Influencer, creator e Testo Unico sui servizi di media audiovisivi: AGCOM annuncia una consultazione pubblica
Testo Unico sui servizi di media audiovisivi, influencer e creator: AGCOM annuncia una consultazione pubblica
Il 13 luglio 2023, il Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) ha deciso che verrà indetta una consultazione pubblica[1] sulle misure volte a garantire il rispetto da parte degli Influencer delle disposizioni del Testo unico sui servizi di media audiovisivi (di seguito, “Testo Unico”).
E’ evidente come una comunicazione sul tema in oggetto, inerente alla complessa e ancora poco disciplinata materia dell’influencer marketing, sia il frutto di un importante e rilevante interesse dell’Autorità in merito. Ad oggi, infatti, ci si sta muovendo su diversi fronti [2] al fine di riconoscere tutele adeguate a quelli che possiamo definire veri e propri professionisti del settore ( “influencer”, “content creator”, “streamer”, “vlogger”).
La decisione oggetto del comunicato del 13 luglio 2023 è stata adottata anche al fine di garantire trasparenza e maggiore consapevolezza di fronte agli stakeholder[3] e del pubblico su disposizioni normative applicabili ai sopra menzionati soggetti-professionisti. Si sta infatti parlando degli “influencer”, dei “vlogger” “streamer “ o “creator” nonché quei soggetti che creano, producono e diffondono al pubblico contenuti audiovisivi – su cui esercitano la responsabilità editoriale – tramite apposite piattaforme digitali per la condivisione video e , in generale, tramite social media[4].
Dato il forte impatto che questi soggetti stanno avendo verso i destinatari dei loro video, nonché consumatori e sulla società, il Consiglio ha indetto una consultazione pubblica al fine di ottenere dei pareri da parte dei diretti interessati e creare così un documento valido giuridicamente per far sì che gli influencer rispettino le disposizioni del Testo Unico.
Il contenuto del documento potrà, secondo il Consiglio, trovare un adeguato veicolo regolamentare nella forma delle Linee-guida, le quali, oltre a presentare il pregio di una maggiore flessibilità rispetto a un regolamento, meglio si attagliano alla concreta fattispecie degli influencer[5].
Le Linee-guida, oltre a garantire maggiore flessibilità rispetto ad un regolamento, non presenteranno nemmeno gli eventuali ed eccessivi oneri che di solito gravano sulla figura del fornitore di un servizio di media audiovisivo cui viene applicato il Testo Unico.
Con il comunicato sono stati altresì individuati i presupposti affinché agli influencer possa essere applicato il Testo Unico; è infatti necessario che la loro attività possa essere assimilata a quella dei fornitori di servizi di media audiovisivi sotto la giurisdizione nazionale. Tale assimilazione è difatti possibile grazie alla peculiare natura degli influencer e dei servizi audiovisivi da questi prestati.
In conseguenza di ciò giova necessariamente diversificare due ipotesi :
a) In caso di continuità nell’elargizione di contenuti audiovisivi, i soggetti che dovessero offrire gli stessi con un’offerta e un’organizzazione tale da renderli sovrapponibili con servizi di media on- demand ( come ad esempio i canali YouTube), saranno gravati interamente dagli obblighi previsti dal Testo Unico ivi inclusi, a titolo esemplificativo, l’iscrizione al ROC, la disciplina in materie di opere europee e indipendenti, la SCIA (segnalazione certificata di inizio attività);
b) In secondo luogo, per i soggetti che opereranno in modo meno continuativo e strutturato , il Testo Unico non dovrà essere applicato interamente.
In conseguenza di queste considerazioni è utile ribadire la possibile sovrapposizione della figura degli influencer a quella della fornitura di un servizio media audiovisivo con conseguente applicazione del Testo Unico, tuttavia evitando eventuali ed eccessivi oneri non necessari al profilo professionale in questione.
Infine, per quanto concerne le piattaforme che erogano i servizi degli influencer, essendo solo il mezzo attraverso il quale essi rendono disponibili i propri contenuti, non saranno soggetti all’ applicazione del provvedimento.
La consultazione pubblica avrà una durata di 60 giorni a partire dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito internet istituzionale dell’Autorità.
[1] Si tratta di uno strumento di partecipazione attraverso cui i cittadini possono fornire alle amministrazioni commenti, idee e ogni altro tipo di informazioni utili ad arricchire e migliorare una decisione da prendere o un provvedimento da adottare. Una volta ricevuti ed esaminati i contributi dei cittadini, le amministrazioni rendono conto pubblicamente delle osservazioni ricevute e di quelle accolte. Per la seguente definizione vedi : https://www.consultazione.gov.it/it/approfondimenti/la-consultazione-pubblica/cosa-e-la-consultazione/
[2] Si pensi alla previsione del contratto di endorsement C. Tortorici, La comunicazione commerciale e il contratto di endorsement: The Good on you vs Wycon, Novembre 2021, disponibile qui: https://www.iusinitinere.it/endorsement-40409 o ancora all’emanazione del Digital Service Act, C. Frisani, Il Digital Service Act: le prospettive di riforma per una maggior tutela online, Novembre 2022, disponibile qui: https://www.iusinitinere.it/il-digital-service-act-le-prospettive-di-riforma-per-una-maggior-tutela-online-43443
[3] Tutti i soggetti, individui od organizzazioni, attivamente coinvolti in un’iniziativa economica (progetto, azienda), il cui interesse è negativamente o positivamente influenzato dal risultato dell’esecuzione, o dall’andamento, dell’iniziativa e la cui azione o reazione a sua volta influenza le fasi o il completamento di un progetto o il destino di un’organizzazione. Per la seguente definizioni vedi: https://www.treccani.it/enciclopedia/stakeholder#:~:text=stakeholder%20Tutti%20i%20soggetti%2C%20individui,influenza%20le%20fasi%20o%20il
[4] Si tratta del Comunicato Stampa oggetto della seguente trattazione, del 17 luglio 2023. https://www.agcom.it/documents/10179/31023367/Comunicato+stampa+17-07-2023/a55f4f55-5562-4c55-97ea-f6e2e40a75cf?version=1.0
[5] Vedasi nota precedente. Per comodità: https://www.agcom.it/documents/10179/31023367/Comunicato+stampa+17-07-2023/a55f4f55-5562-4c55-97ea-f6e2e40a75cf?version=1.0
Classe 1994, Claudia Tortorici è un avvocato del foro di Catania che si occupa prevalentemente di diritto societario, commerciale e proprietà intellettuale. E’ Vice- responsabile dell’area di Fashion law della rivista giuridica Ius in itinere, grazie alla quale riesce a dedicarsi alle sue passioni.