domenica, Aprile 28, 2024
Uncategorized

La natura non necessariamente patrimoniale del profitto nel delitto di ricettazione

A cura di Marco Bellandi Giuffrida

1.      Introduzione.

La questione concernente la natura del profitto nel delitto di ricettazione riveste un’importanza cruciale nel campo giuridico ed è oggetto di costante analisi e discussione. Una recente pronuncia della Tribunale di Milano rappresenta un’opportunità significativa per esaminare la questione, in quanto pare scostarsi dall’orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui il profitto nel delitto di ricettazione può consistere anche in un’utilità di natura non patrimoniale.

Il presente lavoro si prefigge l’obiettivo di esplorare la questione inerente alla natura del profitto nel delitto di ricettazione, focalizzandosi in particolare sulla singolare fattispecie dell’acquisto di farmaci e sostanze anabolizzanti per uso personale, da cui scaturisce anche la citata pronuncia. L’obiettivo dello scritto è quello di scrutinare le argomentazioni sottese a questo orientamento consolidato e di sondare le ripercussioni di tale posizione sul concetto di profitto nel quadro della disciplina penale.

2.     Il reato di ricettazione: elementi costitutivi e nozione di profitto.

Il reato di ricettazione, classificato dal legislatore del 1930 all’art. 648 c.p. tra i delitti contro il patrimonio, tutela due tipologie di interessi: da un lato, protegge il diritto del soggetto privato a non sostenere un danno patrimoniale duraturo in seguito alla perpetrazione di un reato; dall’altro, preserva l’obbligo delle autorità giudiziarie di identificare e perseguire i responsabili dei reati, garantendo così l’amministrazione della giustizia[1].

La condotta tipica del delitto di ricettazione consiste nell’acquisto, ricezione o occultamento di denaro o beni derivanti da delitti o, in alcuni casi, da contravvenzioni (c.d. ricettazione propria). Essa può altresì manifestarsi attraverso l’intromissione nel far acquistare, ricevere o occultare tali beni ad altri, l’agente fungendo da intermediario tra chi detiene il denaro o i beni illeciti e un terzo soggetto (c.d. ricettazione per intermediazione o intromissione)[2]. Ciò implica che l’elemento costitutivo fondamentale del delitto di ricettazione è la sussistenza di un reato presupposto, dal quale derivano i beni oggetto dell’azione incriminata.  Tale reato non deve necessariamente appartenere alla categoria dei delitti contro il patrimonio, atteso che l’art. 648 c.p. fa riferimento al «denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto».

Autorevole dottrina ritiene che l’elemento soggettivo del delitto di ricettazione sia il dolo c.d. misto, atteso che esso richiede da un lato la generica coscienza e volontà del fatto tipico (acquisire, ricevere, occultare beni derivanti da reati, con la consapevolezza che gli stessi siano provento di altro reato) e dall’altro il fine specifico di procurare profitto a sé o ad altri[3]. Orbene, proprio la natura di codesto profitto, e in particolare se esso debba essere interpretato come necessariamente patrimoniale ovvero possa consistere anche una utilità immateriale o finanche immaginaria ovvero negativa, ha costituito in passato un terreno di discussione piuttosto acceso tanto in dottrina quanto in giurisprudenza. Solo di recente, infatti, la giurisprudenza di legittimità, rivedendo un orientamento più risalente, ha affermato che la natura del profitto nel dolo specifico del delitto di ricettazione non debba necessariamente consistere in un’utilità patrimoniale. In particolare, la Seconda Sezione della Cassazione Penale con la sentenza n. 15680 del 14/04/2016 ha riconosciuto che anche l’utilità conseguita dall’agente che si procuri sostanze dopanti attraverso il circuito illegale al fine di migliorare le proprie prestazioni fisiche costituisce un profitto, ai sensi dell’art. 648 c.p.

