lunedì, Marzo 18, 2024
Criminal & Compliance

I criteri di valutazione della prova scientifica: la “scienza nuova” e gli scenari attuali

A cura di: Alessia Di Domenico

L’introduzione di nuovi strumenti probatori di natura tecnico-scientifica all’interno del processo ha portato alla necessità, da parte del giudice e delle parti, di affidarsi ad “esperti” che integrino il loro patrimonio di conoscenze, impiegando, in particolare, tecniche e strumenti non contenuti nel “sapere comune”.

Ciò che accade nella formulazione della valutazione finale da parte del giudice è stata di fatto considerata, in passato, una situazione quasi “paradossale”: in particolare, il “paradosso della prova scientifica” nasce dal fatto che il giudice, inizialmente, data la sua impreparazione a risolvere un certo problema, debba necessariamente domandare un parere ad un esperto, ma successivamente, quando si tratta di valutare il parere da lui fornitogli, ritorni inspiegabilmente ad essere competente, anzi più competente di colui al quale ha appena chiesto aiuto ammettendo la propria ignoranza[1]. In altre parole, si presuppone che il giudice possa fare ex post (nella valutazione dell’esito della perizia o della consulenza tecnica, al fine di stabilire se ne varrà la pena servirsene ai fini della decisione dei fatti) una valutazione su cognizioni tecniche e scientifiche che egli non possedeva ex ante[2].

Il paradosso della prova scientifica deriva dalla qualificazione del giudice in quanto iudex peritus peritorum, ovvero “perito dei periti”. Il giudice, di fatto, si avvale normalmente di perizia e consulenza tecnica, ma non è affatto vincolato al loro risultato, potendo discostarsi o disattendere del tutto le conclusioni a cui sono giunti gli esperti. È quindi consentito al giudice valutare la complessa attendibilità delle conclusioni peritali e, se del caso, disattenderne le sottese argomentazioni tecniche laddove queste risultino intimamente contraddittorie[3].

Il rapporto tra il peritus peritorum e l’esperto si fonda però su un onere motivazionale del giudice per discostarsi dagli esiti dell’ausilio tecnico dallo stesso disposto: se è vero infatti che le valutazioni espresse dal perito o dal consulente tecnico non hanno efficacia vincolante per il giudice, è anche vero che quest’ultimo può legittimamente disattenderle soltanto attraverso una valutazione critica, che sia ancorata alle risultanze processuali e risulti congruamente e logicamente motivata, dovendo il giudice indicare gli elementi di cui si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si è basato, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico-giuridici per addivenire alla decisione contrastante con il parere dell’esperto.

In altre parole, il giudice non deve “rifare” la perizia, con esperimenti, analisi, e quant’altro possa concorrere, in quanto il suo compito è limitato alla verifica circa la correttezza dei criteri di giudizio utilizzati dall’esperto nella soluzione della questione: non quindi un controllo nel merito, che risulterebbe davvero problematico per un soggetto non tecnico, e sarebbe quindi “paradossale”, ma una semplice verifica sulla correttezza del metodo, che può essere condotta alla luce di canoni valutativi generali e comprensibili anche al giurista.

Appare quindi chiaro come sia oggi necessario allontanarsi dall’originaria qualificazione del giudice quale peritus peritorum, affermazione enfatica che lo connotava di una presuntuosa capacità di onniscienza, per attribuire al giudice un ruolo diverso: parliamo infatti di un giudice informato sui presupposti di validità del metodo o prova scientifici utilizzati nel processo, di un giudice pronto ad esaminare contrapposte visioni scientifiche e scegliere quella più convincente “non in base ad un’opzione pregiudiziale e immotivata, ma dopo aver dato il più ampio spazio al contraddittorio, a quella fondata su una dimostrata competenza scientifica e su argomentazioni che non abbiano trovato obiezioni insuperabili tenendo anche conto, e non marginalmente, delle eventuali evidenze probatorie atte a confermare o smentire il giudizio dell’esperto[4].

