giovedì, Dicembre 12, 2024
Criminal & Compliance

La disciplina dell’interruzione di gravidanza in Polonia alla luce della sentenza costituzionale n.1/2020 e le peculiari disposizioni in materia di infanticidio

A cura di Marianna Pietkun-Ciechanowicz e Andrea Fortunato

1.1.- La nuova disciplina dell’interruzione di gravidanza. -1.2.- La genesi del delitto di Infanticidio nel codice penale Polacco. -1.3.- L’Attuale regolamentazione dell’infanticidio nel sistema Polacco e le differenze edittali con la disciplina Italiana ex art.578 c.p. -1.4-Le ragioni del diverso trattamento sanzionatorio

 

1.1. La nuova disciplina dell’interruzione di gravidanza

La Polonia, già dal suo ingresso nell’Unione Europea avvenuto nel 2004, presentava una delle legislazioni sull’interruzione di gravidanza più restrittive dell’intera area comunitaria, dettata in parte dalla forte ingerenza della Chiesa Cattolica nella sfera politica. Difatti la disciplina contenuta nell’articolo 4.a della legge del 7 gennaio 1993 sulla pianificazione familiare, la protezione del feto umano e le condizioni per consentire l’interruzione della gravidanza, prevedeva che si potesse interrompere la gravidanza solo nei seguenti casi: gravidanza rappresentante una minaccia per la vita o la salute di una donna incinta, test prenatali o altre indicazioni mediche indicanti un’alta probabilità di un danno grave e rischio di  aborto terapeutico irreversibile del feto o di una malattia incurabile potenzialmente letale o genetica, nonchè nei casi in cui vi fosse un giustificato sospetto che la gravidanza fosse derivata da un atto illecito.

In tempi recentissimi, la disciplina della legge del 1993 è stata resa ancor più ristretta a causa della sentenza nr.1/2020 del Tribunale Costituzionale Polacco, con la quale nell’ottobre 2020 ,lo stesso ha stabilito che la disposizione della c.d. Legge-aborto del 1993 che permetteva l’interruzione volontaria di gravidanza per motivi terapeutici, è incostituzionale[1], rendendo de facto l’aborto quasi del tutto illegale in Polonia.

La sentenza è stata emessa a seguito di una questione di legittimità sollevata da centodiciannove deputati del Parlamento Polacco, i quali ritenevano che le disposizioni di cui all’art.4 della legge 7 Gennaio 1993 violassero gli articoli 38,[2] 30[3] e 32[4] della costituzione Polacca, tesi poi avallata dalla Corte Costituzionale.

 Una volta che la sentenza spiegherà i suoi effetti, l’interruzione di gravidanza nel Paese, sarà consentita solo in caso di incesto, stupro o minaccia alla salute della madre, che costituiscono solo il 2% circa delle pochissime cessazioni legali effettuate negli ultimi anni. [5]

A causa della sentenza della Corte Costituzionale la donna, nonostante le gravi  malformazioni del feto, non potrà abortire legalmente e sarà costretta a partorire, costituendo tra l’altro l’interruzione di gravidanza un reato punito ai sensi dell’art.152k.k.[6].

1.2. La genesi del delitto di Infanticidio nel codice penale Polacco

Dopo la prima guerra mondiale, la Polonia ha riconquistato la sua indipendenza a seguito di un lunghissimo periodo durato centoventitrè anni ed ha dovuto fronteggiare  i problemi derivanti dalla povertà e dall’incertezza sul futuro, da aggiungersi all’esigenza di  ricostruzione così come voluta dal nuovo Stato, compresa  quella relativa al sistema legale.

Il compito principale del legislatore polacco era quello di armonizzare la legislazione precedente e codificare i vari settori del diritto.[7]. Prima che ciò accadesse, l‘infanticidio era punito secondo le leggi degli Stati che avevano de facto il controllo sul territorio Polacco: l’articolo 461 del codice penale russo del 1903[8] , l’articolo 217 dello Strafgesetzbuch tedesco del 1871[9]e l’articolo 139 della codificazione penale austriaca del 1852.[10]

Nel 1932 ebbe luogo l’introduzione del codice penale polacco, nel quale il delitto di infanticidio era considerato come un tipo particolare di omicidio e l’articolo 162 del codice penale dell’epoca coinvolgeva ogni donna, senza diversificazione relative allo stato civile.

