sabato, Luglio 27, 2024
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Le nuove modalità di svolgimento della conferenza di servizi decisoria alla luce delle modifiche apportate dal d.lgs. 127/2016

Il decreto legislativo 30 giugno 2016, n.127, ha sostanzialmente innovato l’istituto della conferenza di servizi decisoria, prevedendone due diverse modalità di svolgimento, semplificata e simultanea, rispettivamente disciplinate dagli artt. 14bis e 14ter della l. n. 241/1990.

La conferenza semplificata

Salvo eccezioni, la conferenza decisoria si svolge in forma semplificata ed in modalità asincrona; l’elemento di novità è, di fatto, rinvenibile nella non necessaria compresenza fisica delle Amministrazioni coinvolte, essendo all’uopo sufficiente la trasmissione delle comunicazioni di documenti tra le stesse in via telematica o mediante l’utilizzo della posta elettronica ai sensi dell’art. 47 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

La conferenza è indetta, entro un termine di cinque giorni dall’inizio del procedimento d’ufficio o dal ricevimento della domanda se trattasi di un procedimento ad istanza di parte, dall’Amministrazione procedente che si occuperà di comunicare alle altre Amministrazioni coinvolte:

  • l’oggetto della successiva determinazione da assumere, l’istanza e la relativa documentazione;
  • il termine perentorio, non superiore a quindici giorni, entro cui le Amministrazioni coinvolte potranno chiedere delle integrazioni oppure eventuali chiarimenti in merito alla documentazione di cui la stessa oppure altra Amministrazione è già in possesso;
  • il termine perentorio, non superiore a quarantacinque giorni ( a meno che non si tratti di Amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini per le quali il termine si amplia sino ad un massimo di novanta giorni), entro il quale dovranno essere rese le determinazioni sull’oggetto di conferenza che andranno, peraltro, formulate in termini di assenso o dissenso specificando, in questo secondo caso, le modifiche che è opportuno apportare al fine di convertirle in assenso.

Dopo di che, nei successivi cinque giorni, l’Amministrazione procedente dovrà adottare la determinazione di conclusione dei lavori che sarà espressa in termini positivi allorquando abbia ottenuto soltanto atti di assenso non subordinati ad alcuna condizione oppure quando ritenga che le condizioni cui sono subordinati gli assensi, possano essere agevolmente superate senza apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto di conferenza.

La conferenza simultanea

La possibilità di procedere in forma simultanea ed in modalità sincrona, rappresenta, al contrario, una mera eventualità che si sostanzia soltanto quando: gli atti di assenso o di dissenso acquisiti in sede di conferenza semplificata, siano subordinati a condizioni tali da rendere necessarie delle sostanziali modifiche (in questo caso la prima riunione di conferenza simultanea ci sarà entro un termine di dieci giorni dallo scadere del termine di quarantacinque giorni previsto in sede di conferenza semplificata perché le Amministrazioni coinvolte possano rendere le proprie determinazioni), oppure direttamente quando ciò risulti doveroso in ragione della particolare complessità della determinazione da assumere o, in ultimo, quando trattasi di un progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell’art. 14 comma quarto.

Anche in tale fattispecie il termine ultimo per la conclusione dei lavori è di quarantacinque giorni dalla data di riunione, salvo che non si tratti di Amministrazioni preposte alla tutela di interessi c.d. sensibili, per le quali il termine è di novanta giorni.

Occorre, infine, nella disamina delle novità introdotte dalla novella del 2016 relativamente alla conferenza di servizi, porre l’attenzione sulla figura del rappresentante unico per ogni ente o Amministrazione convocata alla riunione, “abilitato ad esprimere definitivamente ed in modo univoco e vincolante la posizione dell’amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell’assenso”. Per quanto concerne la nomina del rappresentante unico, relativamente alle Amministrazioni statali, questa è affidata al Presidente del Consiglio dei ministri, per quelle periferiche, al Prefetto.

 

Chiara Svampa

Chiara Svampa nasce a Napoli nel novembre del 1993. Dopo aver conseguito la maturità classica presso il liceo Umberto I di Napoli, si iscrive al Dipartimento di Giurisprudenza presso l'università Federico II di Napoli dove attualmente frequenta l'ultimo anno. Sin da subito animata da grande passione, con il progredire degli studi si interessa in particolar modo al Diritto Amministrativo. A conclusione del suo percorso universitario è infatti impegnata nella redazione della tesi in Diritto Amministrativo relativa alle nuove modalità di conclusione del procedimento amministrativo, seguita dalla Prof. Spagnuolo Vigorita.

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