sabato, Aprile 27, 2024
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I diversi tipi di risoluzione contrattuale nei contratti di leasing di godimento e leasing traslativo

Il leasing o locazione finanziaria è una particolare tipologia contrattuale di derivazione anglosassone che ha avuto in Italia una notevole espansione, pur essendo sprovvisto di una disciplina ad hoc che abbia “tipizzato” il contratto oggetto della seguente trattazione.

Nell’analisi della disciplina, tuttavia, ha assunto una notevole importanza la distinzione, di natura strettamente giurisprudenziale, tra il leasing “di godimento” e il leasing “traslativo”, a seconda che sia prevalente l’interesse dell’utilizzatore all’uso del bene esclusivamente per un certo periodo ovvero all’acquisto del bene al termine del periodo di utilizzazione, mediante l’esercizio del diritto di opzione.

Ricorre, di norma, la figura del leasing di godimento nei casi in cui il contratto ha ad oggetto un bene a rapida obsolescenza, rispetto al quale l’interesse dell’utilizzatore verso il bene si esaurisce con il consumarsi del periodo per il godimento stabilito contrattualmente.

In questo caso l’utilizzatore non ha interesse ad acquistare il bene al termine del contratto di leasing, avendo il bene perso la propria utilità e valore.

Per questo motivo, il contratto di leasing c.d. di godimento è assimilabile ad una locazione, tanto che la Suprema Corte, con sentenza a Sezioni Unite n. 65 del 7 gennaio 1993, ha previsto che debba ad esso applicarsi, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell’utilizzatore, in via analogica, l’art. 1458, co. 1, c.c. sicché l’utilizzatore non abbia alcun diritto alla restituzione dei canoni pagati durante la vigenza del contratto.

Diversamente, per ciò che concerne il leasing traslativo, il bene oggetto del contratto conserva, alla data della cessazione del contratto, un’utilità tale per l’utilizzatore tale che quest’ultimo, generalmente, ha tutto l’interesse ad esercitare l’opzione ed acquistare il bene.

In questo caso, più che venire alla luce analogie con la locazione, emergono punti di contatto con la compravendita.

Per tale ragioni la giurisprudenza ha ritenuto doversi applicare l’art. 1526 c.c. in luogo dell’art. 1458 c.c., in caso di risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore[1].

Sul punto, recente giurisprudenza ha ribadito con forza questa distinzione in materia di risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore tra il leasing di godimento e il leasing traslativo.

Più precisamente, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 19532 del 30 settembre 2015, riprendendo la sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 1532/2011, ha affermato quanto segue: “la risoluzione della locazione finanziaria, per inadempimento dell’utilizzatore, non si estende alle prestazioni già eseguite, in base alle previsioni dell’art. 1458 primo comma cod. civ. in tema di contratti ad esecuzione continuata e periodica ove si tratti di “leasing” cosiddetto di godimento, pattuito con funzione di finanziamento, rispetto a beni non ideonei a conservare un apprezzabile valore residuale alla scadenza del rapporto (con conseguenziale marginalità dell’eventuale opzione”, e dietro canoni che configurano esclusivamente il corrispettivo dell’uso dei beni stessi. La risoluzione medesima, invece, si sottrae a dette previsioni, e resta soggetta all’applicazione in via analogica delle disposizioni fissate dall’art. 1526 cod. civ. con riguardo alla vendita con riserva della proprietà, ove si tratti di “leasing” cosiddetto traslativo, pattuito con riferimento a ben atti a conservare a quella scadenza un valore residuo superiore all’importo convenuto per l’opzione, e dietro canoni che scontano anche una quota del prezzo in previsione del successivo acquisto (rispetto a cui la concessione in godimento assume funzione strumentale”[2].

[1] Cfr. Torrente A., Schlesinger, Manuale di diritto privato, a cura di Anelli F. e Granelli C., ventiduesima edizione, Milano, pag. 766 – 768.

[2] Cassazione Civile, Sez. III, 30 settembre 2015, n. 19532.

Dott. Arcangelo Zullo

Classe 1992. Dopo aver conseguito la maurità classica, si laurea in Giurisprudenza nel 2016 alla Federico II di Napoli, con tesi in diritto penale dell'economia. Praticante avvocato presso lo studio legale Avv. Antonio Zullo & Partners. Amante del diritto connesso agli enti in tutte le sue declinazioni: dal civile al penale, dal commerciale all'amministrativo. Già collaboratore dell'area di diritto amministrativo presso la rivista Ius in itinere, è anche responsabile dell'area di Banking&Finance presso il medesimo portale di informazione giuridica. Il suo grande sogno è di affermarsi nel carriera forense e fa della passione e della determinazione le sue armi migliori. Molto attivo in politica, che vede come il principale strumento per il miglioramento della società. e-mail: angelo.zullo92@gmail.com

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