Del resto, il tema della ravvisabilità dell’elemento del profitto nella fattispecie concreta da cui gli Ermellini presero le mosse nel 2016 continua a rappresentare oggetto di discussione, soprattutto all’interno della giurisprudenza di merito.

3.     L’acquisto degli anabolizzanti per uso personale. Una fattispecie dibattuta.

All’art. 586-bis c.p il Legislatore ha recentemente trasposto il contenuto delle tre fattispecie incriminatrici di cui all’abrogato art. 9 della Legge n. 376/2000, consistenti nei reati di autodoping ed eterodoping (commi 1 e 2)[4] e del commercio di farmaci e sostanze dopanti (comma 7). La definizione di sostanza e farmaco dopante è ancora oggi fornita dall’art. 2 della Legge n. 376/2000, il quale stabilisce che le sostanze e le pratiche mediche considerate doping sono classificate nel rispetto delle disposizioni della Convenzione di Strasburgo, ratificata con la legge n. 522 del 29 novembre 1995, e delle indicazioni del Comitato Internazionale Olimpico (CIO) e degli organismi internazionali preposti al settore sportivo; le classi di tali sostanze e pratiche mediche vengono approvate annualmente attraverso un decreto del Ministro della Sanità, in accordo con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali, su proposta della Commissione per la vigilanza e il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive.

Configura delitto di autodoping la condotta di colui che, senza l’esistenza di una giustificazione terapeuticamente fondata, assume sostanze o farmaci dopanti ovvero si sottopone a pratiche mediche vietate «al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti» ovvero a modificare i risultati dei controlli c.d antidoping. Autorevole dottrina ha acutamente evidenziato come trattasi di un reato proprio, atteso che esso può essere commesso soltanto dall’atleta, ancorché la norma faccia uso del pronome «chiunque»[5]. Di converso, è reato comune il delitto di eterodoping, che si configura ogniqualvolta l’agente procuri, somministri o comunque favoreggi l’utilizzo di farmaci o sostanze dopanti, in assenza di ragioni terapeutiche, con la medesima finalità di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti ovvero a modificare i risultati dei controlli c.d. antidoping.

Qualche considerazione maggiore merita di essere svolta con riferimento al commercio di farmaci e sostanze dopanti. Va preliminarmente osservato che con la sentenza 22 aprile 2022 n. 105 la Corte Costituzionale ha dichiarato la parziale illegittimità dell’art. 586-bis comma 7 per eccesso di delega, limitatamente alla parte in cui il Legislatore aveva richiesto ai fini della configurazione del reato de quo la sussistenza del medesimo dolo specifico di cui ai reati di auto– ed eterodoping (i.e., l’alterazione delle prestazioni agonistiche degli atleti)[6]. Invero, la giurisprudenza di legittimità formatasi con riferimento al previgente art. 9 della Legge n. 376/2000 aveva chiarito da un lato che la fattispecie in esame mira primariamente a contrastare la distribuzione di farmaci al di fuori dei canali istituzionali[7] e dall’altro che, ai fini della ravvisabilità della condotta di «commercio» non fosse sufficiente il verificarsi di qualsiasi tipo di compravendita, dovendo invece trattarsi di un’un’attività continuativa e organizzata, supportata da un’organizzazione anche di modesta entità, che predisponga e utilizzi canali di commercio sovrapponibili o alternativi a quelli autorizzati dalle farmacie e dai dispensari[8].

