venerdì, Novembre 8, 2024
Criminal & Compliance

La brevità della relazione affettiva non integra i maltrattamenti in famiglia: un nuovo orientamento della Corte di Cassazione

1. Evoluzione e inquadramento normativo.

La tematica dei maltrattamenti in famiglia ha, negli ultimi anni, sempre di più interessato la casistica dei Tribunali e conseguentemente della giurisprudenza di legittimità. I casi portati all’attenzione dell’organo giudicante rappresentano solamente una parte di quelli che accadono nella quotidianità e che generano un sommerso di difficile individuazione. A questo si aggiunga che, durante il periodo di restrizioni e lockdown imposto dalla pandemia di Covid-19 le richieste di assistenza delle vittime di violenza o maltrattamenti è aumentata in maniera esponenziale[1]. Consapevole di tale fenomeno anche il legislatore italiano ha posto in essere – come molto spesso accade non tanto per presa di coscienza, ma sulla scia di alcuni casi mediatici – delle riforme ad un codice che tendeva a non occuparsi delle questioni familiari. Per sua stessa struttura intrinseca infatti, il nostro codice penale, fin dagli albori nell’epoca fascista, ha sempre cercato di evitare di intromettersi nelle questioni attinenti alla vita familiare e di relazione. La pretesa punitiva dello Stato quindi si fermava e arretrava di fronte al fulcro familiare, in quanto il Legislatore voleva evitare di andare a sanzionare penalmente delle condotte che attenevano strettamente alla vita familiare. Un chiaro e lampante esempio si rinviene all’art. 649 c.p. il quale prevede che, qualora uno dei reati contenuti nel Libro II, Titolo XIII del codice penale sia commesso in danno del coniuge, l’autore del reato può non essere punito[2]. Tuttavia nella sua evoluzione il diritto penale, su impulso anche del legislatore europeo, ha deciso di superare tale limite, considerando non la famiglia nella sua globalità, bensì il singolo individuo che necessita di adeguata tutela e protezione. Proprio in tale ottica s’inseriscono le numerose riforme volte a tutelare, all’interno del nucleo familiare, il soggetto più debole e bisognoso di una maggiore protezione. Ci si riferisce ai fenomeni di c.d. violenza assistita o indiretta[3]comprensiva di quelle condotte che, pur non traducendosi in forme di violenza fisica direttamente rivolte, in particolare, a un soggetto vulnerabile, cagionino allo stesso sofferenze morali capaci di incidere in maniera negativa sulla sua integrità psico-fisica.  A fronte di fenomeni di questo tipo, la fattispecie chiamata a sorreggere il peso di una risposta penale indubbiamente non scontata è anzitutto quella dei maltrattamenti contro familiari o conviventi (art. 572 c.p.), che, del resto, ha visto progressivamente ampliare la propria sfera di operatività: si pensi alla rilevanza attribuita dalla giurisprudenza ai c.d. maltrattamenti omissivi e al concorso per omissione in condotte commissive maltrattanti o, ancora, alla sostanziale “riscrittura” legislativa del concetto di “famiglia”[4].

La l. 15 ottobre 2013 n. 119 (c.d. legge sul femminicidio) ha introdotto all’art. 61, n. 11-quinquies c.p. una circostanza aggravante applicabile quando, nei delitti non colposi contro la vita e l’incolumità individuale, contro la libertà personale nonché in relazione al delitto di cui all’articolo 572 c.p., il fatto fosse commesso in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza. Dalla medesima disposizione è inoltre ricavabile la definizione di “violenza domestica”, che comprenderebbe cioè “tutti gli atti, non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o persone legate da relazione affettiva in corso o pregressa, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima“.

La vera e più incisiva modifica è arrivata con l. 19 luglio 2019, n. 69 – Tutela delle vittime di violenza domestica o di genere – c.d. codice rosso, che ha apportato delle consistenti modifiche al codice penale e al codice di procedura penale. 

