sabato, Luglio 27, 2024
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Reato di fuga: allontanamento dal luogo dell’incidente stradale

Nelle ipotesi di incidente stradale con danno alle persone, i soggetti coinvolti hanno l’obbligo di fermarsi, in caso contrario opera il reato di fuga ai sensi dell’art. 189 comma 6 del codice della strada.

Questa disposizione rubricata “Comportamento in caso di incidente” al comma 1 prevede che : “ l’utente della strada in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l’obbligo di fermarsi e di prestare assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona” ; da ciò ne segue al comma 6 del medesimo articolo che: “chiunque nelle condizioni di cui al comma 1, in caso di incidente con danno alle persone  non ottempera all’obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre anni”. Per la Corte di Cassazione il reato di fuga opera anche nei casi in cui la sosta è solo momentanea.

Il reato di fuga ai sensi dell’art. 189 comma 6 Cds opera se il conducente si allontana o si ferma sul posto per un lasso di tempo insufficiente a consentire la propria identificazione e quella del mezzo condotto, senza che rilevi la sussistenza o meno di un effettivo bisogno di aiuto da parte della persona infortunata. Per la punibilità del reato è sufficiente la sussistenza del dolo eventuale. [1]

Un caso particolare che è stato oggetto di pronuncia della Corte di Cassazione riguarda il proprietario di un veicolo coinvolto in un sinistro, il quale si allontanava dal luogo dell’accaduto per posizionare meglio l’autovettura e non ostacolare la circolazione. Successivamente non avendo visto arrivare l’altra parte riprendeva la marcia, omettendo di dare le proprie generalità e quelle del proprio veicolo. Una volta rintracciato dalle autorità di polizia gli veniva attribuito il reato di fuga ai sensi del art. 189 C.d.S. L’imputato aveva tentato di salvarsi dalla condanna sostenendo di aver ,con un cenno, invitato l’altro conducente a recarsi presso un luogo di sosta posto più avanti e che dopo essersi allontanato, non avendo più visto l’altra persona, aveva proseguito la marcia.

La Corte, tuttavia nel caso di specie, ha precisato che “il bene giuridico tutelato dalla norma attiene alla necessità di accertare le modalità del sinistro e di identificare coloro che ne siano coinvolti con la conseguenza che deve ritenersi idonea a integrare il reato “anche la condotta di chi effettua solo una sosta momentanea, senza consentire la propria identificazione, né quella del veicolo”. [2]

La Corte di Cassazione con la Sentenza del 10/3/2017 n. 11751 ha confermato dunque, l’obbligo, per il soggetto coinvolto in un incidente stradale, di fermarsi per prestare soccorso e per garantire il proprio riconoscimento. La Suprema Corte ha sancito la necessità di procedere alla ricostruzione delle modalità del sinistro, partendo dall’identificazione di tutti coloro che ne siano rimasti coinvolti. Tale obbligo non è soddisfatto con una mera sosta momentanea, sul luogo del sinistro, se non avviene l’identificazione del soggetto né quella del veicolo. La sosta è opportuna per tutto il tempo necessario all’espletamento delle prime attività di indagine. L’obbligo di fermarsi opera anche se dal sinistro non siano scaturite lesioni alle persone, e opera anche se si tratta di un incidente con danni lievi ai veicoli. [3]

Per la configurazione del reato di fuga è sufficiente la consapevolezza che si sia verificato un incidente riconducibile al proprio comportamento, e che l’agente consapevolmente rifiuti di accertare la sussistenza degli elementi di danno, non potendo limitarsi a dedurli.

La legge considera tre possibili comportamenti che si possono realizzare in caso di sinistro stradale:

  1. chi non si ferma dopo un incidente senza feriti
  2. chi non si ferma dopo un incidente con feriti
  3. chi non presta i soccorsi dopo un incidente con feriti

La prima ipotesi prevede l’applicazione di una multa, al pari di quelle per il passaggio col rosso, per eccesso di velocità, et similia. L’importo della sanzione varia da 296 a 1.184 euro. Se il danno procurato all’altro veicolo è grave, può operare anche l’obbligo di sottoporre a revisione l’auto e la sospensione della patente da 15 giorni a due mesi. È fatto salvo, il risarcimento del danno da pagare all’altro conducente.

Nel caso in cui il conducente non si fermi dopo un incidente con persone ferite, opera il reato di fuga. Il soggetto può essere sottoposto alla reclusione da 6 mesi a 3 anni, nonché alla sospensione della patente di guida da 1 a 3 anni. L’illecito penale scatta anche nei confronti di chi, ritenendo che l’altro conducente non si sia fatto nulla, si allontana col consenso di quest’ultimo. L’obbligo di fermarsi è necessario non tanto perchè c’è un soggetto con necessità di soccorso, ma perché è opportuno attendere le autorità che dovranno stilare il verbale.

Il codice della strada disciplina anche le ipotesi in cui un soggetto omette di prestare soccorso alle persone bisognose e ferite. Tale omissione è punita con la reclusione da un anno a tre anni e con la sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni.

Qual è dunque, la differenza tra reato di fuga e omissione di soccorso in caso di sinistro stradale? 

Nel reato di fuga, si prescinde dallo stato di bisogno del danneggiato (per cui il soggetto è tenuto sempre a fermarsi se vi sono danni a persone); nel reato di omissione di soccorso il soggetto ferito deve trovarsi in una condizione di bisogno effettivo. [4]

Nel reato di fuga ai sensi dell’art. 189 cds comma 6 è sufficiente che si verifichi un sinistro stradale riconducibile al proprio comportamento e che sia concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, senza che si debba riscontrare l’esistenza di un effettivo danno alle persone; il comma 7 del medesimo articolo prevede invece, per il reato di omissione di assistenza, che è necessario l’effettivo il bisogno dell’investito. Tale effettivo bisogno si reputa non sussistere nel caso di assenza di lesioni o di morte, se altri hanno già provveduto e non risulta essenziale l’intervento dell’obbligato. [5]

In dottrina si contrappongono diverse tesi sulla ratio dell’omissione di soccorso, parte della dottrina considera tale disposizione indirizzata a tutelare i beni della vita e dell’incolumità individuale, mentre altra parte ritiene il reato in questione connesso al dovere di solidarietà sociale.

Il reato di fuga e di omissione di soccorso scattano quando vi sono persone ferite. Negli altri casi si rischia una comune multa. Occorre prestare attenzione a tutte le circostanze in cui emerge la responsabilità penale.

 

 

[1] Villafrante A., il reato di fuga nella giurisprudenza della Cassazione,  www.studiocataldi.it

[2] Zeppilli V., Sinistri stradali: è reato anche la sosta momentanea,  www.studiocataldi.it

[3] Sentenza Corte Cassazione  Penale sez. IV 10/3/2017 n. 11751 , www.iprofessionistidellasicurezza.it

[4] Non fermarsi dopo incidente senza o con feriti articolo del 03.05.2018, www.laleggepertutti.it

[5] Corte di Cassazione, sez. IV penale, sentenza del 4 luglio 2017, n. 32114

Fonte immagine:  www.direttanews.it

Mariaelena D'Esposito

Mariaelena D'Esposito è nata a Vico Equense nel 1993 e vive in penisola sorrentina. Laureata in giurisprudenza alla Federico II di  Napoli, in penale dell’economia: “bancarotta semplice societaria.” Ha iniziato il tirocinio forense presso uno studio legale di Sorrento e spera di continuare in modo brillante la sua formazione. Collabora con ius in itinere, in particolare per l’area penalistica.

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