Una sommaria disamina delle disposizioni sopra richiamate, potrebbe indurre alla conclusione che la condotta di un individuo, il quale, non essendo un atleta, fa uso di farmaci o sostanze dopanti per uso personale, senza giustificazione medica e senza alcuna intenzione di rivendita, possa rimanere al di fuori dell’ambito delle fattispecie penalmente rilevanti. Sennonché, è evidente che tale individuo dovrà reperire dette sostanze al di fuori del circuito farmaceutico istituzionale, pertanto la sua azione concretizzandosi nell’acquisto o nella ricezione di beni derivanti da un reato (ossia, dal delitto di cui all’art. 586-bis comma 7 c.p.). Se tale condotta sia idonea a integrare il delitto di ricettazione, dipende dall’interpretazione attribuita al concetto di «profitto», richiamato dall’art. 648 c.p.: nel caso in cui si opti per una definizione di profitto circoscritta esclusivamente all’aspetto patrimoniale, la rilevanza penale dell’azione in questione dovrà essere categoricamente negata; qualora, al contrario, si accolga un’accezione più estesa del termine «profitto», tale da includere non unicamente vantaggi materiali, bensì anche utilità c.d. morali, la condotta sopra delineata potrebbe essere idonea a configurare il reato di ricettazione.

Ebbene, in merito all’estensione semantica da attribuire al concetto di “profitto”, si sono succeduti due distinti orientamenti della Corte di Cassazione. Un orientamento più datato, pur disconoscendo la natura esclusivamente patrimoniale del profitto, negava che la nozione di utilità potesse essere estesa oltre misura, al punto da includere anche la mera utilità negativa, ossia ogni circostanza che, senza ledere diritti o interessi altrui, si traduca in una semplice lesione della sfera soggettiva dell’agente, sebbene questi persegua «un’utilità meramente immaginaria o fantastica»[9]. Un’applicazione rigorosa del principio giuridico richiamato dovrebbe condurre all’esclusione della punibilità del soggetto non atleta che si avvalga di sostanze o farmaci dopanti per fini personali. Infatti, agendo in tal modo, l’individuo non pregiudicherebbe alcun interesse altrui e, al massimo, arrecherebbe un pregiudizio a sé stesso, pur nella convinzione di perseguire un’utilità effimera e illusoria[10]. In tempi più recenti, in relazione a una fattispecie di questa natura, la Cassazione ha rivisto la propria posizione. Risulta, pertanto, opportuno ripercorrere il percorso logico-argomentativo sottostante alla menzionata sentenza della Cass. Pen. Sez II, sentenza n. 15680, 14 aprile 2016.

4.     L’approdo della Cassazione del 2016.

Prima di procedere, è opportuno fornire un breve resoconto dei fatti di causa alla base della decisione in questione. Il giudice monocratico del Tribunale di Torino aveva assolto tre imputati dall’accusa di ricettazione di farmaci anabolizzanti, provento del delitto ai sensi della Legge n. 376 del 2000, art. 9, comma 7, poiché il fatto non costituiva reato. In particolare, il magistrato torinese aveva considerato integrato l’elemento materiale del reato contestato, in quanto ogni imputato aveva ricevuto i farmaci e le sostanze dopanti, ceduti loro da un collega che li aveva acquistati online da un soggetto privato estero e, pertanto, erano stati commercializzati attraverso canali diversi dalle farmacie aperte al pubblico, dalle farmacie ospedaliere, dai dispensari aperti al pubblico e dalle altre strutture autorizzate a detenere farmaci.

Tuttavia, il giudice aveva ritenuto indimostrato l’elemento soggettivo del delitto di ricettazione attribuito a ciascun imputato: infatti, benché fosse indiscusso che ogni imputato fosse consapevole dei limiti legali riguardanti il commercio e l’uso delle sostanze ricevute e dell’illiceità delle modalità di commercializzazione dei prodotti acquistati, non era possibile affermare con certezza che ciascuno degli imputati avesse ricevuto i farmaci e le sostanze per procurare a sé o ad altri un profitto, non emergendo dalle indagini elementi che consentissero di ipotizzare la rivendita di tali prodotti farmaceutici a terzi o la loro cessione ad altri soggetti.