Il legislatore individua un catalogo di reati attraverso i quali si esercita la violenza domestica e di genere e, in relazione a queste fattispecie, interviene sul codice di procedura penale al fine di velocizzare l’instaurazione del procedimento penale e, conseguentemente, accelerare l’eventuale adozione di provvedimenti di protezione delle vittime. Il provvedimento, inoltre, incide sulla stessa disciplina sostanziale, prevedendo ora l’inasprimento della cornice edittale di taluni reati, ora la rimodulazione di alcune circostanze aggravanti, ora infine l’introduzione di alcune nuove fattispecie incriminatrici.

L’art. 9 l. 69/19 interviene sui delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori, prevedendo l’aumento della pena per il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi. L’attuale pena della reclusione da 2 a 6 anni viene sostituita con la reclusione da 3 a 7 anni.  

È inoltre prevista una fattispecie aggravata quando il delitto di maltrattamenti è commesso in presenza o in danno di minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità, ovvero se il fatto è commesso con armi; in questi casi la pena è aumentata fino alla metà. Sussiste anche un sensibile aumento della pena per il delitto di atti persecutori (art. 612-bis c.p.): l’attuale pena della reclusione da 6 mesi a 5 anni viene sostituita con quella della reclusione da un anno a 6 anni e 6 mesi.

Vi poi è l’inserimento del delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.) nell’elenco dei delitti che consentono, nei confronti degli indiziati, l’applicazione di misure di prevenzione.

2. Sul delitto d maltrattamenti in famiglia.

Brevemente, il reato di maltrattamenti è un delitto a forma libera, perpetrabile esclusivamente all’interno di precisi rapporti tra agente e vittima e genericamente riferibile a qualunque comportamento caratterizzato dalla commissione nel tempo di atti di sopraffazione, tali da offendere la personalità del soggetto passivo e causare la degenerazione del rapporto nel cui alveo sono posti in essere. 

La condotta tipica, che può manifestarsi sia in forma commissiva che mediante omissioni laddove il soggetto agente ometta di tenere un determinato e doveroso comportamento, deve essere caratterizzata dal requisito dell’abitualità, cioè della continuità e ripetitività di atti vessatori, giacché il legislatore ha inteso sanzionare la lesione dell’integrità psico-fisica, del patrimonio morale, della libertà e del decoro del soggetto passivo. 

Lo stesso elemento psicologico del reato non postula la rappresentazione e la programmazione di una pluralità di atti tali da cagionare sofferenze fisiche e morali alla vittima, essendo sufficiente la coscienza e la volontà di persistere in un’attività vessatoria idonea a ledere la personalità della persona offesa.

Orbene, come noto, i maltrattamenti in famiglia rappresentano – da un punto di vista prettamente dottrinale[5] – un classico esempio di reato abituale.

Tale istituto si caratterizza in quanto il fatto tipico è descritto come una serie di condotte omogenee ripetute nel tempo; la ripetizione qualifica l’offensività, in quanto isolati ed occasionali atti lesivi non sono ritenuti sufficienti a compromettere il bene giuridico protetto. Le condotte devono pertanto caratterizzarsi per frequenza e convergenza, oltre che per pluralità in quanto l’abitualità del reato implica la sua necessaria protrazione per un periodo di tempo apprezzabile, con la conseguenza che ogni condotta si salda con le precedenti in un unico fatto. Per tale ragione sono evidenziabili due momenti: la perfezione, che si raggiunge una volta per tutte quando viene realizzato il numero minimo di condotte necessario per integrare il reato, e la consumazione, che si verifica invece dopo la realizzazione di ciascuna ulteriore condotta, ed è pertanto suscettibile di ripetersi un numero indeterminato di volte[6]. In tal senso anche la giurisprudenza di legittimità[7] ha più volte affermato che i maltrattamenti in famiglia integrino un’ipotesi di reato necessariamente abituale, che si caratterizza per la sussistenza di una serie di condotte, per lo più commissive, le quali isolatamente considerate potrebbero anche essere non punibili (come gli atti di infedeltà), ma  acquistano rilevanza penale per effetto della loro reiterazione nel tempo. Come evidenziato, infatti, il reato si perfeziona quando si realizza un minimo di tali condotte collegate da un nesso di abitualità, di tal che ogni successiva condotta di maltrattamento si riallaccia a quelle in precedenza realizzate; ovviamente affinché si abbia abitualità è richiesto il compimento di atti che non siano sporadici e manifestazione di un atteggiamento di contingente aggressività, occorrendo una persistente azione nocumentale nei confronti della vittima.

