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La nozione di “coniuge” nei matrimoni same-sex: il caso Coman

I matrimoni fra persone dello stesso sesso sono un argomento particolarmente dibattuto sotto il profilo sociale nonché sotto il profilo giuridico; invero, ogni ordinamento giuridico si atteggia in maniera differente rispetto al tema, riflettendo inevitabilmente la propria posizione culturale [1]. Da un punto di vista comparatistico, non tutti gli Stati membri dell’Unione europea hanno una regolazione in materia e, ove presente, essa contiene peculiarità che riflettono la diversa sensibilità di ogni Paese nei confronti del tema dei diritti civili. In Italia non esiste, allo stato, la possibilità per persone dello stesso sesso di contrarre matrimonio, sussistendo solo la possibilità di porre in essere “unioni civili” (regolate per la prima volta nella storia della Repubblica nel 2016[2]).

La differenza di disciplina tra gli Stati in materia di unioni matrimoniali omosessuali pone interessanti quesiti giudici: ad esempio, cosa accade ad una coppia omosessuale che si sposa (o contrae un unione civile) in uno Stato ove è consentito, quando esercita (o vorrebbe esercitare) i diritti connessi a questo status in un Paese dove tali unioni non sono regolate? Una serie di considerazioni rilevanti si possono trarre dal caso Coman deciso dalla Corte di giustizia dell’Unione europea in data 5 giugno 2018[3].

Il caso

I signori Relu Adrian Coman e Robert Clabourn Hamilton si conoscono a New York e si trasferiscono nel 2009 a Bruxelles, per sposarsi nella capitale belga l’anno successivo. Nel 2012 i coniugi decidono di tornare in Romania, Stato del quale è cittadino Coman; la coppia si rivolge all’Ispettorato per l’immigrazione per ottenere informazioni sulla procedura e sulle condizioni necessarie affinché Hamilton, che non è cittadino europeo, bensì statunitense, possa ottenere il diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi (termine già garantito dalla legge nazionale).

Nel gennaio 2013, l’Ispettorato Generale rilascia ad Hamilton solo un permesso di soggiorno pari a tre mesi poiché non riconosce il matrimonio contratto in Belgio, in quanto non ammesso dallo stesso codice civile rumeno (segnatamente all’art. 277 §§  1 e 2, in base al quale non solo il matrimonio tra persone dello stesso sesso è vietato, ma è precluso anche il riconoscimento del matrimonio contratto fra un cittadino rumeno e un cittadino straniero all’estero). Inoltre, l’Ispettorato Generale nega altresì il diritto di soggiorno legato a motivi di ricongiungimento familiare, per la stessa dirimente ragione dell’impossibilità assoluta di riconoscere l’unione tra Hamilton e Coman.

Dinanzi al rischio dell’interruzione della vita familiare costituita e sviluppata già da anni, Coman e Hamilton propongono ricorso contro la decisione dell’Ispettorato, al fine di “far dichiarare l’esistenza di una discriminazione fondata sull’orientamento sessuale, per quanto riguarda l’esercizio del diritto di libera circolazione nell’Unione (punto 13 sentenza). Nell’ambito di questa controversia, i ricorrenti sollevano un’eccezione di incostituzionalità della previsione codicistica sopracitata, in quanto il mancato riconoscimento dei c.d. matrimoni same-sex contratti all’estero ai fini dell’esercizio del diritto di soggiorno, a parer loro, ha come conseguenza la violazione della Costituzione rumena che tutela il diritto alla vita intima, familiare e privata e, ancor prima, il principio di uguaglianza.

La Corte Costituzionale rumena, investita della questione, decide di rivolgersi alla Corte di Giustizia dell’Unione europea, proponendo un ricorso in via pregiudiziale: si ritiene che la questione, per essere risolta in modo corretto, necessiti preliminarmente di indicazioni interpretative relative ad alcune nozioni della disciplina europea relativa al diritto di soggiorno e circolazione all’interno dei Paesi membri dell’Unione[4].

