Euro Digitale: una novità in cantiere alla BCE
Il 2 ottobre 2020 la Banca Centrale Europea (BCE) ha pubblicato un report[1] dettagliato sull’emissione di un “Euro Digitale”. Tale rapporto, redatto dalla High-Level Task Force on Central Bank Digital Currency, analizza la possibile emissione di un Euro digitale, inteso come una forma elettronica di moneta emessa dalla BCE ed accessibile a cittadini e imprese.
La nuova moneta elettronica ovviamente verrà emessa insieme alla moneta contante, che non sarà in alcun modo sostituita. L’Euro digitale sarà rivolto principalmente alle transazioni retail, ovvero i cittadini e le imprese non bancarie.
“Un euro digitale sarebbe una forma elettronica di moneta della banca centrale accessibile a tutti i cittadini e alle imprese – come le banconote, ma in forma digitale – per effettuare i pagamenti quotidiani in modo rapido, facile e sicuro”[2], ha dichiarato a tal proposito la presidente della BCE, Christine Lagarde.
Lo scopo è chiaramente quello di trovare una soluzione tecnologica innovativa che renda la moneta unica idonea ad affrontare le sfide del futuro. In un’epoca dove le transazioni elettroniche stanno aumentando progressivamente, è quanto mai necessario pensare ad uno strumento che sia alternativo al contante e che garantisca al tempo stesso elevati standard di accessibilità, sicurezza e rendicontazione.
Il design del nuovo Euro digitale si basa su due opzioni: (i) centralizzazione, ossia la BCE registrerebbe le transazioni sui suoi ledger; oppure (ii) decentralizzazione, la BCE andrebbe ad esplicitare soltanto le regole per l’effettuazione delle transazioni, le quali sarebbero registrate a carico dei vari intermediari sottoposti alla vigilanza della stessa BCE.
Per entrare più nel dettaglio della questione, si riportano di seguito alcuni approfondimenti.
Base giuridica per il nuovo Euro Digitale
Il fondamento giuridico da cui potrebbe dipendere l’emissione dell’Euro digitale sarà strettamente collegata allo scopo per il quale tale strumento potrebbe prendere forma.
In particolar modo[3]:
- 127, par.2 del TFUE[4] in combinato disposto con la prima frase dell’art. 20 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali (SEBC)[5] laddove l’Euro digitale dovesse essere emesso come strumento di politica monetaria, analogamente alle riserve della banca centrale, e accessibile solo alle controparti della banca centrale;
- 127, par. 2, del TFUE, in combinato disposto con l’art. 17 dello statuto del SEBC[6], nel caso in cui l’Euro Digitale fosse messo a disposizione delle famiglie e di altri soggetti privati tramite conti detenuti presso l’Eurosistema;
- 127, par 2, del TFUE in combinato disposto con l’art. 22 dello Statuto del SEBC[7], qualora l’euro digitale dovesse essere emesso come mezzo di regolamento per tipi specifici di pagamento, elaborato da un’infrastruttura di pagamento dedicata accessibile solo ai partecipanti idonei;
- 128 del TFUE in combinato disposto con la prima frase dell’Art. 16 dello Statuto del SEBC[8], se l’euro digitale dovesse essere emesso come strumento equivalente a una banconota.
Tale ultima soluzione offrirebbe all’Eurosistema ampio potere discrezionale per l’emissione di un euro digitale avente corso legale. Al contrario, il ricorso alle prime tre opzioni sarebbe più coerente con l’emissione alternative all’Euro digitale, prive di corso legale.
Differenza rispetto ai cripto-assets[9]
L’euro digitale sarebbe una forma di moneta c.d. “risk-free” emessa della banca centrale (ovvero una mera rappresentazione digitale del contante). Pertanto, tale moneta sarebbe sempre emessa dalla BCE e resterebbe in ogni caso una liability della stessa. Così facendo il valore dello strumento resterebbe invariato nel tempo (i.e. il valore di 1 € resterebbe lo stesso anche in futuro, sia sotto forma di contanti, sia euro digitale) e il suo “potere d’acquisto” non oscillerebbe oltre una determinata soglia, in coerenza con uno dei principali obiettivi di politica monetaria della BCE che consiste nel mantenere la stabilità dei prezzi.