Il dettato giurisprudenziale affermava che l’incriminazione aveva luogo nei casi in cui  l’autore del reato fosse stata la partoriente e l’omicidio  fosse stato causato dall’influenza del parto sulla volontà della stessa.

Il comitato di codificazione ha giustificato il regolamento per le seguenti ragioni relative “al mantenimento dell’apparenza di riverenza di una donna, nonché il desiderio della madre di evitare la vergogna che secondo l’opinione pubblica sarebbe caduta su di lei se il parto illegale fosse stato rivelato”[11].

L’infanticidio era punibile con la reclusione da 6 mesi a 5 anni, pena che, considerata la severità del codice polacco dell’epoca, risulta essere piuttosto bassa nonchè connessa ad esigenza di tutela della donna in quanto considerata come non nel pieno possesso delle sue facoltà mentali durante il parto.

Successivamente il c.d. Codice Andreyev introdotto 1969, ha mantenuto, all’articolo 149 il reato di infanticidio come modalità speciale di omicidio, prevedendo una disposizione pressocchè identica rispetto al precedente codice del 1932,mantenendo i limiti edittali sovracitati.

1.3. L’Attuale regolamentazione dell’infanticidio nel sistema polacco e le differenze edittali con la disciplina Italiana

In via preliminare, vale la pena notare che, oltre all’infanticidio, il legislatore polacco ha distinto una serie di delitti affini contenuti agli artt.152ss k.k, che puniscono tutte le forme di interruzione di gravidanza praticate con o senza il consenso della donna. I reati sovracitati godono dunque di specifica previsione legislativa a seconda del caso specifico, non prevedendo in nessun caso la punibilità della madre ma solo di colui che pratichi l’interruzione di gravidanza al di fuori dei tre casi previsti dalla l.7 Gennaio 1993.

Il reato di infanticidio è attualmente previsto all’articolo 149 del codice penale che recita: “Una madre che uccide il neonato durante il parto sotto l’influenza del suo corso è punibile con la reclusione da 3 mesi a 5 anni” .

L’infanticidio è considerato dal codice penale Polacco come un delitto proprio ed individuale, ove la madre riveste la qualità di intraneus. Potrebbero esserci differenze di interpretazione su quando una donna possa essere considerata <<madre>> e  per risolvere la questione bisognerà volgere lo sguardo all’articolo 61 del codice di diritto di famiglia[12] secondo la quale la madre del bambino è la donna che lo ha partorito.

Tuttavia questa qualificazione non  risolve i problemi interpretativi e dogmatici connessi al reato di infanticidio. La dottrina Polacca ha adottato il criterio ostetrico e considera come elemento fondamentale per la commissione del reato il fatto che l’infanticidio sia commesso in prossimità del parto e tale argomento merita di essere accolto, tanto più che, agli artt. 152 e 153 del codice penale, il legislatore abbandona la nozione di «madre» a favore di «donna incinta».

Il legislatore ha regolato l’infanticidio separatamente dalla modalità dell’omicidio di cui all’articolo 148 del codice penale polacco[13]., stabilendo le sanzioni in modo diverso, poiché le circostanze della commissione si riferiscono alla specifica situazione mentale della madre, prevedendone altresì la configurabilità mediante omissione.

Inoltre il reato di infanticidio è definito come un reato “privilegiato” ossia un particolare tipo di delitto già di per sè attenuato dalle particolari caratteristiche della fattispecie tipica, costituite in questo caso dalla qualità del soggetto intraneus, ossia la madre ,che agisce in particolari condizioni mentali.

Il legislatore ha dunque privilegiato la particolare intensità dell’esperienza della madre e le motivazioni alla base del suo comportamento ,da tenere comunque distinte dai disturbi mentali che possono manifestarsi in seguito alla gravidanza o al parto.