La decisione della Corte nel caso Coman

La Corte Costituzionale rumena pone molteplici questioni pregiudiziali alla Corte, ma alla base di tutte si pone la prima, e più complessa, domanda su cosa debba intendersi per “coniuge” alla luce della disciplina europea relativa alla circolazione e al soggiorno sul territorio europeo[5] e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. È chiaro, infatti, che “a cascata”, a seconda dell’interpretazione data a questo particolare legame[6] è possibile consentire l’accesso a particolari istituti e discipline che, invece, in caso di interpretazione restrittiva, sarebbero preclusi, quali, ad esempio, la possibilità di vedersi riconosciuto un permesso di soggiorno superiore a tre mesi[7].

Preliminarmente, la Corte osserva che la Direttiva 2004/38 mira ad agevolare l’esercizio del diritto primario di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, conferito direttamente ai cittadini europei dall’articolo 21 § 1 TFUE[8]. La Corte sottolinea però che le previsioni della direttiva non consentono di riconoscere un diritto di soggiorno derivato a favore di cittadini di uno Stato terzo, anche se familiari di un cittadino europeo, ed il suo ambito di applicazione è limitato, dal punto di vista soggettivo, ai cittadini dell’Unione, che possono fare ingresso e soggiornare in uno Stato membro diverso da quello di cui hanno la cittadinanza.

Del pari, la Corte ricorda che, guardando ai suoi precedenti, sulla base dell’art. 21 § 1 TFUE e nel rispetto delle condizioni imposte dalla direttiva, la Corte ha riconosciuto diritti di soggiorno “derivati” in casi in cui si sia sviluppata o consolidata una vita familiare nell’ambito di uno Stato membro, che, in virtù del principio dell’effetto utile dei diritti spettanti al cittadino europeo e ai sensi dell’articolo del TFUE sopracitato, deve poter proseguire se e quando questo fa ritorno nello Stato membro di origine (Paese di cui possiede la cittadinanza).

Materialmente, lo strumento attraverso il quale la vita familiare può continuare è la concessione di un diritto di soggiorno derivato al familiare interessato, anche se cittadino di uno Stato non europeo: altrimenti il cittadino europeo potrebbe “seguire il cuore” e abbandonare lo Stato membro di cui possiede la cittadinanza per chiedere ad un diverso Paese europeo la concessione del diritto di soggiorno. In altre parole, nel caso di specie, Coman potrebbe decidere di non tornare in Romania o di lasciarla definitivamente per trasferirsi in Belgio, nazione nella quale è stato celebrato il matrimonio con Hamilton.

La soluzione del caso però appare ancora lontana in quanto è da sciogliere il nodo intorno alla nozione di coniuge e di conseguenza di vita familiare, la quale potrebbe essere la chiave di volta per superare l’assetto normativo rumeno che si caratterizza per una totale chiusura rispetto ai matrimoni fra soggetti dello stesso sesso[9].

La Corte, nel suo ragionamento, si avvicina alla soluzione in maniera graduale: in primo luogo, ricorda che Coman gode dello status di cittadino dell’Unione Europea e che le libertà che discendono da questa situazione soggettiva, inclusa la libertà di circolazione e di soggiorno all’interno di uno Stato membro diverso da quello di origine, sono esercitabili anche nei confronti dello stesso Stato di origine. Nel novero dei diritti riconosciuti ai cittadini europei ex art. 21 § 1 TFUE è presente anche il diritto di condurre una normale vita familiare sia nello Stato membro ospitante (quello di cui non si ha la cittadinanza) sia in quello di origine: è ovvio che, affinché questo diritto sia effettivamente goduto, occorre che sia garantita la presenza dei familiari, protagonisti insieme al soggetto della vita familiare. La direttiva del 2004 menziona espressamente nell’elenco dei familiari anche il coniuge, ma è coniuge anche una persona dello stesso sesso? Sul punto, la Corte afferma che la nozione di coniuge è neutra dal punto di vista del genere e può comprendere, dunque, il coniuge dello stesso sesso del cittadino dell’Unione interessato.