Ecco, quindi, che il “paradosso della prova scientifica” si svela come un paradosso solo apparente: il giudice, in quanto “tecnico del diritto”, deve essere in grado di valutare la validità dei metodi di cui il consulente si è servito per svolgere il suo compito, motivando specificatamente il suo dissenso dalle conclusioni del consulente.

La via d’uscita al paradosso è data quindi dall’elaborazione di criteri di controllo, che consistono in “schemi concettuali intesi a scrutinare la validità delle leggi scientifiche e delle tecnologie usate dall’esperto e la loro corretta applicazione[5]. Proprio tale elaborazione costituisce il reale problema della prova scientifica; infatti le esperienze di altri paesi, specie di quella statunitense, sono costantemente impegnate proprio su questo terreno, sollecitate dall’evolvere della scienza e della tecnica e dalle diverse concezioni epistemologiche che si succedono o si contrappongono nell’ambito scientifico e, conseguentemente, in quello giudiziario.

Nell’elaborazione di tali criteri di controllo, ha avuto un ruolo fondamentale, per la nostra giurisprudenza, la sentenza Cozzini[6].

Il caso in esame ha affrontato il tema scientifico relativo all’esistenza o meno di un effetto acceleratore del processo morboso connesso alla protrazione dell’esposizione alla sostanza dannosa dopo l’iniziazione del processo patogenetico; in particolare, in tale sede, la Corte di Cassazione afferma di non essere “per nulla detentrice di proprie certezze in ordine all’affidabilità della scienza, sicché non può essere chiamata a decidere, neppure a Sezioni Unite, se una legge scientifica di cui si postula l’utilizzabilità nell’inferenza probatoria sia più o meno forzata. Tale valutazione, giova ripeterlo, attiene al fatto, è al servizio dell’attendibilità dell’argomentazione probatoria ed è dunque rimessa al giudice di merito che dispone, soprattutto attraverso la perizia, degli strumenti per accedere al mondo della scienza. Al contrario, il controllo che la Corte Suprema è chiamato ad esercitare attiene alla razionalità delle valutazioni che a tale riguardo il giudice di merito esprime”.

In particolare, secondo la Corte, “il giudice di legittimità non è giudice del sapere scientifico, e non detiene proprie conoscenze privilegiate. Esso è chiamata a valutare la correttezza metodologica dell’approccio del giudice di merito al sapere scientifico, che riguarda la preliminare, indispensabile verifica critica in ordine all’affidabilità delle informazioni che utilizza ai fini della spiegazione del fatto”. A tal proposito, richiamandosi alla giurisprudenza statunitense, ed in particolare alla sentenza Daubert, la Corte elabora i criteri di valutazione di una teoria scientifica da parte del giudice, individuando “gli studi che la sorreggono. Le basi fattuali sui quali essi sono condotti. L’ampiezza, la rigorosità, l’oggettività della ricerca. Il grado di sostegno che i fatti accordano alla tesi. La discussione critica che ha accompagnato l’elaborazione dello studio, focalizzata sia sui fatti che mettono in discussione l’ipotesi sia sulle diverse opinioni che nel corso della discussione si sono fermate. L’attitudine esplicativa dell’elaborazione teorica. Ancora, rileva il grado di consenso che la tesi raccoglie nella comunità scientifica. Infine, dal punto di vista del giudice, che risolve casi ed esamina conflitti aspri, è di preminente rilievo l’identità, l’autorità indiscussa, l’indipendenza del soggetto che gestisce la ricerca, le finalità per le quali si muove”.