Al contrario, dalle risultanze istruttorie, in particolare dalle conversazioni intercettate e dalle dichiarazioni degli imputati, si desumevano elementi che avvaloravano l’ipotesi che tutti gli imputati avessero ricevuto le sostanze in questione per farne uso personale, allo scopo di migliorare l’estetica del proprio profilo fisico. Sulla base di tali riscontri, il giudice torinese, applicando il principio allora maggioritario presso la giurisprudenza di legittimità, aveva ritenuto di escludere la sussistenza di un profitto nell’acquisto dei suddetti farmaci, in quanto non possedevano «un valore intrinseco oggettivamente apprezzabile tale da determinare una locupletazione in capo al possessore», né essendo emerso che gli imputati fossero impegnati in competizioni sportive.

La Cassazione, accogliendo il ricorso per saltum proposto dal Pubblico Ministero, ha innanzitutto chiarito che la ratio sottesa al delitto di ricettazione consiste nel bloccare la circolazione di beni provenienti da reati, ciò giustificando la pena più severa comminata al ricettatore rispetto all’autore del reato presupposto. Nel prosieguo dell’analisi argomentativa, gli Ermellini hanno richiamato la tesi dottrinale maggioritaria, secondo la quale il profitto non consiste soltanto nell’utilità economica o in un altro vantaggio materiale, ma anche in qualsiasi soddisfazione (morale o materiale) che l’agente si ripromette dall’impossessamento della cosa, e la tesi opposta che, “economicizzando” il profitto, lo fa coincidere con il movente dell’azione.

Invero, gli Ermellini hanno ritenuto più convincenti le posizioni espresse dalla dottrina più recente, la quale si è fatta promotrice di una «tesi intermedia»: si ha profitto ogni qualvolta il patrimonio del soggetto agente, per effetto del reato presupposto, si incrementa di un bene che ha la capacità di soddisfare un bisogno umano (sia esso di natura economica o spirituale), di cui prima egli non aveva disponibilità. Pertanto, superando l’orientamento precedente, la Cassazione ha formulato il seguente principio di diritto:

«il profitto, il cui conseguimento integra il dolo specifico del reato di ricettazione, può avere anche natura non patrimoniale. Il profitto nel delitto di ricettazione è configurabile ogni qual volta, per effetto del reato, il patrimonio del soggetto agente s’incrementa di un bene dal quale il medesimo possa trarre un vantaggio e, quindi, in sé, idoneo a soddisfare un bisogno umano, sia esso di natura economico o spirituale: conseguentemente risponde del delitto di ricettazione l’agente che acquisiti o riceva farmaci e sostanze dopanti provento del delitto di cui alla L. n. 376 del 2000, art. 9, comma 7».

5.      Profili critici di una recente pronuncia del Tribunale di Milano.

In questo contesto, è importante segnalare la recente pronuncia del Tribunale di Milano Sez VI, 25 giugno 2021. Chiamato a decidere su un caso simile a quello sopra richiamato, il Tribunale di Milano ha tratto conclusioni diverse da quelle dei giudici della Corte di Cassazione. In particolare, il giudice meneghino ha affrontato due questioni rilevanti nel caso di specie:

  1. la configurabilità del reato presupposto previsto dall’art. 586-bis comma 7 del codice penale nel caso di commercializzazione di prodotti anabolizzanti non finalizzata all’alterazione di prestazioni agonistiche o all’occultamento dell’assunzione e
  2. la configurabilità del reato di ricettazione in capo a colui che acquisti o riceva sostanze di tale tipo per esclusive finalità di assunzione personale.

5.1.          La configurabilità del reato presupposto alla luce della nuova normativa.

Il Tribunale di Milano, riconoscendo fatto che la giurisprudenza di legittimità offre soluzioni affermative in merito alle questioni sopra menzionate, si è interrogato circa l’eventuale giustificazione di una diversa interpretazione, a seguito dell’introduzione nel codice penale dell’art. 586-bis, comma 7.

