mercoledì, Marzo 27, 2024
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LA CONVENZIONE DI LANZAROTE: UNA “AUDIZIONE PROTETTA” PER IL MINORE, VITTIMA DI REATO, DURANTE LE INDAGINI PRELIMINARI

La Convenzione per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali, firmata il 25 ottobre 2007 a Lanzarote (e, per questo, comunemente denominata “Convenzione di Lanzarote”), fu adottata dal Consiglio d’Europa al fine di creare uno strumento sovranazionale per la predisposizione di un apparato normativo, atto ad impedire il dilagarsi di forme di sfruttamento sessuale che coinvolgono soprattutto quei soggetti che non hanno ancora raggiunto la maggiore età. Sono, dunque, i minorenni la categoria di “vittime vulnerabili”, protagonista di tale atto.

Il contenuto della Convenzione è caratterizzato dalla presenza di molteplici previsioni, che hanno, giustappunto, sia il fine precipuo di proteggere il minore, come soggetto debole, sia quello di assistere e proteggere la vittima dei reati a sfondo sessuale, cercando, al contempo, di sollecitare i Paesi contraenti ad apportare modifiche di diritto sostanziale e processuale.

Sul versante processuale, tra gli articoli più importanti, spicca l’art. 30, attraverso il quale si è inteso disegnare, con evidenza, la linea sulla quale la Convenzione si muove: la tutela del minore nel processo e dal processo. L’articolo in commento vuole, infatti, incentivare gli Stati ad adottare misure che salvaguardino il superiore interesse del minore e proteggano la vittima, assicurando non solo che, durante le indagini e i procedimenti penali, il trauma già sofferto per il reato non aumenti, ma che ci sia una forma di assistenza anche dopo la risposta penale.

Sulla base di questa logica è stato scritto anche l‘art. 34, con il quale ci si rivolge, in generale, alle indagini preliminari e, in particolare, alle modalità di assunzione delle dichiarazioni del minore, come persona informata sui fatti.

La Convenzione di Lanzarote è stata attuata, in Italia, con la legge 1 ottobre 2012, n. 172; tale legge è stata di fondamentale importanza per il panorama processuale nazionale, in quanto ha avuto il merito di realizzare, anche per la fase delle indagini preliminari, un contesto di audizione protetto, quando è il minore ad essere la fonte dichiarativa.

Oggi, per raccogliere le informazioni dai soggetti minorenni, il pubblico ministero (art. 362, co. 1-bis, c.p.p.), la polizia giudiziaria (art. 351, co. 1-ter, c.p.p.) e il difensore (art. 391-bis, co. 5-bis, c.p.p.) si avvalgono di un esperto in psicologia o psichiatria infantile; inoltre, durante l’assunzione delle dichiarazioni, il minorenne può essere assistito dai genitori o da un’altra persona idonea indicata dal minore stesso e autorizzata dal giudice, nonché da gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell’assistenza e del supporto alle vittime dei reati a sfondo sessuale (art. 609-decies, co.3, c.p.). È d’obbligo sottolineare che, ai fini della applicazione della nuova disciplina, è necessario che il minore sia stato vittima di reati a sfondo sessuale e, segnatamente, dei delitti previsti dagli articoli 572, 600, 600- bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater, co.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale.

In conclusione, si può affermare che questo intervento sia da considerare degno di nota, in quanto ha creato una “campana di vetro” per il minore anche durante la fase preliminare del processo; fino al 2012, tutti gli interventi normativi, posti in essere per il minore testimone, hanno preso in considerazione solo le fasi principali del processo (dibattimento e incidente probatorio), lasciando “in ombra” quella che, più di altre, avrebbe avuto bisogno di una regolamentazione.

La scelta, probabilmente, è stata compiuta in virtù di alcune delle caratteristiche proprie delle indagini preliminari, quali l’assenza del contraddittorio durante l’assunzione delle dichiarazioni. Questo può aver portato a pensare che, data la mancanza dell’esame incrociato (tipica modalità di assunzione della testimonianza, considerata però dannosa per un soggetto che non avesse ancora raggiunto la maturità fisica e psicologica, come il minore), non sarebbe sorto nessun pregiudizio per il minorenne, persona informata sui fatti, e quindi non ci sarebbe stato bisogno di una audizione protetta.

In realtà, con il passare degli anni, grazie alla nuova sensibilità acquisita dal legislatore italiano e, soprattutto, in virtù della Convenzione di Lanzarote, ci si è resi conto che quel trauma, che si pensa il minore possa subire in giudizio (e che ha portato alla realizzazione di misure speciali in dibattimento e in incidente probatorio) non venga meno durante le indagini preliminari; anzi, non si deve dimenticare come sia proprio durante le indagini che il minore incontra, per la prima volta, la “macchina processuale”, quindi, a maggior ragione, era necessario proteggerlo anche in questa fase, per molto tempo dimenticata.

Avv. Maria Vittoria Maggi

Avvocato penalista, esperta in Scienze Forensi, Vice Responsible dell'area di Criminologia di Ius in Itinere. Maria Vittoria Maggi nasce a Padova il 29/07/1992. Dopo un percorso complesso, ma ricco, si laurea  in giurisprudenza il 7 dicembre 2016 con voto 110/110, con tesi in procedura penale, dal titolo "L'esame del testimone minorenne". Prima della laurea, Maria Vittoria svolge uno stage di sei mesi presso il Tribunale di Trento: i primi tre mesi, svolge mansioni legate alla  sistemazione dei fascicoli del giudice e alla citazione di testimoni; per i restanti tre mesi, affianca un magistrato nell'espletamento delle sue funzioni, con particolare riferimento alla scrittura dei capi di imputazione e dei decreti, alla partecipazione alle udienze, alla risoluzione di problematiche giuridiche inerenti a casi in corso di udienza. Una volta laureata, il 7 febbraio 2017 Maria Vittoria decide di continuare il percorso iniziato in precedenza e, così, diventa tirocinante ex art. 73 d.l. 69/2013 presso il Tribunale di Trento. Durante i 18 mesi previsti di tirocinio , la stessa ha assistito un Giudice Penale partecipando alle udienze e scrivendo le motivazioni delle sentenze. Contestualmente al primo anno di tirocinio, Maria Vittoria ha voluto approfondire in maniera più seria la sua passione. Ha, così, iniziato un Master di II livello in Scienze Forensi (Criminologia, Investigazione, Security, Intelligence) presso l'università "La Sapienza" di Roma. Ha concluso questo percorso il 16 febbraio 2018, con una votazione di 110/110L e una tesi dal titolo "L'interrogatorio e l'analisi finalizzata all'individuazione del colpevole". Una volta concluso anche il tirocinio in Tribunale, Maria Vittoria ha intrapreso la pratica forense presso uno studio legale a Trento, approfondendo il diritto civile. Dal 29 ottobre 2018 si è, quindi, iscritta al Registro dei praticanti dell’Ordine degli Avvocati di Trento. Dopo questa esperienza, nell'ottobre 2019 Maria Vittoria decide di frequentare anche un rinomato studio penale di Trento. Questa frequentazione le permette di completare, a tutto tondo, l'esperienza penalistica iniziata con un Pubblico Ministero, proseguita con un Giudice e conclusa con un avvocato penalista. Il 23 ottobre 2020, Maria Vittoria si abilita all'esercizio della professione forense. Dal novembre 2020 Maria Vittoria fa, inoltre, parte di LAIC (Laboratorio Avvocati-Investigatori-Criminologi). Collabora per le aree di Diritto Penale e Criminologia di Ius in itinere. email: mvittoria.maggi92@gmail.com

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