Con la recente sentenza del 13 giugno 2019 (dep. novembre 2019), n. 45935 sul caso Ilva, la Corte di Cassazione si è pronunciata nuovamente sui criteri di selezione della “scienza nuova”, ripercorrendo il percorso già intrapreso dalla sentenza Cozzini, ed arrivando a nuove importanti precisazioni circa le modalità di valutazione di teorie scientifiche non ancora accettate presso la comunità scientifica. Da una parte, la sentenza in esame ripercorre le conclusioni della stessa sentenza Cozzini, affermando che “nella valutazione della sussistenza del nesso di causalità, quando la ricerca della legge di copertura deve attingere al sapere scientifico, la funzione strumentale e probatoria di quest’ultimo impone al giudice di valutare dialetticamente le specifiche opinioni degli esperti e di motivare la scelta ricostruttiva della causalità ancorandola ai concreti elementi scientifici raccolti. Una opinione ricostruttiva fondata sulla mera opinione del giudice attribuirebbe a questi, in modo inaccettabile, la funzione di elaborazione della legge scientifica e non, invece, come consentito, della sola utilizzazione”. Ma soprattutto, in tema di “scienza nuova”, la Cassazione ritiene che “non sia consentito l’utilizzo di una teoria esplicativa originale, mai prima discussa dalla comunità degli esperti, a meno che ciascuna delle assunzioni a base della teoria non sia verificabile e verificata secondo gli ordinari indici di controllo dell’attendibilità scientifica di essa e dell’attendibilità dell’esperto”. La Corte intende dunque ribadire la necessità che i criteri del test Cozzini vengano applicati nel controllo e nella verifica dei risultati ottenuti grazie alla teoria nuova, intendendo con “ordinari indici di controllo” i criteri elaborati secondo l’insegnamento della stessa Corte nel caso Cozzini.

Allo stesso tempo, la sentenza in esame rivela una maggiore apertura, rispetto al passato, nei confronti dell’utilizzo di teorie scientifiche innovative nel processo penale. In particolare, il criterio del generale consenso da parte della comunità scientifica[7], il primo ad essere stato e da sempre considerato fondamentale nella valutazione della prova scientifica, rischierebbe, da solo, di escludere teorie scientifiche innovative attendibili che, proprio per la loro novità, non hanno ancora raggiunto tale generale accettazione. D’altra parte, si ribadisce la necessità che tali nuove teorie vengano verificate attraverso gli indici di controllo elaborati dal test Cozzini, per non permettere alla junk science, ovvero a teorie scientifiche fantasiose e non attendibili, di poter fondare la decisione finale del giudice. Una maggiore flessibilità, che possa accompagnarsi ad un’evoluzione dei criteri di valutazione della prova scientifica a fronte del continuo progresso tecnologico e delle nuove metodologie utilizzate, appare un possibile punto di equilibrio tra le due suddette opposte esigenze. A fronte dei recenti sviluppi delle nuove tecnologie, degli strumenti innovativi di ricerca, una maggiore apertura verso la “scienza nuova” appare senza dubbio necessaria, al fine di un dialogo constante tra diritto e scienza, anche all’interno del processo.

[1] L. Masera, Il giudice penale di fronte a questioni tecnicamente complesse: spunti di riflessione sul principio dello iudex peritus peritorum, in “Il Corriere del merito”, 2007, fasc. III, p. 352.

[2] A. Melchionda, Aspetti problematici della perizia nell’istruzione formale, in “Atti del Convegno nazionale di studio – I problemi dell’istruzione formale, Bologna 9-10 giugno 1973”, 1977, p. 241.

[3] S. Nista, Consulenza tecnica d’ufficio: il giudice può discostarsi con effettiva motivazione, in “Masterlex”, 2017, disponibile qui: http://www.masterlex.it/diritto-civile/consulenza-tecnica-duffico-giudice-puo-discostarsi-effettiva-motivazione/.

[4] M. Minardi, Il giudice è davvero “peritus peritorum”? Come si contesta una CTU, in “Lex Formazione”, 2013, dispobibile qui: .

[5] O. Dominioni, La prova penale scientifica: gli strumenti scientifico tecnici nuovi o controversi e di elevata specializzazione, edizione 2005.

[6] Cass., Sez. IV, n. 43786, 17 settembre 2010.

[7] Frye v. United States (293 F. 1013, D.C. Circ).

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