Tracciando una distinzione di fondo fra l’istituto del matrimonio e quello delle unioni registrate, la Corte precisa, inoltre, che non c’è alcun rinvio alle condizioni eventualmente previste dallo Stato nel quale si vuole soggiornare; in altre parole, uno Stato membro non può porre alla base del diniego del diritto di soggiorno la propria normativa nazionale, indipendentemente dal fatto che questa impedisca la celebrazione o anche il solo riconoscimento del matrimonio omosessuale. 

In definitiva, il diritto di soggiorno non dipende (e non può dipendere) dall’ordinamento nazionale dello Stato del quale si vuole ottenere il diritto di soggiorno. Questa affermazione rischia di far vacillare il complesso equilibrio che da sempre caratterizza il progetto europeo, che vive grazie alla comune scelta degli Stati aderenti di cedere parte della propria sovranità in favore dell’Unione. Non è un segreto che gli Stati siano gelosi delle proprie competenze, e in particolare di quella che è direttamente toccata dalla sentenza in esame, ovverosia lo stato civile, il quale si configura come un assetto normativo che riflette non solo mere scelte legislative, ma che è anche lo specchio della tradizione, e quindi dell’identità nazionale della società cui le norme si applicano.

I giudici di Lussemburgo sono ben consapevoli dei loro limiti e riconoscono in modo esplicito come lo stato civile sia una materia che rientra nella competenza degli Stati membri e che il diritto dell’Unione non possa pregiudicare questa competenza. Per stessa ammissione del Corte, dunque, gli Stati membri rimangono liberi di prevedere o meno il matrimonio tra persone dello stesso sesso, ma nel disegnare le norme devono anche tener conto e rispettare il diritto dell’Unione, in particolare il diritto di circolazione e di soggiorno garantito a tutti i cittadini europei, con riferimento a tutti i Paesi facenti parte dell’Unione.

Il punto è che se, da un lato, si ammettesse la possibilità di introdurre disposizioni nazionali non rispettose di principi comuni sul tema, e dall’altro si escludesse la possibilità di intervenire da parte della CGUE per correggere lacune normative o veri e propri divieti, la conseguenza finale sarebbe quella di far dipendere la libertà di circolazione dei cittadini esclusivamente dalle scelte nazionali. Questo esito, però, darebbe la possibilità agli Stati membri di ostacolare l’esercizio del diritto di circolazione sancito dall’art. 21 § 1 TFUE. Coman non potrebbe tornare in Romania con il proprio marito, ma dovrebbe accontentarsi di una “vita familiare a tempo”.

La Corte ricorda, facendo riferimento ad una serie di osservazioni ricevute da alcuni Paesi[10], che è possibile limitare la libera circolazione delle persone, ma a condizione che questa limitazione si basi su considerazioni oggettive di interesse generale. Ed è proprio con riferimento ai motivi di interesse generale che gli Stati spesso evidenziano il carattere fondamentale e fondativo dell’istituzione del matrimonio, e della volontà di mantenere il matrimonio come l’unione tra un uomo e una donna; principio, questo, su cui si fonda una interpretazione restrittiva dell’art. 21 TFUE se vi sono motivi connessi all’ordine pubblico e all’identità nazionale, la quale è parimenti tutelata dai Trattati europei, in particolare dall’art. 4 § 2 TUE.

Apparentemente, dunque, siamo davanti ad un conflitto: vince l’estensione di un diritto (quello matrimoniale) oppure il rispetto dell’identità nazionale? La Corte, in realtà, ritiene che questo conflitto sia solo apparente, innanzitutto per la ragione che la nozione di ordine pubblico non può essere determinata in modo unilaterale da ciascuno Stato membro[11] perché si rischierebbe, ancora una volta, di dare vita a vere e proprie discriminazioni a livello di previsioni normative da Stato a Stato. L’ordine pubblico può essere invocato al fine di derogare a una libertà fondamentale solo quando si presenta una “minaccia reale e sufficientemente grave a uno degli interessi fondamentali della società” (punto 44 sentenza), che ben potrebbe essere il desiderio di mantenere l’istituzione del matrimonio accessibile solo alle coppie eterosessuali.