Proprio grazie a tali considerazioni si è giunti all’elaborazione di una pena di mite intensità, decisamente inferiore nel minimo e massimo edittale rispetto a quella prevista dal Codice Penale italiano[14] , poichè la disciplina polacca risulta maggiormente ancorata alla valutazione dell’esperienza traumatica del parto.

La responsabilità penale per il delitto di infanticidio si basa sulla fattispecie tipica di omicidio, potendosi qualificare il fatto come infanticidio solo dopo che tutte le condizioni dell’articolo 149k.k. sono state soddisfatte. Pertanto, come già evidenziato, si passerà da una fattispecie comune ad una definita “privilegiata”

D’altra parte, la constatazione che la perpetuazione dell’infanticidio non ha rispettato anche una sola delle condizioni dell’articolo 149k.k.,farà si che la madre potrà essere  ritenuta responsabile per l’omicidio volontario del neonato, con l’impossibilità dell’applicazione della fattispecie ex .art.149 KK.

Autorevole dottrina ha poi precisato cosa si intende per “momento del parto”: “L’oggetto dell’azione esecutiva è un bambino durante il parto. Il momento del parto è un termine ambiguo che viene interpretato in modo diverso. Tuttavia, si considera che questo periodo non deve essere superiore a un’ora dal l’inizio del parto fino alla sua cessazione ed espulsione della placenta.”[15]

Inoltre Questo periodo è determinato dalla condizione della donna e dal tempo necessario alla madre per tornare all’equilibrio mentale. Pertanto, il “periodo del parto” non può essere determinato in modo astratto, ma sempre in particolare per quanto riguarda la donna “.[16]

Nella letteratura medica possiamo trovare la specificazione che il periodo postpartum può essere suddiviso in tre fasi distinte: la fase iniziale o acuta, 8-19 ore dopo il parto, il periodo postpartum subacuto, che dura da due a sei settimane, e il periodo postpartum ritardato, che può durare fino a otto mesi.[17]

Tra gli elementi del reato di cui all’articolo 149k.k. sono cumulativi. L’uccisione di un bambino da parte della madre deve avvenire “durante il parto” e “sotto l’influenza del suo corso”, difatti se non risultano integrati gli elementi della fattispecie tipica, la donna sarà ritenuta responsabile di un omicidio.

Il periodo del parto è, secondo criteri medici, il verificarsi delle prime contrazioni del parto. Il suo momento finale va oltre il parto stesso e dura fino a quando la placenta non viene espulsa dal corpo della donna. Questo periodo è ancora esteso sulla base di criteri psicologici fino a 24-48 ore dopo il parto, a seconda del tempo in cui si verifichino i cambiamenti nella psiche della donna.[18]

L’Organizzazione Mondiale della Sanità descrive il periodo postnatale come la fase più critica e tuttavia la più trascurata nella vita di madri e bambini; la maggior parte dei decessi materni e neonatali si verificano durante questo periodo.[19]

È inoltre necessario per l’applicabilità dell’art.149k.k. stabilire che l’intenzione di uccidere sia stata il risultato di una forte emozione causata dal parto e stabilire che esista una connessione causale tra lo stato mentale della donna che partorisce e la realizzazione dell’infanticidio. .

Come nota a margine bisognare tenere presente che l’art. 58 del k.k. definisce la possibilità di applicare una  misura alternativa alla detenzione se il reato è punibile con la reclusione non superiore a cinque anni (proprio come nel caso di infanticidio)ed  il tribunale può ordinare l’applicazione della pena detentiva solo qualora un’altra punizione o misura penale non può soddisfare lo scopo della pena.

 Tuttavia, dopo le numerose sentenze della giurisprudenza polacca, nella prassi è inconsueto  che si verifichi l’applicazione una misura alternativa nel caso di infanticidio, reato considerato  particolarmente grave seppur sia punito nel Massimo con la reclusione non superiore a cinque anni.[20]

1.4. Le ragioni del diverso trattamento sanzionatorio

Da quanto esposto si evince come la legislazione penale Polacca legata ai delitti concernenti la tutela della donna in stato di gravidanza sia molto sviluppata, proprio per le politiche restrittive che lo stato ha imposto sulla pratica abortiva.