In merito alla prima questione, il giudice ha preliminarmente osservato che l’articolo 586-bis è stato introdotto dall’art. 2 del D.Lgs. n. 21/2018, il quale ha trasposto nel codice penale la fattispecie sanzionatoria originariamente prevista dall’articolo 9 della Legge n. 376/2000. La norma in questione prevedeva sanzioni per il commercio di sostanze dopanti attraverso canali diversi dalle farmacie autorizzate, senza richiedere la presenza di un particolare dolo connesso all’alterazione delle prestazioni agonistiche[11]. Secondo il giudice, la modifica normativa del 2018, che ha introdotto il comma 7 dell’art. 586-bis c.p., dev’essere interpretata come una chiara scelta del legislatore di circoscrivere l’ambito applicativo del reato di commercio di sostanze dopanti, avendo la norma introdotto l’aggiuntivo requisito del dolo specifico connesso all’alterazione delle prestazioni agonistiche.

In sintesi, l’articolo 586-bis comma 7 del codice penale si riferisce agli «atleti», alle «prestazioni agonistiche» e alla «modificazione dei risultati dei controlli», evidenziando che il legislatore ha inteso disciplinare il commercio e l’assunzione di sostanze dopanti nell’ambito sportivo agonistico e non in generale. Particolarmente puntuale appare anche la menzione dell’articolo 2 della Convenzione di Strasburgo del 1989, richiamata dalla legge n. 376 del 2000, che definisce gli sportivi come «persone che partecipano abitualmente ad attività sportive».

Alla luce di tutto quanto argomentato, il Giudice milanese ha escluso che l’imputato, non sportivo professionista e non partecipatore abituale a competizioni agonistiche, possa rispondere del reato di commercio ai sensi dell’art. 586-bis comma 7.

Tuttavia, è opportuno osservare che l’intervento della Corte costituzionale sul testo dell’art. 586-bis comma 7 ridimensiona fortemente questa argomentazione.

5.2.          L’estensione del delitto di ricettazione.

Le argomentazioni svolte dal giudice riguardo alla seconda questione sono di maggior interesse. Il giudice di Milano, infatti, ha riconosciuto che la questione della configurabilità del reato di ricettazione per l’acquisto di sostanze anabolizzanti per uso personale è stata oggetto di dibattito all’interno della giurisprudenza di legittimità. In passato, infatti, la giurisprudenza di legittimità riteneva che il fine di profitto non potesse consistere in una mera utilità negativa, escludendo quindi la configurabilità del reato di ricettazione per l’acquisto di sostanze anabolizzanti a titolo personale. Tuttavia, successivamente la Corte di Cassazione ha ammesso la configurabilità del reato di ricettazione per l’acquisto di sostanze anabolizzanti, in quanto tali sostanze determinano un effettivo incremento della sfera patrimoniale dell’agente, anche se questo aumento è limitato alla sua sfera individuale e non ha ricadute economiche dirette. Il giudice di Milano, tuttavia, ha sollevato il dubbio se la punibilità della condotta di chi acquista sostanze anabolizzanti per uso personale e al di fuori di contesti sportivi agonistici sia stata prevista dal legislatore, considerando anche l’intervento di leggi speciali nel settore a tale interrogativo fornendo una risposta negativa. Secondo il Tribunale di Milano, l’ampliamento della portata semantica del termine «profitto» fino ad includere anche il caso di chi utilizza sostanze anabolizzanti per ottenere unicamente un vantaggio edonistico vanificherebbe il principio di legalità «con i suoi corollari di “riserva di legge”, “tassatività e determinatezza” della fattispecie penale e “frammentarietà” del diritto penale». Il legislatore del 2000 non ha mai inteso considerare come reato la ricezione di sostanze dopanti per uso personale da parte di soggetti che non praticano sport o da sportivi non agonisti. L’applicazione del reato di ricettazione anche all’assuntore non sportivo di anabolizzanti potrebbe sollevare dubbi sulla costituzionalità dell’art. 648 c.p., atteso che ciò comporterebbe la comminazione di pene molto più severe per il ricettatore rispetto a quelle previste per gli autori del reato presupposto. Del resto, il giudice di Milano ha anche sottolineato che l’articolo 648 c.p. disciplina un reato contro il patrimonio, e che la sua applicazione per sanzionare come quelle nel caso di specie non sarebbe appropriata, attesa la loro non riconducibilità alla lesione di interessi patrimonialmente valutabili.

