mercoledì, Marzo 27, 2024
Labourdì

Eye tracking e aspetti legali

 

Cos’è l’eye tracking

Ultimamente, la tecnologia ha conosciuto enormi cambiamenti per quanto riguarda invenzioni tecniche applicabili in ambito industriale. A partire dalla creazione di sistemi di miglioramento dell’addestramento in ambito lavorativo, per passare all’implementazione dell’intelligenza artificiale per valutare le prestazioni dei dipendenti, e al perfezionamento delle misure di sicurezza aziendale.1

Una delle più innovative tecnologie è sicuramente rappresentata dall’eye tracking, ossia il rilevamento dei movimenti degli occhi di una persona. Tale tecnica permette di cogliere che cosa un individuo stia guardando, su quali elementi si focalizzi maggiormente e a quali oggetti presti meno attenzione.

I dispositivi che sfruttano la tecnologia dell’eye tracking utilizzano raggi di luce di livello poco distante dalla frequenza infrarossa, direzionati verso l’apparato oculare del soggetto che li indossa. La frequenza assai bassa dei raggi non è percepibile ad occhio nudo, ma genera dei riflessi, questi sì visibili, degli occhi dell’individuo. I movimenti che gli occhi compiono sono poi rilevati da un meccanismo composto da microcamere che captano le direzioni dello sguardo, le quali vengono poi ricostruite in un secondo momento. I dispositivi in esame consentono, inoltre, di monitorare la postura e gli spostamenti della testa, nonché la posizione del corpo e il modo in cui ci si muove.

Le applicabilità in ambito lavorativo dell’eye tracking

Grazie a questi metodi di osservazione, è possibile capire approfonditamente come un determinato soggetto svolge una determinata attività. L’eye tracking, infatti, permette di assumere il medesimo punto di vista del soggetto che indossa gli appositi devices, percependo quelle movenze e quei comportamenti che sono difficilmente spiegabili in altra maniera.

È proprio per questo motivo che la tecnologia in parola trova ampi margini di applicazione nell’ambito del training professionale, in cui il metodo migliore per imparare a svolgere una determinata mansione, spesso ad alto tasso di tecnicità, è quello di osservare coloro che hanno da tempo sviluppato competenze professionali molto elevate.

Tuttavia, il campo della formazione professionale non è il solo a cui possano essere circoscritte le funzionalità applicative dell’eye tracking. Tra le altre, sicuramente il controllo delle performance del lavoratore risulta di grande rilevanza. I dispositivi dotati di questa tecnologia permettono di comprendere le modalità attraverso le quali un lavoratore compie le proprie mansioni, raccogliendo una serie di informazioni riguardo a molti aspetti dell’attività del dipendente.

È possibile capire, infatti, quali siano gli ostacoli nell’adempiere a determinate funzioni e avere, così, un punto di partenza da cui sviluppare migliorie circa il carico delle mansioni monitorate, riducendo i rischi di errore e aumentando significativamente la produttività aziendale.2

Il trattamento dei dati personali e il rischio di violazione della privacy dei lavoratori

Nonostante gli indubbi vantaggi che si possono trarre dal monitoraggio dei lavoratori svolto con l’eye tracking, vi sono alcuni rischi da considerare.

In primo luogo, l’attività di osservazione dell’operato del lavoratore in questa maniera porta ad una conoscenza molto intima dell’individuo che li indossa, immagazzinando una innumerevole mole di dati, che sono di carattere personale. Il trattamento di queste informazioni riguardanti i dipendenti devono, dunque, sottostare al rispetto delle norme sulla privacy.

