sabato, Aprile 27, 2024
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Il reato di truffa aggravata nel caso del pandoro di Chiara Ferragni

Dopo la sanzione pecuniaria irrogata dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato[1] il 14 dicembre 2023 per pratica commerciale scorretta ai danni delle società Balocco S.p.A. Industria Dolciaria, Fenice S.r.l.[2], e TBS Crew S.r.l.[3], si prospetta un altro profilo di interesse giuridico per l’affair Pandoro Pink Christmas, il Pandoro creato nel natale 2022 dalla Balocco su licenza Chiara Ferragni Brand, al quale era collegata una donazione economica all’ospedale Regina Margherita di Torino.

La procura di Milano[4] e quella di Cuneo[5], infatti, dopo aver ricevuto, insieme ad altre 102 procure italiane, un esposto da parte del Codacons (Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori), hanno iscritto nel registro delle notizie di reato le imprenditrici Chiara Ferragni e Alessandra Balocco quali persone indagate per il reato di truffa aggravata.

Stando alle fonti giornalistiche[6], in un primo momento l’ipotesi di reato era quella di frode in commercio, fattispecie prevista dall’art. 515 c.p..[7] La condotta tipica è quella della consegna di una cosa mobile in luogo di quella dichiarata o pattuita o comunque diversa per origine, provenienza, qualità, quantità dalla stessa; presupposto è la previa stipulazione di un contratto imponente un obbligo di consegna.[8] La giurisprudenza riconosce la sussistenza della frode in commercio anche in relazione alle indicazioni contenute nell’eventuale messaggio pubblicitario che abbia preceduto la materiale offerta in vendita, essendo tale pubblicità idonea a trarre in inganno l’acquirente.[9]

A seguito delle verifiche effettuate dalla Guardia di Finanza, il Pubblico Ministero titolare dell’inchiesta milanese ha deciso di propendere per il reato di truffa, previsto dall’art. 640 c.p..[10] La norma punisce colui che, ricorrendo ad artifici o raggiri, induce taluno in errore, determinandolo al compimento di un atto di disposizione patrimoniale foriero di un profitto ingiusto per il truffatore e di un danno patrimoniale per la vittima. Per artifizio s’intende la simulazione o dissimulazione della realtà esterna atta ad indurre in errore una persona per effetto della percezione di una falsa apparenza; per raggiro si intende ogni attività simulatrice sostenuta da parole o argomentazioni atte a far scambiare il falso col vero, operando direttamente sulla psiche del soggetto. Per errore, invece, è da intendersi la falsa e distorta rappresentazione della realtà, capace d’incidere nel processo di formazione della volontà.[11]

La fattispecie è, dunque, rigida nella sua messa in essere, trattandosi infatti di un reato a forma vincolata: devono essere stati utilizzati artifizi o raggiri, in taluni casi pure nella forma della omissione, che hanno determinato l’errore in cui è caduto il soggetto passivo.

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha precisato che  “mentre il requisito del profitto ingiusto può comprendere in sè qualsiasi utilità incremento o vantaggio patrimoniale, anche a carattere non strettamente economico, l’elemento del danno deve avere necessariamente contenuto patrimoniale ed economico, consistendo in una lesione concreta e non soltanto potenziale che abbia l’effetto di produrre – mediante la “cooperazione artificiosa della vittimache, indotta in errore dall’inganno ordito dall’autore del reato, compie l’atto di disposizione – la perdita definitiva del bene da parte della stessa”.[12] Di conseguenza, la vittima della truffa, perché possa considerarsi tale, deve necessariamente aver subito una perdita economica, mentre il vantaggio ottenuto dal reo può essere più vario e ha confini più ampi ed eterogenei.

La giurisprudenza ha individuato l’elemento distintivo della frode in commercio rispetto alla truffa nell’assenza, nel primo reato, delle condotte ingannatorie: quindi, la truffa si concretizza quando l’inganno perpetrato nei confronti della parte offesa sia stato determinante per la conclusione del contratto, mentre la frode si perfeziona nel caso di consegna di una cosa diversa da quella dichiarata o pattuita, ma sul presupposto di un vincolo contrattuale costituito liberamente senza il concorso di raggiri o artifici.[13]

Di particolare interesse è la circostanza aggravante contestata nel caso Ferragni-Balocco, individuata nel “l’aver profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa” di cui all’art. 61 n. 5 c.p.. Si tratta di una circostanza comune che l’art. 640 c.p. cita espressamente al numero 2 bis del secondo comma quale elemento giustificativo di un aumento di pena[14], che il codice individua nella reclusione da uno a cinque anni e nella multa da euro 309 a euro 1.549.

Lo scopo della norma evidentemente è quello di tutelare con maggior attenzione soggetti fragili, in particolare gli anziani, che più facilmente possono essere raggirati e spinti ad effettuare spese ingiustificate.

Questa circostanza tradizionalmente viene denominata minorata difesa; essa è integrata per il solo fatto, oggettivamente considerato, della ricorrenza di condizioni utili a facilitare il compimento dell’azione criminosa[15] e la valutazione della sua sussistenza va operata dal giudice caso per caso.[16]

Di recente, la Corte di Cassazione ha riconosciuto l’aggravante della minorata difesa nell’ipotesi di truffa commessa attraverso la vendita di prodotti “on-line”[17]: in casi simili, infatti, la distanza tra l’agente e la vittima pone la prima in una posizione di maggior favore, non dovendo sottoporre il prodotto venduto ad alcun efficace controllo preventivo da parte dell’acquirente.