3. Sula durata della relazione: una recente pronuncia di legittimità.

Da quello che si evidenzia dalla precedente esposizione e dall’orientamento ormai granitico della Corte di Cassazione il delitto di cui all’art. 572 c.p. necessità del requisito dell’abitualità. Diviene quindi conditio sine qua non la ripetizione delle condotte (non tipizzate dal legislatore) vessatorie nei confronti della persona offesa. Come noto, tali condotte vengono perpetrate all’interno dell’abitazione familiare o comunque nei confronti di  un familiare o di un convivente cioè un soggetto con il quale sussiste una relazione affettiva o sentimentale.

Proprio con riferimento a tale ultimo argomento si è recentemente pronunciata la Corte di Cassazione[8].

La pronuncia trae origine dal ricorso presentato dal difensore dell’imputato contro la sentenza della Corte di Appello di Roma, che aveva riformato la decisione del Gup del Tribunale capitolino, riducendo la pena originariamente inflittagli per i delitti di cui agli artt. 572, 582 e 585, 609-ter c.p., c 1, n. 5-quater, e 609-bis c.p., commessi in danno della convivente. Nel motivo attinente ai maltrattamenti in famiglia il ricorrente deduceva la violazione di legge ed il vizio di motivazione, segnalando la insussistenza dell’elemento costitutivo della convivenza, evidenziando anche la differenza tra il reato di maltrattamenti e quello di atti persecutori, osservando, in particolare, che l’applicazione dell’art. 572 c.p., sarebbe connessa all’accertamento di rapporti legali di coniugio ovvero di rapporti ad esso assimilabili, individuabili nelle diverse situazioni riconducibili alla c.d. famiglia di fatto.

Con particolare riferimento alla convivenza la Corte richiama alcuni precedenti giurisprudenziali[9] secondo i quali il delitto di maltrattamenti ha, quale presupposto, una relazione tra agente e vittima caratterizzata da uno stabile rapporto di affidamento e solidarietà, con la conseguenza che la condotta lesiva colpisce la dignità della persona, infrangendo un rapporto che dovrebbe essere ispirato a fiducia e condivisione.

Tale delitto è inoltre configurabile anche al di fuori della famiglia legittima, in presenza di un rapporto di stabile convivenza, come tale suscettibile di determinare obblighi di solidarietà e di mutua assistenza, senza che sia richiesto che tale convivenza abbia una certa durata, quanto – piuttosto – che sia stata istituita in una prospettiva di stabilità, quale che sia stato poi in concreto l’esito di tale comune decisione.

Ed in effetti analizzando le richiamate pronunce si evidenzia come il delitto di maltrattamenti in famiglia è configurabile anche in presenza di una relazione sentimentale che abbia comportato un’assidua frequentazione della abitazione della persona offesa tale da far sorgere sentimenti di solidarietà e doveri di assistenza morale e materiale o di un rapporto familiare di mero fatto.

Tuttavia tali argomentazioni, che ampliano ed estendono la tutela penalistica, presuppongono che la convivenza abbia raggiunto un livello minimo di stabilità e, soprattutto, da mutua solidarietà; nel caso de quo tali elementi non erano ravvisabili.

Conseguentemente, venendo meno il presupposto della stabile convivenza e della conseguente solidarietà che da questa discende, la Corte di Cassazione ha ritenuto che non possa configurarsi il delitto di maltrattamenti in famiglia in assenza di tali indifferibili presupposti.

 

L’immagine è tratta da https://www.sanitainformazione.it/salute/giornata-internazionale-contro-la-violenza-sulle-donne-in-pronto-soccorso-oltre-19mila-accessi-in-tre-anni/

 

[1] Cfr. dati Istat a seguente link.

[2] I commi 1 e 2 del medesimo articolo prevedono tuttavia dei casi in cui tali disposizione non opera e l’autore è perseguibile.