Qualora si utilizzino tecnologie biometriche, come con riguardo all’eye tracking, il diritto alla riservatezza potrebbe venire pregiudicato.3 Al fine di non ledere la privacy dei lavoratori, il datore di lavoro dovrà quindi dotarsi di dispositivi legali specifici in osservanza del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”).4

Innanzitutto, è opportuno in questa sede ricordare che, qualora vengano impiegate tecnologie come quella in esame il datore di lavoro dovrà assicurarsi che il soggetto che indosserà gli strumenti di eye tracking abbia espresso il proprio consenso. Secondo l’art. 9 del GDPR, infatti, egli ha la facoltà di non autorizzare il trattamento dei dati che permettono di identificare univocamente l’individuo.5

In particolare, si potrebbe prevedere la firma una dichiarazione scritta qualora al lavoratore venga richiesto di indossare apparecchi incorporanti tecnologie di tracciamento oculare. Egli, tuttavia, ha la possibilità di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento lo desideri.6

Inoltre, la normativa europea richiede all’azienda di predisporre una Valutazione d’Impatto in merito ai dati personali, nella misura in cui tale trattamento venga effettuato su larga scala. Si immagini, ad esempio, l’utilizzazione intensiva di dispositivi di eye tracking da parte di una multinazionale sul totale o su un cospicuo numero di dipendenti. Ecco che, nel caso di specie, l’azienda dovrà dotarsi di misure mirate a verificare le modalità con le quali l’elaborazione dei dati venga attuata, nonché le relative finalità, la necessità e la proporzionalità del trattamento, i rischi e le misure di prevenzione.7

Il datore di lavoro potrà poi implementare le proprie misure poste a protezione della privacy dei propri lavoratori grazie alle tecniche di anomizzazione e di pseudonimizzazione, oltre al fatto di doversi dotare di strumenti di garanzia del recupero dei dati.8

Il rischio di selezione del personale tramite algoritmi

L’utilizzo di tecnologie di eye tracking permette anche di poter valutare le prestazioni lavorative dei dipendenti di un’azienda: tale impiego potrebbe essere non privo di rischi, qualora fosse integrata con tecniche di intelligenza artificiale.

Si tratta di sistemi automatizzati che eseguono un test delle molteplici mansioni che sono presenti all’interno di un determinato ambiente lavorativo, analizzando per ogni lavoratore la modalità e le tempistiche attraverso le quali quest’ultimo porta a termine il compito affidatogli.9

L’utilizzazione di algoritmi dedicati alla gestione del personale è una pratica impiegata ormai da molte grandi aziende. Da Amazon a Uber, la ricerca dell’efficienza industriale attraverso l’automazione si deve confrontare con i limiti legali in tema di cessazione del rapporto di lavoro.10 In particolare, ciò che si potrebbe contestare ai metodi di selezione predisposti dalle summenzionate multinazionali è la violazione del diritto del lavoratore ad essere sottoposto ad una decisione fondata solamente sull’elaborazione automatizzata dei dati, qualora incida in modo significativo nei suoi confronti.11

L’automazione e la scomparsa di posizioni “umane”

Oltre agli aspetti legali collegati all’utilizzo di tecnologie di eye tracking, l’utilizzo di tali dispositivi può essere un’occasione per far luce sulla questione dell’automazione in ambito lavorativo. I sistemi automatici e i robot possono costituire una soluzione per permettere ai lavoratori di faticare in misura minore e di rendere maggiormente rapidi alcuni passaggi, ma un utilizzo delle macchine in maniera non del tutto consapevole può portare a problematiche non di poco conto.

Secondo uno studio riportato dal Sole24Ore, il 55% dei lavori che richiedono meno di un diploma di scuola superiore potrebbero essere automatizzati entro il 2030, quelli che richiedono una laurea di primo grado saranno il 22%.12

È importante, dunque, assumere consapevolezza che il mondo del lavoro è in evoluzione e le mansioni che richiedono personale capace e competente sono in continuo cambiamento, verso funzioni sempre meno manuali, dal momento che queste ultime possono essere ormai svolte dalle da sistemi operativi molto più efficienti dell’essere umano. Ma anche comprendere che il connubio uomo-macchina dovrà essere sempre più integrato, rispettando i diritti della persona umana.