I crypto-assets, al contrario, non costituiscono liability della BCE, e pertanto non sono riconducibili ad un framework normativo affidabile ed in grado di proteggere i relativi detentori. Si tratta di fatto di beni non regolamentati, il cui prezzo è sottoposto ad un’alta volatilità in quanto gli asset crittografici non hanno alcun valore intrinseco, il che significa che vengono scambiati come una merce speculativa. Pertanto, a prescindere dalla tecnologia su cui si baserà l’Euro digitale, la sua natura, ovvero il fatto che si tratta di una passività priva di rischio della banca centrale, lo rende fondamentalmente diverso dalle criptovalute.
Parimenti, l’Euro digitale non può essere considerato come stablecoin, ossia delle criptovalute pensate per mantenere un market price stabile. Le loro caratteristiche differiscono a seconda del tipo di credito che rappresentano, il che potrebbe renderle simili alla moneta di una banca commerciale, alla moneta elettronica, ai fondi di investimento o alle criptovalute, anche se l’unico fattore in grado di renderli stabili sarebbe, appunto, il fatto che possano essere garantite dall’Euro digitale e quindi dalle BCE.
Prossimi passi
Il 12 ottobre 2020 la BCE lancerà una consultazione pubblica per ascoltare il pubblico e stakeholders sulle possibili innovazioni portate dall’Euro digitale, al fine di condividere i passaggi più delicati di questa sfida, su tutti i temi economici, strategici, sociali e tecnologici.
Disclaimer: la finalità del presente articolo ha natura esclusivamente illustrativa. Quanto ivi riportato non deve essere inteso come consulenza legale o qualsiasi altro tipo di consulenza professionale.
[1] ECB, Report on a digital euro, October 2020: https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/Report_on_a_digital_euro~4d7268b458.en.pdf
[2] ECB, ECB intensifies its work on a digital euro, Press Release, 2 ottobre 2020
[3] ECB Report on a digital euro, October 2020, Legal basis for the issuance by the Eurosystem of a digital euro, p. 25.
[4] Art. 127, par. 2 TFUE:
I compiti fondamentali da assolvere tramite il SEBC sono i seguenti:
- definire e attuare la politica monetaria dell’Unione,
- svolgere le operazioni sui cambi in linea con le disposizioni dell’articolo 219,
- detenere e gestire le riserve ufficiali in valuta estera degli Stati membri,
- promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento.
[5] Art. 20 SEBC (altri strumenti di controllo monetario): Il consiglio direttivo può decidere, a maggioranza dei due terzi dei votanti, sull’utilizzo di altri metodi operativi di controllo monetario che esso ritenga appropriato, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 2. Se tali strumenti impongono obblighi a terzi il Consiglio ne definisce la portata secondo la procedura prevista all’articolo 41.
[6] Art. 17 SEBC (Conti presso la BCE e le Banche Centrali Nazionali): Al fine di svolgere le loro operazioni, la BCE e le banche centrali nazionali possono aprire conti intestati a enti creditizi, organismi pubblici e altri operatori del mercato e accettare come garanzia attività, ivi compresi i titoli scritturali.
[7] Art. 22 SEBC (Sistemi di pagamento e di compensazione): La BCE e le banche centrali nazionali possono accordare facilitazioni, e la BCE può stabilire regolamenti, al fine di assicurare sistemi di compensazione e di pagamento efficienti e affidabili all’interno dell’Unione e nei rapporti con i paesi terzi.
[8] Art. 16 SEBC (Banconote): Conformemente all’articolo 128, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il consiglio direttivo ha il diritto esclusivo di autorizzare l’emissione di banconote in euro all’interno dell’Unione. La BCE e le banche centrali nazionali possono emettere banconote. Le banconote emesse dalla BCE e dalle banche centrali nazionali costituiscono le uniche banconote aventi corso legale nell’Unione.
La BCE rispetta per quanto possibile la prassi esistente in materia di emissione e di progettazione di banconote.
[9] ECB Report on a digital euro, October 2020, Annex 2: The digital euro is not a crypto-asset or ‘stablecoin’, p. 51
Francesco Cimino, Deputy Director dell’area Banking&Finance, 28 anni, laureato in giurisprudenza nel 2015 presso l’Università degli Studi Roma Tre con tesi in Diritto Commerciale dal titolo “Compliance nelle banche e nelle società finanziarie“. Ha conseguito un International Master in Export Compliance con project work dal titolo “Corporate compliance towards sanctions era: embedding banking approach in non-financial corporations“. E’ accreditato come Export Compliance Officer presso European Institute for Export Compliance. Ha lavorato come junior associate presso studio legale internazionale Allen&Overy (sede di Roma) nel dipartimento di International Capital Markets, curando attività di Debt Capital Markets e Regulatory Banking&Finance. Attualmente lavora nella Direzione Finanza di una grande corporate italiana.