Non deve lasciare perplessi la tenuità della pena prevista per il delitto di infanticidio dal Codice Penale Polacco, poichè la norma  tiene implicitamente conto della quasi impossibilità della donna di abortire, attribuendo all’infanticidio un disvalore decisamente minore rispetto alla disciplina prevista dall’art.578 del Codice Penale Italiano, il quale prevede un minimo edittale di quattro anni ed un Massimo di dodici.[21]

Il nostro codice, seppur considera l’infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale avente una carica offensiva minore rispetto all’omicidio ex.art.575, prevede comunque dei minimi e massimi edittali decisamente superiori rispetto al codice penale Polacco, proprio per il fatto che nell’ordinamento Italiano è concessa alla donna la possibilità di abortire liberamente sino al terzo mese di gravidanza , grazie alla legge  194 del 22 maggio 1978 sull’interruzione volontaria di gravidanza, la quale ha portato all’abolizione intera di un titolo del nostro codice penale, ovvero il Titolo X , denominato “ Dei delitti contro la integrità e sanità della stirpe”,[22]All’interno del quale erano contenute le pene in relazione all’ aborto procurato da terzi ex.art.546c.p. che prevedeva la pena da due a cinque anni di reclusione e l’Art.547 che riguardava invece il caso di  aborto procuratosi dalla donna stessa, delitto per il quale era applicata una pena dagli uno ai quattro anni.

Le ragioni delle così nette differenze edittali trovano dunque il loro fondamento proprio nella maggiore libertà offerta alla donna dall’ordinamento Italiano in merito alla possibilità di interrompere o meno la gravidanza, fatto da cui discende la relativa severità della disciplina dell’art.578 c.p. rispetto alla più favorevole previsione dell’art.149 k.k.

 

Immagine tratta da pexels

[1]  Specificamente la Corte Costituzionale Polacca ha così motivato la sentenza  n.1/2020”l’art. 4 c. 1 punto 2 della legge del 7 gennaio 1993 sulla pianificazione familiare, la protezione del feto umano e le condizioni di ammissibilità all’interruzione della gravidanza (Gazzetta Ufficiale n. 17, punto 78, del 1995, n. 66, punto 334, del 1996, n. 139, articolo 646, del 1997 n. 141, articolo 943 e n. 157, articolo 1040, 1999 n. 5, articolo 32 e del 2001 n. 154, articolo 1792) è incompatibile con l’art. 38 in combinato disposto con l’art. 30 ed in combinato disposto con l’art. 31 c. 3 della Costituzione della Repubblica di Polonia.”

[2] Art. 38 Costituzione polacca sulla protezione della vita umana che recita: «La Repubblica di Polonia offre a tutti la protezione legale della vita» («Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia.»)

[3] Art. 30 Costituzione polacca sul rispetto e la tutela della dignità umana, che recita «La dignità intrinseca e inalienabile degli esseri umani è la fonte della libertà e dei diritti umani e civili. È inviolabile e il suo rispetto e la sua protezione sono responsabilità delle autorità pubbliche.» («Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych.»)

[4] Art. 32 Costituzione polacca sulla discriminazione, che recita «1. Tutti sono uguali davanti alla legge. Tutti hanno diritto alla parità di trattamento da parte delle autorità pubbliche. 2. Nessuno può essere discriminato nella vita politica, sociale o economica per nessun motivo» («Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.»)

[5] Sul punto v. l’Interrogazione del Parlamento Europeo del 22 novembre 2020 ,Interrogazione prioritaria con richiesta di risposta scritta  P-006345/2020,con cui la commissione ha ritenuto che” Questo sviluppo mette in discussione gli stessi diritti fondamentali e i valori fondanti dell’UE: la dignità umana, la libertà, l’uguaglianza e il rispetto dei diritti umani, il diritto all’integrità fisica e psichica della persona (articolo 3, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (“la Carta”)) e il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare (articolo 7 della Carta), il che è profondamente inaccettabile.”

