giovedì, Maggio 9, 2024
Amministrazione e Giustizia

Il T.A.R. Lazio conferma la piena legittimità della piattaforma “Piracy Shield”

A cura di Federico Muzzati

Attraverso il pronunciamento della Sentenza n. 1223, pubblicata il 22 gennaio 2024, la IV Sezione del T.A.R. Lazio, (Roma), ha avuto modo di vagliare approfonditamente i poteri cautelari posti (recentemente) all’uopo in capo all’AGCom affinché possa intervenire, tempestivamente, in caso di integrazione di condotte violative delle disposizioni previste dall’ordinamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazioni elettronica.

Il giudizio rinviene la propria fase genetica nella proposizione del ricorso di Assoprovider (un’organizzazione che riunisce circa una sessantina di provider) dinnanzi al Collegio di cui in epigrafe, il cui scopo precipuo – in nuce – era volto ad ottenere l’inibizione della concreta attività svolta del nuovo “tools” antipirateria di cui l’Autorità si avvale, ossia la c.d. piattaforma “Piracy Shield” (o Massimiliano Capitanio, dal nome dell’omonimo Commissario “propugnatore”).

Inoltre, la suddetta Associazione ricorrente insorgeva, finanche, avverso le Delibere con le quali AGCom, sulla base della l. n. 93/2023, aveva emendato il proprio Regolamento (n. 680/2013), contestando recisamente i nuovi poteri inibitori di cui l’Autorità si può avvalere in caso di circostanze che violino il diritto d’autore durante la trasmissione di eventi sportivi, ovvero di opere audiovisive, con l’immediato blocco, entro 30 minuti dalla segnalazione, del sito web “pirata”, e di ogni ulteriore, futuro ed eventuale dominio, sottodominio, o indirizzo IP ad esso collegato.

Sostanzialmente, si tratta di uno strumento sviluppato dalla start-up dello Studio Legale Previti, e ceduto dalla Lega Calcio Serie A all’Authority (deputata a contrastare l’annosa ed esiziale questione della pirateria informatica), che permette l’automatico ed immediato oscuramento dei siti web che trasmettono contenuti illegalmente in streaming.

In altre parole, qualora si stesse, ad esempio, svolgendo un incontro di calcio, e il soggetto detentore dei diritti d’autore per la sua trasmissione si dovesse imbattere in illecite diffusioni del medesimo evento, questo può procedere a segnalarlo all’Autorità, mediante la piattaforma di cui in discorso, indicando gli IP o i domini che AGCom provvederà, entro 30 minuti dalla ricezione della richiesta, ad “abbattere”.

Dopo aver descritto concisamente il ruolo dello strumento antipirateria de quo, e il suo funzionamento, è bene evidenziare che, ogni ordine di censure avanzate in punto di diritto dalla ricorrente che, unitamente al ricorso introduttivo ha depositato “in itinere” più atti per motivi aggiunti, è stato fermamente respinto dal Giudice Amministrativo, dopo che questo ha ricostruito il quadro regolamentare – e i poteri – entro il quale l’Autorità può svolgere la propria attività.

Per quanto concerne la doglianza secondo il quale il procedimento di AGCom violerebbe la riserva di potere giurisdizionale, il T.A.R. ritiene che tale ricostruzione sia errata ed impinga con la normativa primaria di riferimento; infatti, la pronuncia pone in luce come “il procedimento amministrativo promosso dall’Agcom e regolamentato con il provvedimento impugnato e il procedimento innanzi all’a.g.o. si svolgono su (e riguardano) piani distinti e separati”.

Nemmeno l’ulteriore tesi propugnata dalla ricorrente secondo il quale l’attività dell’Autorità contrasterebbe con il diritto europeo, e in ispecie con il principio di proporzionalità, persuade il Collegio, che, sul punto, afferma come quest’ultima sia, invece, pienamente conforme alle norme europee, in quanto “finalizzata a fornire strumenti di rapido intervento nei confronti dei fenomeni massivi di violazione del diritto d’autore online, ma non in conflitto – né, tantomeno, in regime di alternatività o, addirittura, di sostituzione – con l’esercizio della funzione giurisdizionale”.

Un altro punto nodale su cui l’adito giudice di prime cure pone la sua attenzione inerisce al breve termine entro cui gli Internet Service Provider (ISP) devono procedere a dar corso agli ordini cautelari e/o inibitori dell’Autorità; in relazione a ciò, il T.A.R. correttamente argomenta nei seguenti termini: la brevità del termine “è da rapportare ai tempi – altrettanto esigui – degli eventi sportivi che possono costituire occasione di condotte illecite e all’esigenza di approntare una tutela concreta e non formalistica per arginare abusi e violazioni”.

In conclusione, e in attesa della futura ed eventuale impugnazione della sentenza dinnanzi al Consiglio di Stato (che, ad oggi non risulta ancora proposta), rimane sullo sfondo un aspetto cruciale e quantomai attuale – non solamente da un punto di vista squisitamente “teoretico” – ossia quali siano le condizioni che legittimano – e dunque lo rendano valido – un atto amministrativo adottato (o “ausiliato”) da un sistema di AI.

La questione è del tutto lungi dall’essere stata ancora – compiutamente – affrontata e sciolta.

Lascia un commento