La decisione della Corte, però, non comporta l’obbligo di prevedere il matrimonio tra persone dello stesso sesso, bensì obbliga a riconoscere questi matrimoni, contratti in uno Stato membro diverso, solo ai fini dell’esercizio dei diritti conferiti a tali persone dal diritto dell’Unione. Agli occhi della Corte, dunque, appare molto diverso obbligare uno Stato a “stravolgere” le proprie norme in tema di stato civile oppure obbligarlo a riconoscere una formazione sociale qualificata, solo al fine di consentire la prosecuzione di una vita familiare ormai consolidatasi all’estero. In definitiva, l’identità nazionale è da ritenere salva.

Sempre in tema di misure nazionali volte ad ostacolare l’esercizio della libera circolazione delle persone, è da ricordare che la giurisprudenza della Corte, in linea teorica, le ammette, a patto che siano conformi ai diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, cui la stessa direttiva fa riferimento. A proposito della nozione di coniuge, si fa riferimento l’art. 7 della Carta, il quale deve essere interpretato alla luce dell’art. 8 CEDU[12]: secondo la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, la relazione che lega una coppia omosessuale può rientrare nella nozione di vita privata e in quella di vita familiare, al pari di una relazione eterosessuale. Emerge dunque che una misura nazionale che ostacoli l’esercizio della libera circolazione delle persone, sulla base della circostanza che si tratta di una coppia omosessuale, non è ammissibile in quanto si porrebbe in aperta violazione dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali.

Una volta risolta la questione principale, che ruota attorno alla nozione di coniuge e, conseguentemente, di familiare, si è in grado di rispondere anche alla domanda che concerne l’utilità concreta richiesta dai ricorrenti, ossia il permesso di soggiorno derivato alle stesse condizioni previste dall’art. 7 della direttiva[13] Al punto 53, la Corte scioglie ogni residuo dubbio, affermando che “per preservare l’effetto utile dei diritti che al cittadino dell’Unione interessato derivano dell’articolo 21, paragrafo 1, TFUE è necessario che la vita familiare possa proseguire al suo ritorno nello Stato membro di cui possiede la cittadinanza, grazie alla concessione di un diritto di soggiorno derivato al familiare interessato”, proprio perché senza soggiorno non è possibile proseguire la vita familiare.

Cosa aspettarsi dopo Coman?

Il caso Coman si conclude con un “lieto fine” perché i giudici di Lussemburgo decidono di far prevalere la vita familiare sull’impostazione normativa dell’ordinamento rumeno, secondo il quale questo genere di unione non dà luogo ad alcuna forma di comunione di vita. Tuttavia, in termini più ampi, è da chiedersi quale sia l’effetto di questa pronuncia, stante l’efficacia non meramente didattica delle sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione europea[14]. È il caso di parlare di una vittoria delle coppie omosessuali oppure si tratta di un buon compromesso fra opposte istanze, o ancora si tratta di un rimedio puntuale rispetto alla decisione di un ufficio della pubblica amministrazione?

Alla Corte viene data per la prima volta l’opportunità per pronunciarsi sulla nozione di “coniuge” e per darne una versione innovativa e nel segno dell’apertura, sicuramente rispondente alla sensibilità della maggior parte dei Paesi europei, permettendo, in conseguenza, la possibilità a questi rapporti di proseguire a prescindere dal luogo in cui la nuova famiglia si trovi o si sposti.

La Corte pone l’accento non sulla meritevole della previsione dei matrimoni same-sex (o di unioni registrate), quasi a voler dare una valutazione moralista degli Stati, ma sulla necessità di prevedere una “base minima di diritti” (nel nostro caso un diritto di soggiorno derivato), per consentire a tutti i cittadini europei di poter esercitare quei diritti garantiti in modo indiscriminato dal diritto primario dell’Unione. Questo non comporta, peraltro, “la creazione di un matrimonificio all’interno di qualunque Stato membro, ai soli fini di consentire il successivo riconoscimento degli effetti del matrimonio in altro Stato membro che non prevede nel suo ordinamento il matrimonio same-sex[15], in quanto perno del ragionamento (e della concessione del diritto di soggiorno) è la stabilità del rapporto che si va a salvaguardare mediante la concessione di diritti. Insomma, pare che questo requisito renda “complicato il crearsi di una Las Vegas arcobaleno nel territorio dell’Unione”[16].