[3] D. Falcinelli, La “violenza assistita” nel linguaggio del diritto penale. Il delitto di maltrattamenti in famiglia aggravato dall’art. 61 n. 11 quinquies c.p., in Riv. it. dir. proc. pen.,  n.1, 2017, 173 ss.

[4] A. Massaro, G. Baffa, A. Laurito, Violenza assistita e maltrattamenti in famiglia le modifiche introdotte dal c.d. codice rosso, in Giur. Pen., n. 3, 2020, p. 3 disponibile al seguente link.

[5] F. Antolisei, Manuale di diritto penale. Parte generale, Milano, 2003, p. 270 ss.; S. Canestrari, L. Cornacchia, G. De Simone, Manuale di diritto penale. Parte generale, Bologna, 2017, p. 292; G. Cocco, Manuale di diritto penale. Parte generale, Padova, 2012, p. 53; G. Fiandaca, E. Musco,Diritto penale. Parte generale, Bologna, 2019, p. 215 ss.; F. Mantovani, Diritto penale. Parte Generale, Padova, 2020, p. 497 ss.; G. Marinucci, E. Dolcini, G.L. Gatta, Manuale di diritto penale. Parte generale, Milano, 2020, p. 284 ss.

[6] A. Beccu, L’abitualità del reato di maltrattamenti in famiglia e i suoi corollari, in Sist. Pen., n. 7, 2020, p. 185 disponibile al seguente link.

[7] Cass. pen., sez. VI, 19.10.17, n. 56961; Cass. pen., sez. III, 22.11.17, n. 6724; Cass. pen., sez. III, 20.03.18, n. 46043; Cass. pen., sez. VI, 09.10.18, n. 6126.

[8] Cass. pen. sez. III, 25.01.21, n. 2911.

[9] Cass.pen, sez. VI, 25.06.19 n. 37628; Cass. pen., sez. VI, 29.01.08 n. 20647.

Francesco Martin

Dopo il diploma presso il liceo classico Cavanis di Venezia ha conseguito la laurea in Giurisprudenza (Laurea Magistrale a Ciclo Unico), presso l’Università degli Studi di Verona nell’anno accademico 2016-2017, con una tesi dal titolo “Profili attuali del contrasto al fenomeno della corruzione e responsabilità degli enti” (Relatore Chia.mo Prof. Avv. Lorenzo Picotti), riguardante la tematica della corruzione e il caso del Mose di Venezia. Durante l’ultimo anno universitario ha effettuato uno stage di 180 ore presso l’Ufficio Antimafia della Prefettura UTG di Venezia (Dirigente affidatario Dott. N. Manno), partecipando altresì a svariate conferenze, seminari e incontri di studi in materia giuridica. Dal 30 ottobre 2017 ha svolto la pratica forense presso lo Studio dell’Avv. Antonio Franchini, del Foro di Venezia. Da gennaio a luglio 2020 ha ricoperto il ruolo di assistente volontario presso il Tribunale di Sorveglianza di Venezia (coordinatore Dott. F. Fiorentin) dove approfondisce le tematiche legate all'esecuzione della pena e alla vita dei detenuti e internati all'interno degli istituti penitenziari. Nella sessione 2019-2020 ha conseguito l’abilitazione alla professione forense presso la Corte d’Appello di Venezia e dal 9 novembre 2020 è iscritto all’Ordine degli Avvocati di Venezia. Da gennaio a settembre 2021 ha svolto la professione di avvocato presso lo Studio BM&A - sede di Treviso e da settembre 2021 è associate dell'area penale presso MDA Studio Legale e Tributario - sede di Venezia. Da gennaio 2022 è Cultore di materia di diritto penale 1 e 2 presso l'Università degli Studi di Udine (Prof. Avv. Enrico Amati). Nel luglio 2022 è risultato vincitore della borsa di ricerca senior (IUS/16 Diritto processuale penale), presso l'Università degli Studi di Udine, nell'ambito del progetto UNI4JUSTICE. Nel dicembre 2023 ha frequentato il corso "Sostenibilità e modelli 231. Il ruolo dell'organismo di vigilanza" - SDA Bocconi. È socio della Camera Penale Veneziana “Antonio Pognici”, e socio A.I.G.A. - sede di Venezia.

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