 

Caronte Consultancy –www.carontelaw.com

1 Ai fini del presente contributo si prendono in considerazione gli impieghi dell’eye tracking c.d. passivo, tralasciando l’utilizzo c.d. attivo di tale tecnologia. Per un approfondimento sulla differenza tra eye tracking attivo e passivo, si veda SR Labs, ‘EYE TRACKING ATTIVO: I DRONI A CONTROLLO OCULARE | SR Labs Srl’ (SR Labs srl, 2021) <https://www.srlabs.it/eye-tracking-attivo-i-droni-a-controllo-oculare/>accessed 15 January 2021.

2SR Labs, ‘LE APPLICAZIONI DELL’eye TRACKING IN AMBITO PROFESSIONALE | SR Labs Srl’ (SR Labs srl, 2021) <https://www.srlabs.it/applicazioni-eye-tracking-ambito-professionale/>accessed 15 January 2021.

3‘Riconoscimento Facciale, È Allarme Privacy Nel Mondo: Ecco I Rischi E Le Misure A Tutela | Agenda Digitale’ (Agenda Digitale, 2021) <https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/privacy/riconoscimento-facciale-e-allarme-privacy-nel-mondo-ecco-i-rischi-e-le-misure-a-tutela/>accessed 15 January 2021.

4 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di talidati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati).

5 “È vietato trattare dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”. Art. 9 GDPR.

6 L’art. 4 delle Linee Guida WP259 prevede l’espressione dell’esplicito consenso da parte della persona coinvolta nel trattamento dei dati personali, qualora il rischio di lesione dei quali sia molto elevato.

7 Si vedano artt. 35-36 GDPR.

8‘Riconoscimento Facciale, È Allarme Privacy Nel Mondo: Ecco I Rischi E Le Misure A Tutela | Agenda Digitale’ (Agenda Digitale, 2021) <https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/privacy/riconoscimento-facciale-e-allarme-privacy-nel-mondo-ecco-i-rischi-e-le-misure-a-tutela/>accessed 27 January 2021.

9‘Ma Amazon Applica In Italia L’algoritmo Che Licenzia I Dipendenti?’ (Agi, 2021) <https://www.agi.it/economia/amazon_algoritmo_licenziamenti-5390205/news/2019-04-27/> accessed 15 January 2021.

10 Ci si riferisce in questo caso, in particolare, alle proteste sollevate contro i ritmi estenuanti imposti in occasione del Black Friday da parte dei dipendenti del colosso dell’e-commerce, e alla causa promossa contro Uber dall’Associazione App Drivers &Couriers Union in merito al licenziamento “automatico” di un numero elevato di autisti. In tema si veda, rispettivamente,(Agi, 2021), cit. 9 eIl Licenziamento Robotico È Illegittimo Senza Il Rispetto Di Alcuni Diritti – Laborability’ (laborability, 2021) <https://laborability.com/novita-per-il-lavoro/il-licenziamento-robotico-e-illegittimo-senza-il-rispetto-di-alcuni-diritti/>accessed 15 January 2021.

11 Il riferimento, qui, è all’art. 22 GDPR. Per un’analisi più approfondita, si veda M MARTONI, Identità personale anagrafica (autorizzata) vs identità personale autorappresentativa (manifestata), Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, fasc. 1, 2020, p. 179.

12(Ilsole24ore.com, 2021) <https://www.ilsole24ore.com/art/l-impatto-dell-automazione-lavoro-dipendera-governi-non-robot-AC0aOxk> accessed 15 January 2021.

Rossana Grauso

Studentessa della facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Napoli "Federico II" e tesista in diritto finanziario, è socia di Elsa Napoli. Appassionata di tributaristica e diritto del lavoro, prende parte al progetto "Ius in Itinere" a giugno 2016, divenendone nel gennaio 2017 responsabile dell'area di diritto tributario e diritto del lavoro. Dall'ottobre 2017 è collaboratore editoriale per AITRA - Associazione Italiana Trasparenza ed Anticorruzione. Nel futuro, un master in fiscalità d'impresa e contrattualistica internazionale. Email: rossana.grauso@iusinitinere.it

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