Gli stessi giudici hanno però specificato che la circostanza di cui all’art. 61 n. 5 c.p. non sussiste quando la trattativa non si sia svolta interamente online ma, dopo aver avuto inizio su una piattaforma telematica, si sia poi sviluppata attraverso contatti telefonici, messaggi istantanei o incontri in presenza.[18]

In altre parole, la minorata difesa viene individuata nella obiettiva condizione di sfavore in cui si trova l’acquirente su piattaforma digitale, che è costretto ad affidarsi alle immagini ricevute, che non consentono una verifica né della qualità del prodotto, né dell’affidabilità dell’alienante. Diversamente, nel caso in cui i contatti informatici diventino fisici, non si può più presumere che uno dei contraenti versi necessariamente in una condizione di particolare vulnerabilità e, pertanto, viene meno la necessità della maggior tutela.

Nel caso specifico dell’operazione commerciale effettuata dalle società Balocco e da quelle riferibili a Chiara Ferragni, l’elemento virtuale ha senza dubbio giocato un ruolo decisivo, considerando la carriera di influencer che quest’ultima ha sviluppato proprio attraverso le varie piattaforme social; strumenti questi utilizzati anche per pubblicizzare e promuovere l’acquisto del Pandoro Pink Christmas.

Il reato di truffa, a seguito della modifica avvenuta ad opera del d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una delle circostanze aggravanti previste dal secondo comma (art. 640, co. 3, c.p.). L’art. 85 del citato d. lgs. 150/2022 dispone che, per i reati commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato.

Come anticipato, la circostanza contestata della minorata difesa è indicata nel comma secondo dell’art. 640 c.p. e, pertanto, la procedibilità della fattispecie di reato nella sua forma aggravata dal numero 5 dell’art. 61 c.p. non richiede la presenza di alcuna querela, potendo essere attivata d’ufficio. A quanto è di pubblico dominio, infatti, nel caso della condotta tenuta da Chiara Ferragni nel contesto della vendita del Pandoro Pink Christmas, non è stata depositata alcuna querela da nessun consumatore.

E’ senza dubbio necessario sottolineare come, al momento, il procedimento nei confronti di Chiara Ferragni e di Alessandra Balocco è ancora nelle fasi delle indagini preliminari, pertanto non solo l’ipotesi accusatoria può ancora subire importanti modifiche, ma il procedimento può anche risolversi in una richiesta di archiviazione, in quanto non è automatico il fatto che una pratica commerciale, per quanto già dichiarata scorretta, costituisca anche reato.

[1] Il testo del provvedimento dell’Antitrust è disponibile qui: https://www.agcm.it/dotcmsdoc/allegati-news/PS12506%20chiusura.pdf

[2] La società è titolare dei marchi “Chiara Ferragni” ed è attiva nella gestione dei relativi diritti di proprietà intellettuale.

[3] La società dispone dei diritti relativi alla personalità e all’identità personale della Signora Chiara Ferragni.

[4] Articolo ANSA disponibile qui: https://www.ansa.it/lombardia/notizie/2024/01/08/caso-pandoro-chiara-ferragni-indagata-per-truffa-a-milano_7734d315-4f6f-4255-8bb1-d3fac0ddb8fd.html

[5] Articolo ANSA disponibile qui: https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2024/01/11/ferragni-e-balocco-indagate-anche-a-cuneo-ora-nodo-competenza_c7338ffe-7d1c-4d34-9a2b-542e72f1de4c.html

[6] Articolo ANSA disponibile qui: https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2024/01/08/caso-ferragni-balocco-inchiesta-verso-ipotesi-di-truffa_d3b9a220-5181-4b59-b99b-3dde5bb6cc81.html

[7] Testo normativo: “Chiunque, nell’esercizio di un’attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all’acquirente una cosa mobile per un’altra, ovvero una cosa mobile per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103

[8] R. Garofoli, Compendio di diritto penale Parte speciale, edizione 2019-2020

[9] Cass. Pen. Sez. III, sentenza n. 27105, 22 maggio 2008

[10] Testo normativo: “Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

  1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell’Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare 8;
  2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell’autorità;

2-bis. se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all’articolo 61, numero 5).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente.”

[11] R. Garofoli, Compendio di diritto penale Parte speciale, edizione 2019-2020

[12] Cass. pen. Sez. Unite, sentenza n. 1, 16 dicembre 1998

[13] Cass. Pen. Sez. III, sentenza n. 30685, 5 agosto 2021

[14] Questo numero è stato aggiunto dall’art. 3, comma 28, della L. 15 luglio 2009, n. 94

[15] Cass. pen. Sez. I, sentenza n. 1319, 24 novembre 2010

[16] Cass. pen. Sez. II, sentenza n. 43128, 7 ottobre 2014

[17] Cass. pen. Sez. II, sentenza n. 27132, 9 maggio 2023; Cass. pen. Sez. II, sentenza n. 2902, 14 dicembre 2021; Cass. pen. Sez. II, sentenza n. 12427, 14 gennaio 2021

[18] Cass. pen. Sez. II, sentenza n. 27132, 9 maggio 2023; Cass. pen. Sez. II, sentenza n. 2902, 14 dicembre 2021

fonte immagine: ansa.it

Linda Bano

Avvocato del Foro di Treviso, collaboratrice dell'area di Fashion Law. Linda Bano si laurea presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Padova con tesi in diritto costituzionale "Il fondamento costituzionale della repressione delle idee (neo)fasciste" e si diploma presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali all'Università degli Studi di Milano, durante la quale svolge un tirocinio presso la Procura Generale presso la Corte d'Appello di Milano.

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