[6] Kodeks Karny-Codice Penale

[7] J. BARDACH, B. LEŚNODORSKI, M.PIETRZAK, Historia ustroju i prawa polskiego, Varsavia 2003, p. 552.

[8] https://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/publication/50138/edition/50650/content?format_id=2

[9]Codice penale tedesco (Strafgesetzbuch [StGB]) del 15.5.1871., RGBl 1871, p. 127.

[10] Così Il brevetto imperiale del 27.5.1852. (Kaiserliches Patent, wodurch eine neue, durch die späteren Gesetze ergänzte, Ausgabe des Strafgesetzbuches über Verbrechen und schwere Polizei-Uebertretungen vom 3. September 1803, mit Aufnahme mehrerer neuer Bestimmungen, als allebrungertretungen und schwere Reiches, mit Ausnahme der Militärgränze, kundgemacht, und vom 1. Settembre 1852 angefangen in Wirksamkeit gesetzt wird am 27 May 1852), RGBl 1852, poz. 117.

[11]L. PEIPER, Komentarz do kodeksu karnego, Prawa o wykroczeniach, Przepisów wprowadzających obie te ustawy oraz do rozporządzenia Prezydenta RP o niektórych przestępstwach przeciwko bezpieczeństw zzpieczeństw. 24 października 1934 roku (Dz.U. Nr 94, poz.851) z uwzględnieniem Ustawy karnej skarbowej, Ordynacji podatkowej, Kodeksu Karnego Wojskowego, ustaw dodatkowych, orzecznictwa Sądujwy p. 458.

[12] Codice polacco di diritto di famiglia (Kodeks rodzinny i opiekuńczy) 25.02.1964. (Dz.U. z 2020 r. Poz.1359)

[13]Dz. U.1997 Nr 88 poz. 553 Codice del 6.06.1997 r.- Kodeks karny

[14] L’art.578 del Codice Penale Italiano rubricato”Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale” prevede infatti una pena dai quattro ai dodici anni di reclusione

[15] W.WRÓBEL, A.ZOLL, Komentarz do kodeksu karnego, część szczególna, tom II, edycja 5, p. 306, Warszawa 2017

[16]Così W.WRÓBEL, A.ZOLL, Komentarz do kodeksu karnego, część szczególna, tom II, edycja 5, p. 306, Warszawa 2017

[17]Cf.r.ROMANO M, CACCIATORE A, GIORDANO R, LA ROSA B..,Il periodo successivo al parto: tre fasi distinte ma continue. Giornale di medicina prenatale,2010

[18]K. DASZKIEWICZ, Przestępstwa przeciwko życiu, s. 210, Warszawa 2000 r.

[19] OMS. “Raccomandazioni dell’OMS sulla cura postnatale della madre e del neonato”. OMS, Estratto 5 febbraio 2021.

[20] Ex plurimis, Sentenza della Corte d’Appello di Cracovia z 29.11.2001 r. (II AKa 262/01, KZS 2002, Nr 1, poz.13)

[21] Ampliamente sul tema ,vedasi AMBROSETTI,Infanticidio e la legge penale. Padova: CEDAM, 1982. ;. ANTOLISEI . Manuale di diritto penale, parte speciale 1. Milano: Giuffrè, 1996.,FIANDACA-MUSCO,Diritto Penale Parte Speciale,Tomo Primo,Bologna,2007,Zanichelli;CHESSA,NIVOLI,DE PALMAS,MILIA,LORETTU, L’evoluzione normativa del delitto di Infanticidio, in Rivista Italiana di Psichiatria,vol 55 n.I,2020

[22] Sull’abrogato Titolo X del Codice Penale vedasi ALTAVILLA, Trattato di diritto penale-Delitti contro la persona delitti contro la integrità e la sanità della stirpe. titoli XII e X del libro del codice penale,Milano,1934:ANTOLISEI,Manuale di Diritto Penale parte speciale,Milano,1960,Giuffrè

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