Nonostante la pregevole ricostruzione offerta dal Tribunale di Milano, esistono alcuni profili critici della decisione, che devono essere evidenziati. In primo luogo, il giudice milanese parte dal presupposto che il bene giuridico tutelato dal delitto di ricettazione sia costituito esclusivamente da interessi patrimoniali valutabili. Tuttavia, va notato che la dottrina e la giurisprudenza maggioritarie hanno contribuito al superamento di questa lettura restrittiva del delitto di ricettazione, riconoscendo che esso tutela anche (e forse soprattutto) l’interesse pubblico affinché i beni provenienti da reati non siano oggetto di circolazione.

Inoltre, per quanto riguarda la possibile questione di incostituzionalità evidenziata dal giudice di Milano in ordine punizione più severa del ricettatore rispetto all’autore del reato presupposto, va notato che tale questione non sembra del tutto fondata. Infatti, già nel 1994 la Corte di Cassazione aveva ritenuto manifestamente infondata una simile questione di costituzionalità sollevata dalla difesa di un imputato, evidenziato come il trattamento sanzionatorio deteriore per il ricettatore non fosse irragionevole, in quanto giustificato dall’esigenza di punire più severamente chi sfrutta e stimola l’illegalità commessa da altri rispetto all’autore stesso.[12].

6.     Conclusioni.

Invero, l’orientamento del Tribunale di Milano è al momento rimasto isolato. Già in vigore dell’art. 586-bis comma 7, sia pure nel testo originario, il Tribunale di Udine con sentenza del 6 settembre 2019 si è attestata su posizioni analoghe a quelle della Cassazione. In particolare, ha osservato il giudice udinese che «[q]uanto al dolo specifico di ricettazione, che si sostanzia nell’aver compiuto l’azione al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, deve evidenziarsi che nel caso di specie l’acquisto delle sostanze dopanti era finalizzato all’assunzione personale per finalità meramente estetiche. Tale circostanza, secondo la più recente giurisprudenza, è sufficiente a ritenersi integrato l’elemento psicologico del reato atteso che “Il profitto, il cui conseguimento integra il dolo specifico del reato di ricettazione, può avere anche natura non patrimoniale”».

Va poi richiamata la recentissima Cass. Pen. Sez. II, sentenza n. 14604, 6 aprile 2023. Nel contesto di una fattispecie analoga – scaturendo la pronuncia dal ricorso di otto imputati avverso la sentenza della Corte d’Appello di Messina, che li aveva dichiarati responsabili di ricettazione per avere gli stessi acquistato farmaci dopanti, sia pure a titolo personale – gli Ermellini hanno rigettato il ricorso, chiarendo che: «deve ritenersi consolidato l’insegnamento di questa Corte di Cassazione, la quale occorre dare seguito, secondo cui il profitto, il cui conseguimento integra il dolo specifico del reato di ricettazione, può avere anche natura non patrimoniale».

[1] La duplicità dell’interesse protetto dal delitto di ricettazione emerge con chiara evidenza, ad esempio, nella recente Cass. Pen. Sez. II, sentenza n. 14556, 19 aprile 2021, , laddove il Collegio ha ritenuto che «al fine dell’integrazione del reato, non è essenziale l’effettivo conseguimento del profitto, in quanto lo scopo dell’incriminazione è quello di reprimere il possesso di una cosa di provenienza delittuosa, quando l’agente sia a conoscenza di tale provenienza e voglia comunque ricavarne dal possesso una qualsiasi utilità o vantaggio e che il bene giuridico tutelato non è la salute, protetta nel caso di specie dal reato presupposto, bensì l’interesse patrimoniale e l’amministrazione della giustizia, perché l’esigenza sottesa all’incriminazione di ricettazione è quella di vietare la circolazione delle cose di provenienza criminosa»

