domenica, Ottobre 6, 2024
Diritto e Impresa

Interruzione del servizio internet per un professionista, risarcimento non accordato: oltre al danno la beffa

 

Una sentenza poco rassicurante. Una decisione, quella resa dagli Ermellini il 21 Gennaio 2017 (si allude alla n. 15349) che pur perfetta da un punto di vista giuridico, ha destato non poche perplessità e critiche dell’opinione pubblica. Non ci si può esimere dal dettare i punti salienti della vicenda che ha occasionato la pronuncia. Un avvocato proponeva domanda di risarcimento danni per l’inopinata sospensione del servizio ADSL per due mesi presso il suo studio e citava in giudizio Telecom s.p.a. Quest’ultima chiama in garanzia la Wind s.p.a. attribuendo ad essa la suddetta disfunzione poiché il cliente aveva effettuato il passaggio da un gestore all’altro. In appello, il giudice di seconde cure negava il risarcimento all’avvocato, che era rimasto soccombente in primo grado, ed in definitiva tale decisione viene confermata dalla Cassazione.

I motivi posti a fondamento del ricorso, ai limiti dell’inammissibilità, sono stati tutti ritenuti infondati dal giudice nomofilattico e due di questi meritano una menzione particolare, non fosse altro per ribadire principi già noti in tema di danno patrimoniale e non patrimoniale.

  1. Il ricorrente denuncia il mancato riconoscimento dei giudici di merito del danno materiale consistente nella sospensione del servizio e risultante ex actis. Come la Corte ha rilevato, tuttavia, non si riesce ad inquadrare in quale motivo rientri tale censura poiché il ricorrente richiama l’art.360 co. 5, ossia l’attuale “vizio di motivazione”, sebbene non abbia dedotto un omesso esame di un fatto decisivo, quanto piuttosto una rivalutazione istruttoria che è preclusa al giudizio di legittimità.
  2. Secondariamente ci si duole della violazione dell’art. 2059 c.c. nella misura in cui il giudice d’appello ha misconosciuto il danno non patrimoniale che attiene al pregiudizio recato al diritto di comunicazione, allo sviluppo della personalità ed al lavoro. Improprio il riferimento al diritto al lavoro che, oltre a non essere stato ostacolato in alcun modo, è risarcibile nell’ambito del danno patrimoniale. D’altro canto il ricorrente non ha sviluppato adeguatamente la possibilità di richiedere il risarcimento per il danno da inadempimento contrattuale. Per il presunto vulnus, invece, mosso alla corrispondenza, il giudice di secondo grado ha sancito che non vi è stata nessuna prova di un nocumento serio che abbia superato i meri fastidi o disagi. A tal riguardo ne esce confermato l’orientamento adamantino che la giurisprudenza segue in tema di danno non patrimoniale: non basta che vi sia una lesione ad un interesse costituzionalmente tutelato, ma serve che questa abbia superato una soglia di normale tollerabilità (in ragione del canone di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost.) e che non si tratti di un danno futile, nel senso di “bagatellare”.
  3. Da ultimo la Cassazione ha scandito il principio per cui il lucro cessante, ossia il mancato guadagno, che è uno dei parametri cui il giudice deve attenersi nella liquidazione del danno patrimoniale, si concreta nell’accrescimento patrimoniale effettivamente impedito dall’inadempimento contrattuale che deve essere provato con un giudizio rigoroso di probabilità, escludendo solo i mancati guadagni ipotetici, che il giudice valuta equitativamente e su base indiziaria. Prova che, nel caso di specie, non si è evidentemente raggiunta.

Da quanto esposto, non è certo rassicurante lo scenario che ne deriva per i professionisti che si avvalgono del servizio internet in casi di interruzione del servizio. Come detto da un punto di vista di sistema la decisione è ineccepibile, da un punto di vista pratica però occorre pensare che è molto difficile la prova del danno richiesta per il lucro cessante, trattandosi di una valutazione rigorosa. Il professionista rischia di ritrovarsi sprovvisto di un servizio che paga, con conseguente rottura del sinallagma contrattuale, e di non riuscire a lucrare per carenza probatoria il risarcimento da inadempimento, dovendosi accontentare al più del solo rimborso.

 

Angelo D'Onofrio

Angelo D'Onofrio è uno studente di giurisprudenza iscritto al IV anno all'Università Federico II di Napoli. Ha partecipato alla NMCC Elsa tenutasi a Perugia nel 2016 , alla NMCC Elsa in diritto penale tenutasi a Napoli nel 2017 ed alla Local Moot Court Elsa in diritto privato a Napoli , vincitore del premio miglior oratore in quest'ultima . Vanta, inoltre, una partecipazione alla National Negotiation di Elsa a Siena. Attualmente sta lavorando ad un LRG in diritto bancario dal titolo " Il nuovo diritto societario della crisi dell'impresa bancaria. Profili di specialità rispetto al diritto comune " .

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