venerdì, Marzo 29, 2024
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La manleva nei contratti assicurativi può eccedere il massimale previsto nella polizza?

Un tema di grande portata teorica, ma ancor più pratica, che è stato oggetto di una recente ordinanza del massimo organo nomofilattico (Cass. 26 Aprile 2017, n. 10221) è la manleva dell’assicurazione che eccede il massimale pattuito in caso di ritardo nel risarcimento. Il fatto storico che ha occasionato tale pronuncia vede come protagonista un assicurato che conveniva in giudizio l’assicuratore per essere manlevato da questi  per una somma eccedente il massimale pattuito, ascrivendo ad una mancanza di diligenza dell’assicuratore il maggior danno sofferto dal danneggiato. In primo grado, così come confermato in appello, i giudici di merito hanno liquidato gli interessi maturati dal tardivo risarcimento dell’assicuratore e la rivalutazione della posta risarcitoria, negando tuttavia di riconoscere la manleva per somme extra massimale.

La ricostruzione della Corte di Cassazione è limpida e manifesta, nella sua chiarezza espositiva, la capacità del Supremo consesso di saper distinguere i diversi casi pratici che possono presentarsi. La chiave di volta della pronuncia è dato dal combinato disposto degli art. 1917 c.c. che fornisce la nozione normativa del contratto di assicurazione per la responsabilità civile e 1176.2 c.c. da cui è desumibile un principio generale applicabile a qualunque rapporto obbligatorio.

In forza della prima norma richiamata l’assicurazione sulla responsabilità civile ha lo scopo di garantire l’assicurato per qualsivoglia sinistro questi compia nel periodo di vigenza del contratto nei limiti di un massimale pattuito, subordinando tale obbligo alla richiesta dell’assicurato ovvero (come nel caso della r.c.a.) alla pretesa risarcitoria fatta valere dal terzo danneggiato direttamente contro l’assicuratore. Nondimeno, nell’esecuzione del contratto, l’assicuratore è soggetto alle norme sulla diligenza specifica cui ogni imprenditore è legato (art.1176.2 c.c.). Ogni imprenditore, cioè, deve industriarsi per operare con quel precipuo grado di dovizia tecnica che si confà alla sua attività professionale e che, nel caso di specie, corrisponde ad un pronto accertamento del danno, la sua liquidazione, la presentazione dell’offerta ed il pagamento dell’indennizzo. La violazione di questi obblighi fa sorgere una responsabilità per i danni patiti direttamente dal danneggiato e di riflesso dall’assicurato tale che l’assicuratore è tenuto a risarcire il danno.

Il dubbio che si era paventato riguardava, però, la possibilità che il risarcimento cui era tenuto l’assicuratore per carenza di diligenza permettesse o meno di superare il massimale stabilito. Si è detto che i giudici di merito avevano dato una risposta negativa, la Suprema Corte distingue tra tre ipotesi:

  • La mala gestio dell’assicuratore rientra in un massimale sufficientemente capiente. In questa ipotesi nulla quaestio.
  • La male gestio eccede il massimale divisato, o meglio, il massimale capiente ab ovo, diventa incapiente al momento del pagamento a causa della negligenza dell’assicuratore. In tal caso il giudice non deve tener conto del massimale ma è legittimato a superarlo perché l’incapienza è sopravvenuta per la condotta dell’assicuratore, perciò il massimale non opera per la nuova responsabilità risarcitoria dovuta da quest’ultimo.
  • Massimale incapiente sin dall’inizio. In tal caso e per le ragioni su esposte, lette a contrario, non va superato il massimale poiché l’incapienza non è causalmente collegato alla negligenza dell’assicuratore.

A corredo di quanto detto, va aggiunto che essendo il debito dell’assicuratore un’obbligazione di valuta, non si può cumulare la rivalutazione del massimale col pagamento degli interessi, delle due l’una. Inoltre, non osta col risarcimento il fatto che l’assicurato non ha ancora pagato alcuna somma al terzo danneggiato, dovendo il giudice, nel caso di manleva, pronunciarsi con una sentenza di condanna condizionata ad un evento futuro ed incerto ex art.112 c.p.c.

Angelo D'Onofrio

Angelo D'Onofrio è uno studente di giurisprudenza iscritto al IV anno all'Università Federico II di Napoli. Ha partecipato alla NMCC Elsa tenutasi a Perugia nel 2016 , alla NMCC Elsa in diritto penale tenutasi a Napoli nel 2017 ed alla Local Moot Court Elsa in diritto privato a Napoli , vincitore del premio miglior oratore in quest'ultima . Vanta, inoltre, una partecipazione alla National Negotiation di Elsa a Siena. Attualmente sta lavorando ad un LRG in diritto bancario dal titolo " Il nuovo diritto societario della crisi dell'impresa bancaria. Profili di specialità rispetto al diritto comune " .

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