Oltre a questo limite, che costituisce al tempo stesso però la ratio della tutela, è da notare la scelta della Corte di affrontare a viso aperto le obiezioni e le riserve avanzate da alcuni Stati europei, quasi a voler evitare il rischio che queste possano essere utilizzate in un secondo momento come argomenti utili a negare diritti. Se è vero che l’art. 4 § 2 TUE esplicitamente prevede il doveroso rispetto, da parte dell’Unione, dell’identità nazionale, d’altra parte la questione nulla ha a che vedere con ciò che si richiede agli Stati, che devono limitarsi a garantire una possibilità di riconoscimento di questi rapporti, finalizzato alla sola concessione del diritto di soggiorno. E per questa stessa ragione, anche le obiezioni relative al pericolo di vedere la sovranità nazionale lesa in materia di stato civile sono da ritenere infondate: esplicitamente, la Corte non chiede (né potrebbe, almeno in caso di rinvio pregiudiziale) agli Stati di introdurre discipline che consentano il matrimonio omosessuale o le unioni registrate[17].

All’orizzonte, fra le molteplici questioni ancora aperte, una emerge sulle altre: come evitare che si ripeta la vicenda Coman? Come evitare che il diniego di un permesso di soggiorno metta a repentaglio lo sviluppo di una formazione sociale, che (anche) a detta dell’art. 2 della nostra Costituzione è luogo “ove si svolge la […] personalità” del soggetto-coniuge?

Partendo dal presupposto che le direttive sono atti giuridici dell’Unione che richiedono l’attuazione, da parte degli Stati, mediante strumenti legislativi nazionali[18], si potrebbe immaginare una nuova fase di attuazione, nel segno dell’accresciuta sensibilità e apertura in relazione a questa tematica. In questo caso, non sarebbe nemmeno peregrina l’ipotesi di un intervento della Commissione europea, in qualità di “guardiano dei Trattati”, e all’apertura di una procedura di infrazione ai sensi dell’art. 258 TFUE[19] nel caso in cui gli Stati attuino in modo errato (rectius discriminatorio) la direttiva 2004/38.

Realisticamente, è da evidenziare anche che questa via (non molto “diplomatica”, ad essere onesti) potrebbe vanificare l’obiettivo che ci si è prefissati: non è da escludere che questa scelta possa rafforzare la reticenza di alcuni Stati, che potrebbero arrivare a giustificare il loro “arroccamento”, anche agli occhi dell’opinione pubblica, come la rivendicazione e la strenua difesa della propria identità nazionale, messa in pericolo da un attacco frontale da parte dell’Unione.

Conclusioni

La Corte di giustizia ammette di non avere il potere di condannare gli Stati membri a prevedere nel proprio ordinamento il c.d. matrimonio gay; l’unica possibilità che potrebbe avvicinarsi a una condanna sarebbe l’eventuale decisione della Corte di Lussemburgo circa una procedura di infrazione (avviata dalla Commissione europea): una sentenza in questo senso sarebbe molto più di un’opera di moral suasion nei confronti degli Stati!

Questo non vuol dire che l’attività della Corte sia irrilevante: la nozione individuata di “coniuge” come “neutra dal punto di vista del genere” e il ragionamento condotto dai giudici al fine di disinnescare le obiezioni “tradizionaliste” saranno sicuramente un punto di partenza per lo sviluppo di una normativa, europea e nazionale, progressivamente più aperta e inclusiva in tema di diritti civili.

Riprendendo la metafora del maestro Paolo Grossi, secondo cui “il diritto non è mai una nuvola che galleggia sopra un paesaggio storico [,ma] è esso stesso paesaggio”[20], si può dire che il caso Coman sia un piccolo terremoto, destinato a porre serie questioni quando si tratterà di costruire (o di ricostruire) questo paesaggio fatto di norme.