[2] Sul punto, riveste particolare interesse la pronuncia Cass. Pen. Sez. II, sentenza n. 7683, 25 febbraio 2016, la quale ha chiarito che la condotta tipica della c.d. ricettazione per intermediazione viene integrata dal mero fatto che l’agente interferisca nell’atto di acquisto, ricezione o occultamento di un bene illecito, senza che sia necessario, al fine di considerarla compiuta, che l’agente instauri un contatto diretto tra le parti coinvolte o che il bene oggetto di furto venga effettivamente acquisito o ricevuto.

[3] V. in questo senso A. Cadoppi, S. Canestrari, A. Manna, M. Papa (a cura di), Trattato di Diritto Penale, edizione 2022.

[4] Sulla distinzione tra le fattispecie di eterodoping e autodoping, vedasi S. Bonini, “Doping Tra Sanzione Penale E Giustizia Sportiva: Il Ruolo Discriminante Del Dolo Specifico”, aprile 2013, disponibile qui https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/2175-doping-tra-sanzione-penale-e-giustizia-sportiva-il-ruolo-discriminante-del-dolo-specifico.

[5] M. Pittalis, Sport e Diritto, edizione 2022, p. 838.

[6] Vedasi Corte Cost., sentenza n. 105, 22 aprile 2022. In particolare, la Consulta ha osservato che la delega di cui all’art. 1, co. 85 lett. 1 q) della Legge 23 giugno 2017 n. 103 (la c.d. Riforma Orlando) aveva demandato all’Esecutivo esclusivamente il compito di inserire «nel Codice penale delle fattispecie criminose previste da disposizioni di legge in vigore», senza prevedere alcuna possibilità di modifica né in senso ampliativo né in senso restrittivo delle medesime fattispecie.

[7] V. per esempio Cass. Pen. Sez. III, sentenza n. 20894, 30 maggio 2012, richiamata in M. Sannino, Giustizia Sportiva, edizione 2022, p. 415

[8] Cass. Pen. Sez. III, sentenza n. 19198, 28 febbraio 2017.

[9] Cass. Pen. Sez. II, sentenza n. 843, 9 gennaio 2013.

[10] Si deve peraltro evidenziare, per completezza, che la giurisprudenza di merito più risalente, adottando un approccio pragmatico e meno sofisticato, giungeva nella maggior parte dei casi a concludere per la punibilità della condotta in esame, spesso omettendo del tutto ogni riflessione circa la natura del profitto. (v., ex multis, Tribunale Grosseto, 29 dicembre 2003 che aveva dichiarato la responsabilità del preparatore atletico che, esercitando la propria professione in un centro di allenamento dedicato ai culturisti, detiene nella propria residenza confezioni di specialità farmaceutiche contenenti steroidi anabolizzanti e altre sostanze dopanti di origine illecita, quali medicinali ritirati dal mercato, privi di autorizzazione all’immissione in commercio o disponibili esclusivamente tramite prescrizione medica rilasciata da centri universitari ospedalieri. Simili decisioni sono state adottate dal Tribunale penale Piacenza n. 985, 3 marzo 2008; Tribunale civile Genova, n. 2091, 19 maggio 2008).

[11] Il giudice ha evidenziato come l’articolo 9 comma 7 della Legge n. 376 del 2000 non assegnasse particolari connotazioni dell’attività di «commercio» e ha esaminato la giurisprudenza di legittimità, che escludeva dolo specifico per la configurazione del reato di commercio di sostanze dopanti. Tale argomento si basava sulla mancanza di riferimenti a tale finalità all’interno del testo della norma, diversamente da quanto previsto dai commi 1 e 2 dello stesso articolo 9.

[12] Cass. Pen. Sez. II, sentenza n. 148, 12 gennaio 1994

Lascia un commento