficacia nella tutela di beni giuridicamente protetti.

L’auspicio è, quindi, che una revisione dei trattati europei rimedi al vulnus di democraticità, intervenendo direttamente sulla procedura legislativa ordinaria, a partire dalla previsione di un potere di iniziativa diretto in capo al Parlamento Europeo, con un maggior coinvolgimento anche dei rappresentanti del popolo nazionali, piuttosto che dei soli capi di governo e dei burocrati nominati componenti la Commissione.

Solo in questo modo sarà possibile coniugare due importanti principi non solo della nostra, ma di tutte le costituzioni dei paesi membri: integrazione europea e sovranità del popolo.

Se questi due principi permarranno in contrasto, una reciproca lesione di entrambi sarà inevitabile.

[1]C. e S. Fiore, Diritto Penale. Parte Generale, Quinta Edizione, 2016

Simone D'Andrea

Studente di Giurisprudenza, classe 1994, tesista in Diritto del Mercato Finanziario, collaboratore area di Diritto Internazionale

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