[1] Occorre anche tenere in considerazione l’attività delle Corti internazionali che si occupano di diritti umani, in particolare nel continente europeo si ricorda l’attività della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo che, con la propria giurisprudenza, ha contribuito e contribuisce a ridisegnare il volto degli ordinamenti.

[2] Legge 20 maggio 2016, n. 76. Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze

[3] Corte di giustizia dell’Unione Europea, sentenza della Corte (Grande Sezione) sulla causa C-673/16, 5 giugno 2018, ECLI:EU:C:2018:385

[4] Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE

[5] Si veda la nota 3

[6] Una nozione spesso al limite della tautologia che, come vedremo, è profondamente influenzata dalla tradizione dell’ordinamento in cui l’istituto matrimoniale si colloca.

[7] La seconda domanda pregiudiziale avanzata dalla Corte Costituzionale rumena chiede proprio alla CGUE se, in caso di interpretazione estensiva della nozione di “coniuge”, la normativa europea e la Carta dei diritti fondamentali “richiedano che lo Stato membro ospitante conceda il diritto di soggiorno sul proprio territorio per un periodo superiore a tre mesi al coniuge dello stesso sesso di un cittadino dell’Unione”.

[8] L’art. 21 § 1 TFUE recita “Ogni cittadino dell’Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dai trattati e dalle disposizioni adottate in applicazione degli stessi”.

[9] Al punto 26 della sentenza la Corte esplicitamente afferma che “le questioni sollevate dal giudice del rinvio si fondano sulla premessa per cui il sig. Coman, durante il suo soggiorno effettivo in Belgio ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2004/38, ha sviluppato o consolidato in tale occasione una vita familiare con il sig. Hamilton”.

[10] Risulta dalla sentenza che sono ritualmente intervenuti nel processo agenti dei governi lettone, ungherese, polacco e dei Paesi Bassi.

[11] Punto 44 sentenza

[12] Il riferimento all’art. 8 CEDU è imposto dall’art. 52 § 3 della Carta

[13] In particolare, punti 47-53 sentenza.

[14] Per gli effetti delle sentenze su domande pregiudiziali sia consentito fare riferimento al mio precedente articolo: A. Meniconi, Il Protocollo 16 CEDU e il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’UE: modelli a confronto, gennaio 2020. Disponibile all’indirizzo https://www.iusinitinere.it/il-protocollo-16-cedu-e-il-rinvio-pregiudiziale-alla-corte-di-giustizia-dellue-modelli-a-confronto-24737

[15] P. Faraguna, “L’amore vince (e l’identità nazionale perde?): il caso Coman alla Corte di giustizia”, in Quaderni costituzionali, 2018, p. 711 ss.

[16] P. Faraguna, ibidem.

[17] Per una interessante disamina sul c.d. principio di attribuzione e sul difficile equilibrio fra competenze dell’Unione e sovranità nazionale si consiglia la lettura di C. Deodato, Gli incerti ed elastici confini delle attribuzioni dell’Unione Europea: la debole applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in federalismi.it, 19 dicembre 2018.

[18] Ai sensi dell’art. 288 § 3 TFUE “La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi”.

[19] Questa ipotesi è frutto della “suggestione” di D. Kochenov e U. Belavusau, “Same-sex spouses in the EU after Coman : more free movement, but what about marriage?”, in European University Institute Working Papers, 2019/03, in particolare p. 9. Il paper è disponibile all’indirizzo https://cadmus.eui.eu/handle/1814/64525

[20] P. Grossi, Prima lezione di diritto, Editori Laterza, edizione XXI.

Alberto Meniconi

Alberto Meniconi, nato il 24 Agosto 1995 a Prato. Mi sono laureato con lode in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Firenze, discutendo una tesi in Diritto dell'Unione Europea dal titolo "La protezione civile e gli aiuti umanitari nel diritto dell'Unione Europea. Caso di studio: la risposta europea alla pandemia di Covid-19" (relatrice Prof.ssa Chiara Favilli). Attualmente sono un tirocinante ex art. 73 d.l. 69/2013 (conv. con mod. in l. 98/2013) presso la Corte d'Appello di Firenze - Sezione III Penale. Collaboratore dell'area di diritto internazionale e dell'Unione Europea.

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